Credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Istanze di rinnovo (RTS) accolte successivamente - Termini per l'avvio dell'investimento e la realizzazione dell'investimento
Risoluzione Agenzia Entrate n. 17 del 17.02.2004
La Direzione Regionale ha inoltrato a questa Direzione centrale un quesito concernete l'applicazione della disciplina del credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni.
Esposizione del quesito
La Direzione regionale chiede di conoscere come devono essere individuati i termini per l'avvio e per la realizzazione dell'investimento agevolabile per le istanze di rinnovo (modello RTS) a valere sulle risorse disponibili per il 2003 rigettate, in un primo momento (marzo 2003), per esaurimento di fondi e, successivamente (settembre 2003), accolte in seguito al rifinanziamento della dotazione finanziaria per l'anno 2003, avvenuto per effetto della deliberazione del CIPE n. 23/03 del 25 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2003.
Parere della Direzione Centrale
L'articolo 8, comma 1-bis, della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo 10 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, prevede che il soggetto che presenta l'istanza di ammissione al credito d'imposta assume "l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza e comunque entro sei mesi dalla predetta data"
L'articolo 62, comma 1, lettera f), che disciplina l'agevolazione in questione a decorrere dal 1 gennaio 2003, prevede che "l'utilizzo del contributo, in relazione al singolo investimento, è consentito esclusivamente entro il secondo anno successivo a quello nel quale è presentata l'istanza e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di utilizzazione minimi e massimi pari, in progressione, al 20 e al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza, e al 60 e al 70 per cento, nell'anno successivo".
La successiva lettera g) prevede la decadenza dal beneficio "qualora le utilizzazioni del contributo pianificate ed esposte nella istanza, ai sensi della lettera f), non risultino effettuate nei limiti previsti, per ciascun anno".
In conformità alle disposizioni appena richiamate, i soggetti che avevano presentato le istanze di rinnovo tra il 10 febbraio e il 10 marzo 2003. originariamente scartate per indisponibilità di fondi (e ammesse nel mese di settembre 2003), avrebbero dovuto:
- avviare l'investimento entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza, termine ormai scaduto all'epoca in cui le predette istanze sono state accolte (settembre 2003);
- utilizzare, entro il 31 dicembre 2003, il credito d'imposta (quindi realizzare l'investimento agevolabile corrispondente) nella misura minima del 20%, avendo a disposizione un periodo di tempo inadeguato (ultimi tre mesi del 2003).
Prendendo atto delle riferite difficoltà, l'articolo 4, commi 132 e 133, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria per il 2004) ha previsto che "i contribuenti che hanno inoltrato le istanze per la concessione del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e che, per effetto della deliberazione del CIPE n. 23/03 del 25 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2003, hanno ricevuto da parte dell'Agenzia delle entrate comunicazione della concessione del predetto contributo nel mese di settembre del 2003 possono:
a) avviare la realizzazione dell'investimento entro il 31 marzo 2004;
b) utilizzare il contributo entro il terzo anno successivo a quello nel quale è stata presentata l'istanza di cui alla citata lettera d).
I limiti di utilizzazione minimi e massimi previsti dalla lettera f) del comma 1 del citato articolo 62 della legge n. 289 del 2002 per l'anno di presentazione dell'istanza e per l'anno successivo sono differiti di un anno."
Ne consegue che i contribuenti titolari di istanze di rinnovo ammesse al beneficio solo a partire dal mese di settembre per effetto della richiamata deliberazione del CIPE, rispettando i nuovi termini indicati nelle disposizioni appena richiamate, possono fruire del contribuito, senza incorrere nella decadenza dal beneficio derivante dalla regolare applicazione delle disposizioni agevolative, di cui all'articolo 8, comma 1-bis, della legge n. 388 del 2000 e dell'articolo 62, comma 1, lettere f) e g), della legge n. 289 del 2002.
Per effetto delle disposizioni dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003, le imprese beneficiarie, a pena di decadenza, devono porre in essere entro il 31 marzo 2004, nell'ambito dell'investimento agevolato, i comportamenti giuridicamente rilevanti atti a dimostrare, sulla base dei criteri forniti con la circolare n. 32/E del 3 giugno 2003, l'avvio della realizzazione dell'investimento.
Resta ferma la possibilità che il contribuente, nelle more dell'accoglimento dell'istanza, possa aver già avviato l'investimento.
A ciò si aggiunge che la nuova norma consente ai soggetti in questione di prorogare di un anno la realizzazione dell'investimento, utilizzando, a pena di decadenza, il credito d'imposta spettante nei seguenti limiti minimi e massimi:
2004 | 2005 | 2006 | |
Limite minimo | 20% | 60% | 100% |
Limite massimo | 30% | 70% | 100% |
Si ricorda che le richiamate disposizioni dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 sono applicabili esclusivamente agli investimenti relativi ad istanze di rinnovo ammesse al contributo nel mese di settembre 2003, per effetto del rifinanziamento della dotazione finanziaria.
Per le istanze di rinnovo ammesse al contributo nel marzo 2003 restano validi, a pena di decadenza, gli ordinari termini per l'avvio dell'investimento di cui al comma 1-bis dell'articolo 8, nonché i limiti, minimi e massimi, di utilizzo di cui all'articolo 62, comma 1, lettera pari, rispettivamente, al 20% ed al 30% per l'anno 2003, al 60% ed al 70% per il 2004 ed alla parte rimanente per l'anno 2005, secondo quanto indicato nella richiamata circolare n. 32/E del 2003.
Si precisa, infine, che le disposizioni dell'articolo 4, commi 132 e 133, della legge n. 350 del 2003 trovano applicazione nei confronti di tutti i contribuenti ai quali, nel mese di settembre 2003, sia stata rilasciata, in via telematica, la comunicazione di accoglimento dell'istanza, anche se gli stessi, in data successiva al mese di settembre 2003, ne hanno avuto conferma tramite servizio postale.
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