Interpello ...../2001-ART. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Fondo di previdenza ......Istanza ....../2001
Risoluzione Agenzia Entrate n. 169 del 29.10.2001
Con istanza di interpello inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e indirizzata alla Direzione Regionale delle Entrate del ....., il Fondo di previdenza .............. ha chiesto il parere in merito alla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, come modificato e integrato dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168 (di seguito "D.Lgs. n. 47") e, in particolare negli articoli 6 e 7, concernenti il regime tributario in vigore dal 1 gennaio 2001 per i fondi di previdenza complementare preesistenti.
Esposizione del quesito
L'istante, Fondo pensione dotato di personalità giuridica ed iscritto dal 16 dicembre 1999 all'albo dei fondi pensione con il n. 1460, rientra nella categoria dei fondi di previdenza complementare preesistenti, in quanto risulta istituito alla data del 15 novembre 1992 (data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421). E' un fondo gestito in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione che ha ottenuto dal Ministero del lavoro (con D.M. 22 novembre 1995) l'ammissione al regime transitorio di deroga previsto dall'articolo 18, commi 8-bis e seguenti del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (di seguito "D.Lgs. n. 124") e dall'articolo 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Il Fondo chiede chiarimenti in merito all'obbligo del pagamento dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 14-quater, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 124.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Sulla base delle disposizioni citate, il Fondo istante ritiene di dover procedere nel seguente modo:
1. assoggettare a tassazione l'intero ammontare delle prestazioni previdenziali erogate;
2. non corrispondere l'imposta sostitutiva dell'11 per cento di cui all'articolo 14-quater del D.Lgs. n. 124 del 1993 né l'imposta sostitutiva dello 0,50 per cento del patrimonio riferibile agli immobili di cui all'articolo 14-ter del medesimo D.Lgs. n. 124 del 1993;
3. versare - per tutto il periodo transitorio - l'addizionale dell'imposta sostitutiva nella misura dell'1 per cento, calcolata sul patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato, di cui all'articolo 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Risposta dell'Agenzia delle Entrate al contribuente istante
Per effetto dell'inserimento del comma 3-bis nell'articolo 4 del D.Lgs. n. 47, è stato confermato il regime fiscale dei contributi versati ai fondi di previdenza complementare preesistenti che, in presenza di rilevanti squilibri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 124, abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis dell'articolo 18 del D.Lgs. n. 124. Come noto, tale disposizione consente, per un periodo transitorio di 8 anni (che decorrono dal 14 gennaio 1997, data di emanazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 211, recante norme per l'autorizzazione all'esercizio dei fondi pensione) la piena deducibilità dei contributi versati per nuovi e vecchi iscritti ai fondi in questione. Si tratta delle forme pensionistiche gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e accettato un piano di riequilibrio, che, a fronte di tale agevolazione, sono tenute al versamento di un'addizionale dell'imposta sostitutiva nella misura dell'1 per cento, calcolata sul patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato.
Per tali forme pensionistiche il comma 2-bis dell'articolo 14-quater del D.Lgs. n. 124, nel presupposto - pur ipotizzato dall'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge delega n. 133 del 1999 - che per taluni fondi(sia interni che esterni) non sia determinabile un rendimento del fondo con riguardo a ciascun periodo d'imposta, ha previsto particolari modalità di tassazione del rendimento stesso, diverse da quelle per maturazione (previste per i fondi in regime di contribuzione definita).
Viene in particolare stabilito che i vecchi fondi in regime di prestazioni definite, gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell'11 per cento, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati.
In tal caso, se il periodo intercorrente tra la data di versamento dei contributi e quella di accesso alla prestazione è superiore a 12 mesi, il comma 1-bis dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 47 prevede l'applicazione del cosiddetto "equalizzatore" per effetto del quale l'imposta sostitutiva si determina applicando gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione rispetto a quella per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni di aliquota dell'imposta sostitutiva e dei tassi di rendimento dei titoli di Stato.
Ciò posto, come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29/E del 20 marzo 2001, qualora per le forme pensionistiche in regime di prestazioni definite non sia possibile applicare neanche il criterio di tassazione testé descritto, in quanto per ciascun iscritto non è individuabile o il valore finale della prestazione (montante ovvero valore attuale della prestazione periodica) o i contributi accumulati ad esso riferibili o entrambi i parametri, il fondo stesso non sconterà alcuna imposta sostitutiva. Ciò naturalmente vale sia per l'imposta sostitutiva dell'11 per cento di cui all'articolo 14-quater, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 124 sia per l'imposta sostitutiva dello 0,50 per cento sulla parte del patrimonio direttamente investito in immobili di cui all'articolo 14-ter del medesimo decreto.
Rimane fermo che, in tal caso, le prestazioni erogate verranno tassate per il loro intero ammontare.
In sostanza, per detti fondi è stabilito che l'imposta sostitutiva è dovuta soltanto nei casi in cui essi siano costituiti in conti individuali dei singoli iscritti. Pertanto, in mancanza di tale presupposto, l'imposta sostitutiva non è dovuta e le prestazioni erogate agli aventi diritto sono tassate per il loro intero ammontare. Ciò consente di eliminare la doppia tassazione sui proventi di natura finanziaria nel rispetto dei principi contenuti nella predetta legge delega.
Inoltre, come stabilito dal comma 1-bis dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 47, ai predetti fondi pensione continua ad applicarsi, fino al termine del predetto periodo transitorio, l'articolo 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente l'addizionale all'imposta sostitutiva da essi dovuta. Tali fondi, pertanto, fino al termine del periodo transitorio (lo stesso per il quale è consentita la piena deducibilità dei contributi versati secondo il piano di riallineamento approvato), sono soggetti al versamento di un'addizionale dell'imposta sostitutiva, nella misura dell'1 per cento, calcolata sul patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato.
In conclusione, si ritiene corretta la soluzione prospettata dal Fondo istante.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale ........., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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