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Risoluzione Agenzia Entrate n. 168 del 04.06.2002

I.V.A. - Detraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti dei servizi alberghieri e di ristorazione effettuati da un'impresa che a sua volta li cede alla propria clientela nell'ambito di un unico rapporto comprendente una molteplicità di servizi
Risoluzione Agenzia Entrate n. 168 del 04.06.2002

Con nota prot. 91594/2001 la Direzione Regionale .... chiede alla scrivente il parere circa il quesito presentato dalla società XY S.n.c., volto a conoscere l'esatta applicazione dell'art. 19-bis1, comma 1, lett. e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi del quale non è ammesso il diritto alla detrazione dell'IVA relativa alle prestazioni alberghiere e di ristorazione, salvo che esse formino oggetto dell'attività propria dell'impresa.
L'attività della società istante consiste nell'organizzare convegni per conto della propria clientela, nonché ogni altra attività di gestione dell'immagine e di pubbliche relazioni della clientela medesima.
Nello svolgimento di tale attività, la società reputa necessario acquistare servizi alberghieri e di ristorazione, da inglobarsi nel pacchetto ceduto alla propria clientela, che rappresenterebbero delle "forniture per la realizzazione dell'attività propria della interpellante".
La società chiede di conoscere se l'IVA assolta sugli acquisti indicati sia detraibile, considerato che l'art. 19-bis1, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 633 del 1972, nel determinare tassativamente i servizi per i quali opera l'indetraibilità dell'imposta (c.d. oggettiva, poiché si prescinde dalla destinazione effettiva dei servizi medesimi), fa salvi quelli che "formino oggetto dell'attività propria dell'impresa".
Giova ricordare che, a norma dell'art. 19, del D.P.R. n. 633 del 1972, è detraibile dall'ammontare IVA relativa alle operazioni effettuate, l'ammontare dell'IVA assolta, dovuta o addebitata al soggetto passivo in relazione agli acquisti di beni e servizi o alle importazioni di beni.
Condizione determinante per l'esercizio del diritto alla detrazione d'imposta è la "inerenza" dell'operazione economica all'attività svolta dall'imprenditore o dall'esercente l'arte o la professione.
In deroga, l'art. 19-bis1, del D.P.R. n. 633 del 1972, introdotto dall'art. 3, del decreto legislativo 2 febbraio 1997, n. 313, elenca i casi di esclusione o di riduzione della detrazione dell'IVA relativamente ad alcuni beni e servizi per i quali risulta difficile stabilire la loro inerenza e la loro utilizzazione nell'attività esercitata dal contribuente (circolare 24 dicembre 1997, n. 328, paragrafo 3.4).
In particolare, l'art. 19-bis1, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 633 del 1972, prevede l'indetraibilità dell'IVA per le prestazioni alberghiere, per le somministrazioni di alimenti e bevande, ecc., salvo che esse rientrino nell'oggetto dell'attività "propria" dell'impresa. La norma richiamata ha, dunque, lo scopo di evitare indebite detrazioni d'imposta potendo i servizi di cui trattasi essere utilizzati sia nell'attività d'impresa che per finalità estranee a tale attività o per uso personale dell'imprenditore.
Pertanto, la questione è imperniata sulla nozione di attività "propria" d'impresa, già individuata, con la circolare del 3 agosto 1979, n. 25, in quella che "normalmente" ed "abitualmente" è esercitata dall'imprenditore.
Nel caso di specie, per verificare se l'acquisto dei servizi alberghieri e di ristorazione formino oggetto dell'attività "propria" della società istante e, dunque, sia detraibile l'imposta relativa, ai sensi dell'art. 19-bis1, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 633 del 1972, occorre individuare l'attività "effettivamente" svolta, non essendo sufficiente il dato meramente formale risultante dall'atto costitutivo (sentenze Cass. 01/06/2001 n. 7423, Cass. 28/05/2001 n. 7214,Cass. 03/05/2001 n. 6194, Cass. 06/02/1999 n. 1033).
In particolare, ricade nella nozione di attività "propria" d'impresa non solo l'attività che tipicamente esprime il raggiungimento del fine economico dell'impresa come definito nell'atto costitutivo, ma anche l'attività ulteriore ad esso legata da un nesso funzionale e non occasionale (Cass. n. 7423 del 2001), né meramente accessorio e strumentale (Cass. n. 7214 del 2001), attività rilevante per determinare il volume di affari dell'impresa nel periodo d'imposta considerato (Cass. n. 1033 del 1999).
Per stabilire se, nel caso in esame, la detrazione dell'imposta sia ammissibile ai sensi dell'art. 19-bis1, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 633 del 1972, la scrivente ritiene che:
1. i servizi alberghieri e di ristorazione, acquistati dalla società istante per essere inglobati nel pacchetto ceduto ai propri clienti, possono considerarsi oggetto dell'attività "propria" dell'impresa qualora rappresentino lo strumento necessario per il compimento del fine economico della medesima (l'organizzazione di convegni e, in generale, lo sviluppo delle pubbliche relazioni delle aziende-clienti), abbiano carattere abituale, non meramente accessorio e siano rilevanti ai fini della determinazione del volume di affari della società.
Pertanto, il loro acquisto dà luogo ad IVA detraibile ai sensi dell'art. 19-bis1, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 633 del 1972.
Tuttavia la fattura emessa nei confronti del cliente finale deve distintamente indicare i servizi alberghieri e di ristorazione ed il relativo corrispettivo assoggettato ad IVA con aliquota propria (10% nel caso in esame); il cliente, invece, in quanto destinatario finale dei servizi alberghieri e di ristorazione, non può detrarre l'IVA relativa a detti servizi indicati in fattura, ai sensi dell'art. 19-bis1, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 633 del 1972;
2. se tali servizi sono meramente accessori, occasionali e non necessari all'attività propria della società istante, l'IVA assolta sugli acquisti è indetraibile ai sensi dell'art. 19-bis1, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 633 del 1972; il relativo corrispettivo, da riaddebitare al cliente, va indicato in fattura con IVA ad aliquota ordinaria del 20%.
In conclusione, affinché possa accogliersi l'istanza della nominata società devono ricorrere le condizioni specificate al punto n. 1 della presente risoluzione.

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