Utilizzabilità, ai fini del discarico per inesigibilità, delle dichiarazioni stragiudiziali rese nell'ambito delle espropriazioni presso terzi
Risoluzione Agenzia Entrate n. 17 del 21.01.2002
Codesta associazione ha chiesto di conoscere se nell'attuale contesto normativo, ai fini del discarico per inesigibilità, il concessionario possa ancora documentare l'insussistenza di debiti dei terzi nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo mediante dichiarazioni stragiudiziali negative rese, sulla base della circ. n. 458533 del 1959, dagli stessi terzi.
In proposito, si osserva che l'Amministrazione Finanziaria, sin dalla normale n. 77 del 1925, aveva riconosciuto la facoltà, per l'esattore prima e per il concessionario poi, di documentare la mancanza di terzi debitori dell'esecutato non soltanto attraverso la dichiarazione negativa resa in sede giurisdizionale ex art. 547 c.p.c, ma anche con una dichiarazione stragiudiziale.
Nel corso del tempo, l'utilizzazione di questa facoltà venne progressivamente ampliata (cfr. circ. n. 4953 del 1933, n. 15055/70 del 1947 e n. 320 del 1959); si consentì, infatti, al concessionario di corredare la richiesta di rimborso o di discarico per inesigibilità con dichiarazioni stragiudiali provenienti, oltre che da amministrazioni pubbliche, anche da soggetti privati "affidabili", a condizione che vi fosse una presa d'atto da parte dell'ufficiale della riscossione, compiuta mediante la redazione, presso la sede del dichiarante, di apposito verbale.
Ciò premesso, non si intravedono ragioni per mutare l'orientamento espresso ormai da decenni dall'Amministrazione, tanto più in considerazione del crescente favore del legislatore per un generale riconoscimento di efficacia giuridica alle dichiarazioni rese dai soggetti privati. Al riguardo, si ritiene, anzi, che la prassi dell'utilizzazione delle dichiarazioni stragiudiziali sottoscritte dal potenziale terzo debitore dell'iscritto a ruolo debba essere raccordata proprio con la disciplina normativa relativa alle c.d. "autocertificazioni".
Pertanto, ai fini del riconoscimento dell'inesigibilità, le eventali dichiarazioni stragiudiziali negative raccolte dal concessionario dovranno essere redatte non soltanto in presenza dell'ufficiale della riscossione, ma anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. In tal modo, tra l'altro, l'assunzione della responsabilità penale di cui all'art. 76 dello stesso DPR n. 445/2000 da parte del dichiarante permetterà di prescindere da ogni valutazione circa l'ipotetica "affidabilità" dello stesso, valutazione che risulterebbe evidentemente assai problematica.
Codesta associazione è pregata di dare immediata diffusione della presente alle aziende associate.
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