Risoluzione Agenzia Entrate n. 166 del 25.10.2001

Imposta di registro - Contratto di affitto di tartufaie - Assoggettabilità ad imposta ed aliquote applicabili
Risoluzione Agenzia Entrate n. 166 del 25.10.2001

In relazione ad un quesito proposto dalla Comunanza Agraria di ......, la Direzione Regionale .... ha sostenuto che il contratto con il quale una comunanza agraria concede in affitto a un privato terreni adibiti a tartufaie debba configurarsi, in linea generale, quale atto costitutivo di un diritto assimilabile a quelli reali di godimento su immobili e, come tale, rientrare nella previsione normativa di cui all'articolo 1 della tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
A diverse conclusioni la predetta Direzione è, invece, pervenuta per le ipotesi in cui i terreni oggetto del contratto di affitto siano destinati ad usi civici.
In tali casi, infatti, non potendo l'affittuario impedire o restringere in alcun modo l'esercizio dei diritti di natura civica, il contratto in esame andrebbe configurato quale atto di concessione su beni demaniali, come tale assoggettabile all'imposta di registro con l'aliquota proporzionale del 2% prevista dall'articolo 5, comma 2, della tariffa, parte prima, del citato testo unico dell'imposta di registro.
In particolare, con riferimento alla fattispecie oggetto del quesito, la Direzione regionale esprime tale convincimento considerati i contenuti del verbale di aggiudicazione dell'affitto e del capitolato d'onere, allegati al contratto registrato, nonché il limitato periodo stagionale in cui può essere esercitato il diritto di escavazione del tartufo.
Esaminata la problematica, la scrivente ritiene di poter condividere tale orientamento per i motivi di seguito indicati.
Dalla lettura dei contratti e del capitolato d'oneri-tipo ad essi allegato si ricava che i terreni di cui alla fattispecie prospettata sono destinati ad usi civici e che l'esercizio dei diritti civici di pascolo e legnatico non può in alcun modo essere impedito o ristretto da parte del concessionario.
Si ricava, inoltre, che la concessione ha la durata di un triennio ma il diritto di escavazione può essere esercitato solo dal 1 dicembre al 15 marzo di ogni anno durante le ore diurne e che la raccolta dei tartufi deve essere effettuata secondo precise modalità.
Le previsioni sopracitate inducono a ritenere che, con i contratti in argomento, non si è inteso costituire un diritto di consistenza reale immobiliare bensì un diritto diverso, assimilabile ad un diritto personale di godimento.
Ciò posto va evidenziato che tale finalità può essere perseguita sia con un contratto di affitto (artt. 1628 e ss. c.c.) sia mediante una concessione amministrativa.
La distinzione, ai fini dell'imposta di registro, non è senza conseguenze, posto che per gli atti di affitto di fondi rustici è prevista la minore aliquota dello 0,50 per cento (art. 5, comma 1, lett. a), della tariffa, parte prima, del testo unico dell'imposta di registro), mentre per le concessioni su beni demaniali è prevista l'aliquota del 2 per cento (art. 5, comma 2, della stessa tariffa).
Risulta, pertanto, necessario stabilire se il caso concreto riguardi un contratto di affitto regolato dal diritto privato, ovvero una concessione amministrativa vera e propria.
In proposito sembra utile tener presente che il Ministero delle finanze ha più volte affermato che rientrano nell'ambito delle concessioni tutti gli atti della Pubblica Amministrazione, comunque denominati, con i quali viene consentito, da parte della medesima, l'uso di beni appartenenti al Demanio (Ris. n. 301623 del 10 agosto 1973, Ris. n. 200573 del 3 ottobre 1991 e Ris. n. 260643 del 19 maggio 1992).
E' appena il caso di evidenziare che la locuzione "beni demaniali" deve essere intesa in senso lato e che nella stessa devono farsi rientrare tutti i beni del patrimonio dello Stato e degli enti pubblici territoriali, in considerazione della posizione di supremazia che tali soggetti assumono rispetto ai privati nel consentirne loro l'uso.
Considerato il contenuto dei contratti in argomento, quindi, la scrivente ritiene che nelle ipotesi di cui trattasi i rapporti fra l'ente proprietario e i soggetti ammessi all'uso particolare di beni pubblici siano regolati da una concessione amministrativa e non già da un contratto di diritto privato, quale è l'affitto.
E' pertanto da ritenere, condividendo la tesi espressa dalla Direzione Regionale ...., che il contratto con il quale una comunanza agraria concede in affitto a un privato terreni adibiti a tartufaie, che siano altresì destinati ad usi civici, rientri nella previsione di cui all'articolo 5, comma 2, della tariffa, parte prima, del testo unico dell'imposta di registro e debba pertanto essere assoggettato all'imposta di registro con l'aliquota del 2%.

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