Criteri applicabili all'esame delle domande di rimborso e di discarico oggetto di definizione automatica ai sensi dell'art. 79 della legge n. 342/2000 e sottoposte a controllo di merito
Risoluzione Agenzia Entrate n. 167 del 04.06.2002
Con la nota nr....... la Direzione Regionale ..... ha chiesto se il termine di ottobre 2004 per la presentazione della comunicazione di inesigibilità di cui all'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, si applichi sia per i concessionari del servizio nazionale della riscossione che per i commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione.
Codesta Direzione Regionale ha chiesto, inoltre, di conoscere con quali criteri i propri uffici debbano procedere all'esame delle istanze di definizione automatica presentate dai predetti commissari "in relazione alle vecchie domande di rimborso per le quali non erano ancora scaduti al 30 giugno 1999 i termini per le procedure conseguenti al visto", ipotizzando che tali domande restino "sospese in attesa delle successive comunicazioni di inesigibilità da prodursi entro ottobre 2004" ed evidenziando che, in tal caso, da un lato, i commissari stessi "verrebbero esclusi da benefici previsti dalla definizione automatica" e, dall'altro, "non sarebbe ... possibile chiudere definitivamente gli adempimenti connessi al vecchio sistema di riscossione per poter dare piena efficacia alle nuove procedure".
In proposito, si fa presente quanto segue.
1) Ai sensi dell'art. 59, comma 4-ter, del d.lgs. n. 112 del 1999, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. l), del d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193, per i ruoli resi esecutivi prima del 30 settembre 1999, la comunicazione di inesigibilità prevista dall'art. 19, c. 2, lett. c), dello steso d.lgs. n. 112/1999 può essere presentata entro il 1 ottobre 2004.
Tale disposizione si applica sia al concessionario che al commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione, in quanto, secondo l'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 112/1999, a quest'ultimo "si applicano, se non diversamente disposto, le norme stabilite per il concessionario" e, nel caso di specie, mancano specifiche prescrizioni normative per i commissari governativi.
2) Alcune delle problematiche relative alle quote oggetto di definizione automatica ex art. 79 legge 21 novembre 2000, n. 342, e sottoposte a controllo di merito sulla base del comma 10 dello stesso art. 79 sono state già affrontate nella risoluzione n. 114 del 10 aprile 2002, nella quale la scrivente ha chiarito che "la regolarità degli adempimenti compiuti dal concessionario potrà essere verificata con esclusivo riferimento al periodo di tempo che ha preceduto la data di presentazione dell'istanza di definizione automatica. E', infatti, del tutto evidente che non è possibile richiedere al concessionario di documentare lo svolgimento di azioni esecutive successive a tale data, a partire dalla quale l'agente della riscossione ha manifestato la sua volontà di avvalersi della facoltà di definizione automatica riconosciutagli dalla legge". Di conseguenza, il concessionario non è tenuto a documentare di aver effettuato azioni esecutive successivamente alla presentazione dell'istanza di definizione automatica.
Tali considerazioni, comunque, devono essere integrate con ulteriori osservazioni riguardanti la data - in ogni caso antecedente a quella di presentazione della richiesta di definizione automatica - con riferimento alla quale l'ufficio può svolgere il controllo di merito previsto dall'art. 79, comma 10, citato.
Tale data non può che essere il 30 giugno 1999, non soltanto, com'è ovvio, per le domande già presentate e non soggette ad integrazione (perché il "visto" di cui all'art. 79, comma 3, del DPR 28 gennaio 1988, n. 43, era stato negativo o perché i termini da visto erano già scaduti), ma anche per quelle che, sempre a questa data, erano per così dire, "aperte".
Si tratta delle domande in relazione alle quali, alla predetta data del 30 giugno 1999, o l'ufficio non aveva evaso la richiesta di visto oppure i termini per lo svolgimento delle procedure conseguenti allo stesso visto non erano ancora scaduti.
A tali domande, vista l'assenza nel d.lgs. n. 112/1999 di specifiche norme transitorie al riguardo, non può che essere applicata la disciplina dello stesso d.lgs. n. 112 del 1999, che non stabilisce specifici termini per il compimento, da parte del concessionario, delle varie procedure esecutive.
E, se è vero che il d.lgs. n. 112/1999, all'art. 19, comma 2, lett. c), prevede un termine triennale per la presentazione della comunicazione di inesigibilità, è, però, anche vero che, all'ultima scadenza (28 febbraio 2001. Cfr. circolare n. 10 del 30 gennaio 2001) utile per la proposizione dell'istanza di definizione automatica, il termine triennale in questione non era maturato, non soltanto perché non erano ancora decorsi tre anni dalla data (1 luglio 1999) di entrata in vigore del d.lgs. n. 112 del 1999, ma anche perché, ai sensi del citato comma 4-ter dell'art. 59 del d.lgs. n. 112/1999, come si è detto al punto n. 1, la comunicazione di inesigibilità (che, nei casi in esame, si presenterebbe sotto forma di integrazione della domanda originaria, poiché una domanda di rimborso o di discarico è già stata prodotta a suo tempo) può essere presentata addirittura entro il 1 ottobre 2004.
Ne deriva che, per le domande in argomento, la possibilità di verificare, ai sensi dell'art. 79, c. 10, della legge n. 342 del 2000, le azioni esecutive svolte dal concessionario, non può che riguardare, di fatto, soltanto il periodo anteriore al 1 luglio 1999, cioè alla data dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 112 del 1999 e della contestuale abrogazione del DPR n. 43 del 1988.
In tal senso, del resto, si esprime chiaramente il dettato normativo dell'art. 79, c. 10, della legge n. 342 del 2000, in virtù del quale il controllo di merito in parola deve essere effettuato "secondo le modalità previste dal DPR n. 43 del 1988": è evidente, infatti, che non sarebbe possibile verificare l'avvenuto rispetto dello stesso DPR n. 43 del 1988 con riferimento ad una fase temporale successiva alla sua abrogazione.
In conclusione, si ritiene che, per le quote inserite dagli agenti della riscossione in domande di definizione automatica presentate ai sensi dell'art. 79 della legge n. 342 del 2000 e assoggettate dagli uffici al controllo di merito di cui al comma 10 dello stesso art. 79, tale controllo debba essere effettuato, ai sensi del DPR n. 43 del 1988, con riferimento al periodo fino al 30 giugno 1999.
Pertanto, gli uffici sono già oggi in condizione di chiudere il controllo in questione, senza attendere il decorso della scadenza del 1 ottobre 2004.
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