Risoluzione Agenzia Entrate n. 170 del 05.08.2003

Istituzione del codice tributo per il pagamento della penale dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del decreto interministeriale del 20 aprile 1999, dai titolari della concessione per l'esercizio delle scommesse ippiche
Risoluzione Agenzia Entrate n. 170 del 05.08.2003

L'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 18 luglio 2003 stabilisce che le entrate tributarie ed extratributarie, incluse quelle a titolo di sanzione, la cui riscossione rientra nella competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, possono essere riscosse con le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L'articolo 10, comma 2, del decreto interministeriale del 20 aprile 1999 prevede l'applicazione di una penale a carico dei titolari della concessione per l'esercizio delle scommesse ippiche che sospendono, senza autorizzazione, le attività di accettazione delle scommesse.
Al fine di consentire il versamento della citata penale si istituisce il seguente codice tributo:
> "2352" denominato "Penale per la sospensione, senza autorizzazione, dell'attività di accettazione delle commesse ippiche - Articolo 10, comma 2, del decreto interministeriale 20 aprile 1999"
Nella compilazione del modello "F 24", il codice tributo sopra indicato deve essere esposto nella "Sezione Erario", con indicazione, quale periodo di riferimento, dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, nella forma "AAAA".
Le somme da versare con il codice tributo sopra indicato possono essere esposte esclusivamente nella colonna "importi a debito versati".

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