Risoluzione Agenzia Entrate n. 164 del 23.10.2001

Interpello- art. 6, legge 13- 5-1999, n. 133. SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE PER AZIONI
Risoluzione Agenzia Entrate n. 164 del 23.10.2001

Con l'istanza d'interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione dell'art. 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è stato esposto il seguente

Quesito
La Società A & C. SIM s.p.a. (di seguito denominata Società) ha chiesto di conoscere se, per le prestazioni di carattere ausiliario rese a società del proprio gruppo, possa trovare applicazione il regime d'esenzione IVA introdotto dall'art. 6 della legge 13 maggio1999, n. 133.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Nella richiesta è fatto presente che la Società (iscritta regolarmente all'albo delle SIM) svolge attività di negoziazione di strumenti finanziari sui mercati nazionali ed internazionali, ed è controllata dalla X Bank., con sede nella Repubblica Federale di Germania, la quale è la capogruppo di un gruppo bancario e finanziario internazionale operante in Italia attraverso una propria succursale.
Nell'ambito della propria attività, la Società riceve addebiti, per i servizi di coordinamento e per gli studi e le ricerche in materia finanziaria, dalle consociate estere residenti e non residenti nell'ambito dell'Unione Europea ed effettua, a sua volta, addebiti a consociate italiane per i servizi d'outsourcing amministrativo.
La Società, con riferimento all'applicazione dell'IVA sulle predette prestazioni, intenderebbe adottare il seguente comportamento:
1. per gli addebiti ricevuti dalle consociate estere emetterebbe autofattura ex art. 17, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre1972, n. 633;
2. per gli addebiti emessi a consociate italiane provvederebbe all'emissione di fattura.
In entrambi i casi non assoggetterebbe gli importi ad IVA in virtù dell'esenzione prevista dall'art. 6, comma 1, della legge n. 133 del 1999.
L'istante ritiene, infatti, che, le prestazioni siano da ricomprendere nell'ambito delle attività di carattere ausiliario all'attività bancaria effettuate da società facenti parte di un gruppo bancario; infatti non risulta di ostacolo all'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 6, comma 1, la circostanza che la banca capogruppo sia una società di diritto estero che opera in Italia attraverso una sede secondaria. Al riguardo è evidenziato che la disciplina autorizzativa allo svolgimento in Italia delle attività bancarie, è sostanzialmente identica per una società di diritto italiano o per una succursale di una banca non residente.
La Società istante ritiene, inoltre, che, qualora nella fattispecie prospettata non si ritenga sussistere tale requisito soggettivo di gruppo bancario, il regime Iva di esenzione trovi comunque applicazione nei suoi confronti in base alla previsione contenuta dal comma 3, lettera c), del citato art. 6, a favore dei gruppi con volume di affari costituito per almeno il 90 per cento da operazioni esenti. In tal caso, sorgerebbero però, sempre secondo l'istante, problemi in ordine all'individuazione del volume d'affari delle società del gruppo.

Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'art. 6, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n 133, ha introdotto una disciplina di esenzione da IVA delle prestazioni di servizi, rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario di cui all'art. 59, comma 1, lett. c) del D.lg. 1 settembre 1993, n. 385, effettuate da società facenti parte del gruppo bancario di cui all'art. 60 del citato D.lg. n. 385, nonché effettuate da consorzi costituiti da banche.
Il successivo comma 3 del citato art. 6 estende il regime di esenzione per le stesse prestazioni di servizi svolte nell'ambito dei gruppi assicurativi e di altri gruppi societari che effettuano prevalentemente operazioni esenti.
La norma in commento è volta ad evitare che i soggetti legittimati a recuperare solo parzialmente l'imposta assolta a monte, per effetto delle limitazioni imposte dal meccanismo del pro-rata, subiscano una penalizzazione quando affidano all'esterno la fornitura di servizi ausiliari per l'espletamento della propria attività.
La norma vuole, quindi, evitare che i soggetti in questione sopportino il maggior costo conseguente all'indetraibilità, totale o parziale, dell'IVA relativa ai servizi acquisiti, rispetto a quanto si verificherebbe se la prestazione fosse prodotta all'interno della stessa impresa.
Tale inconveniente, come detto, è superato dalla disciplina d'esenzione, che permette alle banche ed agli altri soggetti contemplati dalla norma di poter esternalizzare talune attività ausiliarie facendole svolgere da società del gruppo.
La disciplina d'esenzione resta, tuttavia, subordinata alla sussistenza dei requisiti di natura soggettiva ed oggettiva richiesti dall'art. 6 della legge n. 133 del 1999, la cui mancanza anche parziale comporta l'applicazione del regime IVA ordinario.
Occorre, pertanto, verificare se, nella fattispecie prospettata, ricorrano i requisiti richiesti dal dettato normativo.
La lettera a) del 1 comma del citato art. 6, riguardo al requisito soggettivo, rimanda alle società facenti parte del gruppo bancario, disciplinato dagli articoli 60 e seguenti del D.lg. 1 settembre 1993, n. 385, e dalle relative istruzioni di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia con circolare 21 aprile 1999, n. 229.
Secondo la predetta normativa, il gruppo bancario è composto dalla banca italiana o dalla società finanziaria capogruppo avente sede legale in Italia e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate.
Nella fattispecie prospettata, non avendo la capogruppo (X Bank) sede in Italia, la scrivente ritiene che non sia possibile considerare sussistente il requisito soggettivo necessario per potersi applicare la norma in commento.
Né, peraltro, potrebbe soccorrere il disposto del comma 2 del menzionato art. 6, che, ancorché preveda la possibilità che la controllante della banca italiana capogruppo possa essere di diritto estero, tuttavia subordina l'esenzione al verificarsi della condizione che tutti i soggetti interessati abbiano sede legale nella UE, condizione che nel caso di specie non risulta rispettata.
La Società istante, ancorché in via subordinata, ritiene, che, nel caso di specie, l'esenzione IVA sulle prestazioni ausiliarie possa essere concessa in base alla disposizione di cui all'art. 6, comma 3, lett. c), della legge n. 133 del 1999.
Tale disposizione, seppure diretta anch'essa a riconoscere un regime d'esenzione da IVA per le prestazioni di servizi di carattere ausiliario rese da una società del gruppo ad un'altra società del gruppo, si caratterizza per alcune peculiarità.
Infatti, le prestazioni rese nell'ambito delle attività ausiliarie di cui all'art. 59, comma 1, lett. c) del D.lg. n. 385 del 1993, sono esenti dall'IVA a condizione che:
1. i servizi siano resi a società del gruppo il cui volume d'affari dell'anno precedente sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972;
2. l'ammontare globale dei volumi d'affari dell'anno precedente, di tutte le società del gruppo, sia costituito per oltre il 90% da operazioni esenti;
3. il gruppo sia costituito da società controllanti e controllate ai sensi del primo comma, numero 1), e del secondo comma dell'art. 2359 del codice civile.
Per quanto concerne il profilo soggettivo, l'art. 6, comma 3, lettera c), non pone limiti di natura territoriale, tuttavia, l'ambito applicativo della norma è più circoscritto di quello delle corrispondenti disposizioni in tema di gruppi bancari ed assicurativi.
La norma, infatti, oltre al requisito del controllo di diritto, richiede le seguenti ulteriori condizioni:
1. le società destinatarie della prestazione devono aver effettuato nell'anno precedente operazioni esenti di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, in misura superiore al 90 per cento del volume di affari;
2. l'ammontare globale del volume d'affari delle società del gruppo nell'anno precedente deve essere costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti.
La previsione di tali ulteriori condizioni restringe la portata applicativa del regime d'esenzione ai soli soggetti del gruppo residenti nel territorio dello Stato.
Si ritiene, infatti, che il riferimento all'effettuazione di operazioni esenti di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, e la particolare composizione del volume d'affari costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti, siano requisiti che possono essere riferiti solo a soggetti che hanno una posizione IVA nel territorio dello Stato.
Pertanto, la scrivente è del parere che detta disposizione concerne, per le sue concrete modalità applicative, le prestazioni di servizi di carattere ausiliario rese da società del gruppo residenti nel territorio dello Stato ad altre società del gruppo residenti, a condizione che tra le medesime sussista il rapporto di controllo di diritto.
Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di un gruppo multinazionale, strutturato con una società holding con sede all'estero e avente, fra le altre, una società subholding con sede in Italia, che a sua volta controlla altre società residenti nel territorio dello Stato, l'applicazione della norma in argomento avverrà, nel rispetto dei requisiti richiesti, con riguardo a tale branca del gruppo societario, costituita dalla società subholding e dalle società da questa controllate residenti in Italia.
Conclusivamente, con riguardo all'ipotesi prospettata, la scrivente ritiene che nei confronti della Società istante non trova applicazione il regime d'esenzione di cui all'art. 6, comma 1 e 2, per carenza del requisito soggettivo del gruppo bancario.
Ritiene, altresì, che la disposizione di cui all'art. 6, comma 3, lettera c), non trova applicazione nei confronti di tutte le società del gruppo unitariamente considerato poiché lo stesso è composto anche da società non residenti; né può trovare un'applicazione limitatamente ai rapporti tra la società istante e le società residenti facenti parte dello stesso gruppo, per la mancanza tra le stesse del rapporto di controllo di diritto; ciò in considerazione del fatto che tali società risultano essere tutte controllate direttamente dalla capogruppo non residente X Bank (c. d. controllo a raggiera).

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale per..., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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