Risoluzione Agenzia Entrate n. 17 del 01.02.2007

Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Società "XXX HOLDING S.p.A." - Art. 117 del Tuir - Regime di tassazione di gruppo di imprese controllate residenti
Risoluzione Agenzia Entrate n. 17 del 01.02.2007

QUESITO
La società istante è stata costituita a seguito di un'operazione di scissione, deliberata in data 7 dicembre 2005, effettuata con atto del 23 dicembre 2005 iscritto presso il Registro delle imprese con effetto dal 1 gennaio 2006.
L'operazione straordinaria si inseriva in un più ampio progetto di ristrutturazione del Gruppo XXX che, anteriormente alla ristrutturazione stessa, era così articolato:
- la XXX HOLDING S.p.A controllava al 60 % la XXX TRASPORTI S.p.A. e al 100 % la XXX S.p.A.;
- la XXX S.p.A., a sua volta, controllava al 100 % la XXX COMMERCIALE S.r.l..
Nell'ambito del suddetto gruppo, la società XXX HOLDING S.p.A. aveva esercitato, nell'esercizio sociale 2004, congiuntamente con le tre società controllate, l'opzione per il regime di tassazione di gruppo di imprese controllate residenti di cui all'art. 117 del Tuir.
A seguito delle predette operazioni di riorganizzazione del gruppo, attuate nel corso del mese di dicembre 2005, la XXX HOLDING S.p.A. è stata oggetto di una scissione parziale a seguito della quale è stata assegnata ad una beneficiaria di nuova costituzione, denominata XXX HOLDING S.p.A., la partecipazione pari al 60% del capitale sociale della XXX TRASPORTI S.p.A, mentre la scissa ha proceduto alla fusione per incorporazione della società già controllata al 100% XXX S.p.A., assumendo la denominazione di quest'ultima.
In data 19 giugno 2006 è stata presentata dalla neocostituita XXX HOLDING S.p.A. comunicazione di esercizio dell'opzione per il consolidato nazionale ex art. 117 del Tuir, congiuntamente alla società XXX TRASPORTI S.p.A..
Si precisa che tutti gli esercizi delle società citate sono coincidenti con l'anno solare.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA DEL CONTRIBUENTE
In relazione alla situazione prospettata si chiede conferma:
1) della prosecuzione dell'opzione, effettuata nell'esercizio sociale 2004, per il regime di tassazione di gruppo di imprese controllate residenti tra XXX S.p.A. (già XXX HOLDING S.p.A.) e XXX COMMERCIALE S.r.l.;
2) della regolarità ed efficacia dell'opzione, effettuata nell'esercizio sociale 2006, per il regime di tassazione di gruppo di imprese controllate residenti tra XXX HOLDING S.p.A. e XXX TRASPORTI S.p.A., ritenendo l'interpellante che il passaggio contenuto nella circolare dell'Agenzia delle Entrate del 16/03/2005, n. 10/E (secondo il quale l'opzione in qualità di controllante è di regola preclusa alle società neocostituite nel corso dell'esercizio, in quanto queste ultime potranno esercitare l'opzione in veste di consolidante a partire dall'esercizio successivo a quello di costituzione) non si renda applicabile al caso specifico, essendo XXX HOLDING S.p.A. stata costituita con atto del 23 dicembre 2005, iscritto presso il Registro delle Imprese con effetto dal 1 gennaio 2006.

PARERE DELLA SCRIVENTE
L'istanza di interpello in esame attiene alla possibilità del mantenimento del regime di tassazione del consolidato nazionale nel caso in cui vengano effettuate operazioni straordinarie che coinvolgono società comprese nel c.d. "perimetro di consolidamento".
L'art. 124 del Tuir e il decreto ministeriale 9 giugno 2004 hanno previsto ipotesi in cui, in presenza di operazioni straordinarie, gli effetti del consolidato nazionale proseguono e ipotesi, invece, in cui gli stessi effetti si interrompono prima del decorso del triennio di validità dell'opzione.
La società istante ha proposto due quesiti, il primo concernente la prosecuzione dell'opzione, effettuata nell'esercizio sociale 2004, per il consolidato nazionale ex art. 117 del Tuir tra XXX S.p.A. e XXX COMMERCIALE S.r.l. e il secondo concernente la regolarità ed efficacia dell'opzione, effettuata nell'esercizio sociale 2006, per il regime di tassazione di gruppo tra XXX HOLDING S.p.A. e XXX TRASPORTI S.p.A..
In merito al primo quesito la scrivente ritiene innanzitutto sottolineare quanto segue:
- l'art. 11, comma 6, del decreto ministeriale 9 giugno 2004 precisa che "la scissione parziale della consolidante non modifica gli effetti derivanti dall'opzione alla tassazione di gruppo da parte della scissa, fermo restando i requisiti richiesti di cui all'art. 117, comma 1, del testo unico";
- l'art. 11, comma 2, del decreto ministeriale 9 giugno 2004 prevede che "la fusione tra la consolidante e una o più consolidate estingue la tassazione di gruppo tra i soggetti stessi senza gli effetti di cui all'art. 124 del testo unico".
Dall'applicazione delle suddette norme si ricava, pertanto, che nel caso prospettato, anche in conformità a quanto previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 16/03/2005, n. 10, la scissione parziale di XXX S.p.A. (già XXX HOLDING S.p.A.) non determina il venir meno della tassazione di gruppo con la consolidata XXX COMMERCIALE S.r.l., qualora in relazione all'opzione esercitata congiuntamente con quest'ultima permangano intatti i requisiti di cui all'art. 117, comma 1, del Tuir.
La fusione per incorporazione della XXX S.p.A. da parte della scissa XXX S.p.A. (già XXX HOLDING S.p.A.) comporta il venir meno della tassazione di gruppo tra le società stesse ma non tra la consolidante e l'altra consolidata XXX COMMERCIALE S.r.l..
Il trasferimento della partecipazione detenuta dalla scissa XXX S.p.A. nel capitale sociale della XXX TRASPORTI S.p.A. alla beneficiaria XXX HOLDING S.p.A., comportando il venir meno del requisito del controllo di cui all'art. 117, comma 1, del Tuir, determina la fuoriuscita di XXX TRASPORTI S.p.A. dall'area di consolidamento di XXX S.p.A. e, conseguentemente, la produzione in capo alla medesima società degli effetti di cui all'art. 124 del Tuir.
In relazione, invece, al secondo quesito proposto dall'istante, l'art. 120, comma 2, del Tuir prevede che "il requisito del controllo di cui all'art. 117, comma 1, deve sussistere sin dall'inizio di ogni esercizio relativamente al quale la società o ente controllante e la società controllata si avvalgono dell'esercizio dell'opzione".
Sul punto, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 20/12/2004, n. 53/E, ha precisato che "l'opzione in qualità di controllante è di regola preclusa alle società neo-costituite nel corso dell'esercizio: queste ultime, più precisamente, potranno esercitare l'opzione in veste di consolidante a partire dall'esercizio successivo a quello di costituzione".
Nel caso prospettato la società beneficiaria della scissione XXX HOLDING S.p.A. è stata costituita con atto del 23 dicembre 2005, iscritto presso il Registro delle Imprese con effetto dal 1 gennaio 2006, con la conseguenza che il requisito del controllo di cui all'art. 117, comma 1, del Tuir non si è verificato nel corso dell'esercizio bensì sussiste fin dall'inizio del periodo d'imposta 1 gennaio-31 dicembre 2006.
La scrivente ritiene, pertanto, che la XXX HOLDING S.p.A. possa esercitare, congiuntamente alla XXX TRASPORTI S.p.A., l'opzione per il consolidato nazionale già a partire dal periodo d'imposta 2006 non dovendo, quindi, attendere l'esercizio successivo a quello di costituzione.
Si ribadisce, infine, che resta impregiudicato, ai sensi dell'articolo_37-bis, comma 2, del D.P.R. 600/73, ogni potere di controllo dell'Amministrazione Finanziaria volto a verificare se le operazioni straordinarie in esame, poste in essere nell'ambito della riorganizzazione societaria del GruppoXXX, presentino carattere elusivo e siano, pertanto, censurabili.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale della Lombardia, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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