Risoluzione Agenzia Entrate n. 17/E del 06.04.2023

RISOLUZIONE N. 17/E












Roma, 6 aprile 2023

OGGETTO: Crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri
sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante nel
primo trimestre 2023 - istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in
compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta acquistati dai
cessionari

L’articolo 1, commi da 2 a 9 e commi da 45 a 50, della legge 29 dicembre 2022, n.

197, ha introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle

condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese nel primo trimestre 2023

per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.

La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta in parola prevede che gli stessi

siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, oppure ceduti solo per intero a soggetti terzi.

Per consentire ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione, tramite modello

F24, dei crediti d’imposta di cui trattasi, con la risoluzione n. 8/E del 14 febbraio 2023 sono

stati istituiti i seguenti codici tributo:

Codice tributo Descrizione

7010
credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1,
c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

7011
credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) –
art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

7012
credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo
trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197



Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione


2

Codice tributo Descrizione

7013
credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas
naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

7014
credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola,
della pesca e agromeccanica (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 116285 del 3 aprile 2023

sono state estese le disposizioni del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022

relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli

oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.

Tanto premesso, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione

tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:

? “7746” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle

imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre

2022, n. 197;

? “7747” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle

imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29

dicembre 2022, n. 197”;

? “7748” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle

imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4,

della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

? “7749” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle

imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre

2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

? “7750” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta per l’acquisto di

carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica

(primo trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n.

197”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente

tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici

3

tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella

colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba

procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel

formato “AAAA”.

I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di

cessione, inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai citati

provvedimenti del Direttore dell’Agenzia, per i quali i cessionari abbiano comunicato

all’Agenzia, tramite la Piattaforma cessione crediti, l’accettazione della cessione e

l’opzione per l’utilizzo in compensazione, ai sensi del richiamato provvedimento del 30

giugno 2022.

In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle

comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle entrate

effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare del credito

utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena

lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello

F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle

entrate.



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