Istanza di interpello - INPS - Incentivi all'esodo - Assegni straordinari di sostegno al reddito erogati al personale di Poste S.p.A. - Art. 19 del Tuir
Risoluzione Agenzia Entrate n. 169 del 12.07.2007
Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
QUESITO
In data 31 gennaio 2006, è stato istituito, presso l'ente istante, il Fondo di Solidarietà per il sostegno al reddito, dell'occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane S.p.A..
Il Decreto Interministeriale del 1 luglio 2005, n. 178, recante il Regolamento per l'istituzione del Fondo sopra citato, prevede, all'art. 9, comma 8, che, agli assegni straordinari per il sostegno al reddito erogati al personale di Poste Italiane S.p.A. si applichino le ritenute di legge nella misura prevista dall'art. 17, comma 4-bis, del Tuir (attuale art. 19).
Atteso che il comma 4-bis dell'art. 19 del Tuir, sopra citato, è stato di recente abrogato, per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 36, comma 23, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l'ente istante chiede di sapere quale sia il corretto trattamento tributario da applicare agli assegni straordinari in discussione.
Al riguardo, l'ente istante fa presente che la società Poste Italiane S.p.A. ha comunicato l'avvio della procedura di esodo, per diverse centinaia di lavoratori, con decorrenza delle prestazioni straordinarie dal 1 gennaio 2007.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Conformemente a quanto precisato dall'Amministrazione Finanziaria, con nota del .... 2004, prot. n. ...., emessa in risposta ad un interpello avente ad oggetto la corretta disciplina fiscale applicabile agli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati agli ex dipendenti dell'Ente ALFA S.p.A., l'ente istante ritiene che gli assegni straordinari in questione debbano essere inquadrati, sotto il profilo fiscale, tra le somme che sostituiscono il reddito di lavoro dipendente e, in quanto tali, debbano essere assoggettati al regime di tassazione in via ordinaria.
Al riguardo, l'ente istante fa presente, infatti, che il regime della tassazione separata è stato previsto, con una disposizione di tipo interpretativo, esclusivamente per i lavoratori del settore bancario. L'ente istante ritiene, in ogni caso, non corretta l'applicazione dell'art. 9, comma 8, del decreto interministeriale n. 178/2005 in discussione, per la parte in cui prevede l'applicazione della tassazione in misura ridotta, di cui all'art. 19, comma 4-bis, del Tuir, a prescindere dall'età anagrafica dei beneficiari dell'assegno straordinario.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha previsto che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, fossero definite, "in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali".
Con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministro del Tesoro n. 477 del 27 novembre 1997, è stato emanato il regolamento-quadro propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali.
Relativamente al settore del credito, l'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, statuisce che - a decorrere dal 1 gennaio 1998 - nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale "riguardanti banche, associazioni di banche e concessionari della riscossione cui si applicano i contratti collettivi del settore del credito, gli accordi stipulati..., con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente possono:
a) prevedere, allo scopo di agevolare gli esodi, apposite indennità da erogare, anche ratealmente in conformità all'art. 17 del Tuir (attuale 19)...; al medesimo regime fiscale previsto dal citato art. 17 del Tuir (attuale 19),..., sono assoggettate le analoghe prestazioni eventualmente erogate, al fine di cui sopra, dai... fondi nazionali per il settore del credito in luogo dei datori di lavoro;
b) adottare, in via prioritaria, il criterio della maggiore età ovvero della maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, purché siano contestualmente previste forme di sostegno del reddito, comprensive della corrispondente contribuzione figurativa, erogabili, anche in soluzione unica, nel limite massimo di quattro anni...".
Al riguardo, è stato successivamente precisato, con disposizione avente carattere interpretativo, che "le disposizioni di cui all'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpretano nel senso che il trattamento di cui alla lett. a) si applica anche alle somme erogate ai sensi della lett. b), senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato" (art. 26, comma 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448).
Tutto ciò premesso, con riferimento alla fattispecie in esame, concernente i dipendenti della società Poste Italiane S.p.A., si fa presente che la legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha disposto all'art. 40, comma 6, che "per l'effettiva attuazione delle previsioni di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è applicabile alla società Poste Italiane S.p.A. l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
Il successivo decreto interministeriale 1 luglio 2005, n. 178, recante il regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarietà del personale di Poste Italiane S.p.A., fa espresso riferimento al citato art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
In particolare, l'art. 2, comma 1, del decreto dispone che il Fondo per il sostegno del reddito "ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle Poste Italiane S.p.A. che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o di trasformazione di attività o di lavoro:
a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;
b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione".
Il successivo all'art. 5, comma 1, lett. b), punto n. 1), del decreto dispone che il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui al precedente art. 2, comma 1, in via straordinaria: "all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all'art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996 riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo".
Su tali assegni straordinari - ai sensi dell'art. 9, comma 8, punto n. 2) del decreto - si applicano le ritenute di legge "così come stabilito dall'art. 17, comma 4-bis, (attuale art. 19) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. d), n. 1), del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314".
Tutto ciò premesso, si ritiene che il decreto interministeriale n. 178 del 2005, più volte richiamato, possa considerarsi attuativo delle disposizioni di carattere generale contenute nell'art. 59 della legge n. 449 del 1997 e che, pertanto, agli assegni straordinari di sostegno al reddito corrisposti al personale di Poste Italiane S.p.A. sia applicabile, in linea di principio, il regime della tassazione separata di cui all'art. 19, comma 2, del Tuir.
Per quanto attiene la determinazione dell'imposta in relazione ai predetti assegni, occorre precisare che in sede di conversione del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 ad opera della legge 4 agosto 2006, n. 248, è stato abrogato il comma 4-bis dell'art. 19 del Tuir (già art. 17), che prevedeva per gli incentivi all'esodo un regime agevolato (aliquota pari alla metà di quella applicabile per la tassazione del trattamento di fine rapporto) qualora le erogazioni fossero corrisposte a soggetti di età superiore a 55 anni se uomini e 50 anni se donne.
In sede di abrogazione, tuttavia, il legislatore ha fatto salvi i diritti di coloro che avevano già precedentemente contrattato un piano incentivato di esodo.
In particolare, l'art. 36, comma 23, del citato decreto legge n. 223, come modificato in sede di conversione, ha previsto che la disciplina di cui al predetto comma 4-bis dell'art. 19 del Tuir "continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del decreto, nonché con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati anche successivamente all'entrata in vigore del decreto medesimo, purché in attuazione di accordi o atti che abbiano data certa anteriore alla data di entrata in vigore del decreto" (al riguardo, vedasi circolare 4 agosto 2006, n. 28, punto n. 34).
In relazione al caso di specie, si fa presente che la società Poste Italiane S.p.A. ha comunicato all'ente istante l'intenzione di avvalersi della procedura di esodo di cui al decreto interministeriale n. 178 del 2005, con decorrenza delle prestazioni straordinarie dal 1 gennaio 2007; ne consegue che la data di cessazione dei rapporti di lavoro risulta successiva al 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto legge n. 223 del 2006.
Ai trattamenti erogati in relazione a tali cessazioni, quindi, l'agevolazione risulterà applicabile solo a condizione che l'atto in base al quale si verifica la cessazione anticipata dei rapporti di lavoro abbia data certa anteriore al 4 luglio 2006.
Sull'argomento, la scrivente è intervenuta, tra l'altro, con circ. 16 febbraio 2007, n. 10, chiarendo che "in presenza di un piano di esodo previsto in un atto o in un accordo che abbia data certa anteriore al 4 luglio 2006 e che indichi un termine per la comunicazione delle adesioni da parte dei lavoratori interessati, è possibile applicare la tassazione agevolata di cui all'abrogato art. 19, comma 4-bis, del Tuir, anche nel caso in cui l'adesione del dipendente, con la quale si perfeziona l'accordo con l'azienda e si rende definitiva la scelta per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro, intervenga successivamente al 4 luglio 2006".
Al fine di individuare l'atto o l'accordo di riferimento recante le condizioni per la cessazione anticipata dei rapporti di lavoro, la scrivente ha esaminato la seguente documentazione, fornita dalla società Poste Italiane S.p.A.:
- l'accordo sottoscritto, in data 18 luglio 2001, da Poste Italiane S.p.A. e dalle organizzazioni sindacali, per la costituzione, presso l'I.P.O.S.T., del Fondo di Solidarietà per il sostegno al reddito del personale di Poste Italiane S.p.A.. Tale accordo, avente carattere sperimentale, prevedeva, all'art. 13, che lo stesso accordo avrebbe avuto efficacia dall'entrata in vigore del Decreto interministeriale recante il Regolamento del Fondo e che sarebbe scaduto trascorsi dieci anni da tale data. L'accordo prevedeva, altresì, all'art. 5, comma 2, che i lavoratori di Poste Italiane S.p.A. potevano essere ammessi alle prestazioni straordinarie di sostegno al reddito nell'ambito di un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento;
- la lettera del 21 dicembre 2006 con la quale la società Poste Italiane S.p.A. ha avviato la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 (norme in materia di mobilità e di riduzione del personale) per complessivi 4.800 lavoratori. In tale lettera veniva affermata l'intenzione della società Poste Italiane S.p.A. di ricorrere alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà istituito nel 2005, assumendo a proprio carico gli oneri nella misura prevista dal Regolamento, nei confronti di coloro che avrebbero maturato i requisiti pensionistici in un'epoca successiva alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro ed entro il periodo di permanenza nel
Fondo di solidarietà;
- l'ultimo accordo stipulato tra Poste Italiane S.p.A. e le organizzazioni sindacali per l'avvio della procedura di esodo, del 23 febbraio 2007. Tale accordo prevede "che il personale che maturerà i requisiti pensionistici di anzianità o di vecchiaia nel periodo compreso tra il 1 luglio 2007 ed il 30 giugno 2012, potrà accedere, sino ad un massimo di duemila unità, su base volontaria, e previa risoluzione del rapporto di lavoro, alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, dell'occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane S.p.A.". L'accordo prevede, altresì, che per tutto quanto non contemplato dallo stesso, con particolare riferimento ai criteri ed alle misure delle prestazioni straordinarie, si rinvia al Regolamento per l'istituzione del Fondo di Solidarietà, di cui al Decreto Interministeriale n. 178 del 2005.
La documentazione sopra citata, ad avviso della scrivente, porta a ritenere che l'atto di riferimento per l'avvio della procedura di esodo sia la lettera del 21 dicembre 2006, in cui la società Poste Italiane S.p.A., attesa l'avvenuta istituzione del Fondo di solidarietà, dichiara di voler ricorrere alle prestazioni straordinarie previste dal Fondo stesso.
Al riguardo, occorre considerare che il Regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito disciplina il linea teorica le condizioni per l'accesso alle prestazioni straordinarie di sostegno al reddito, ma la procedura di esodo si può ritenere concretamente avviata solo a seguito della lettera del 21 dicembre 2006 e del successivo accordo del 23 febbraio 2007.
Atteso quanto sopra e considerato che la lettera sopra citata ha data certa successiva al 4 luglio 2006, la scrivente ritiene che per gli assegni straordinari erogati al personale di Poste Italiane S.p.A., i quali, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del Tuir sono soggetti al regime della tassazione separata, non sia possibile fruire del regime transitorio di cui all'art. 36, comma 23 del d.l. n. 223 del 2006.
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