Istituzione del codice tributo per il pagamento delle sanzioni disciplinate dall'articolo 110, comma 9, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
Risoluzione Agenzia Entrate n. 168 del 05.08.2003
L'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 18 luglio 2003 stabilisce che le entrate tributarie ed extratributarie, incluse quelle a titolo di sanzione, la cui riscossione rientra nella competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, possono essere riscosse con le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L'articolo 110, comma 9, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di chiunque procede alla distribuzione od installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
Al fine di consentire il versamento della predetta sanzione si istituisce il seguente codice tributo:
> "2353" denominato "Sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 110, comma 9, del T.u.l.p.s."
Nella compilazione del modello "F 24", il codice tributo sopra indicato deve essere esposto nella "Sezione Erario", con indicazione, quale periodo di riferimento, dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, nella forma "AAAA".
Le somme da versare con il codice tributo sopra indicato possono essere esposte esclusivamente nella colonna "importi a debito versati".
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