Risoluzione Agenzia Entrate n. 170 del 12.12.2005

Istanza di Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. X S.P.A.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 170 del 12.12.2005

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 3, comma 1 del DM n. 429 del 21/11/2001 e la qualificazione reddituale delle somme rimborsate dall'Amministrazione finanziaria estera efferenti la distribuzione di dividendi, è stato esposto il seguente

QUESITO
La X s.p.a. (di seguito: società istante) intende costituire una società a Malta, interamente controllata, avente come oggetto sociale lo svolgimento delle attività di trasporto passeggeri e merci in ambito marittimo ed internazionale. Tale società assumerà la forma giuridica di società a responsabilità limitata di diritto maltese, denominata "International Trading Company" (di seguito: ITC).
Ai sensi dell'Income Tax Act e dell'Income Tax Management Act, la ITC è soggetto fiscalmente residente in Malta, in quanto ivi costituita, ed è soggetta ad imposte sul reddito con aliquota ordinaria in misura pari al 35%. La normativa tributaria maltese prevede che i dividendi percepiti da soci non residenti di una ITC, aumentati del credito d'imposta pari al 53,85% del dividendo, siano tassati al 27,5 %. Lo stesso socio non residente, ha diritto allo scomputo del credito d'imposta e al rimborso dell'eccedenza. Inoltre il socio può chiedere all'Amministrazione fiscale locale il rimborso dei due terzi delle imposte pagate a Malta dalla ITC che ha distribuito i dividendi al fine di evitare la doppia imposizione.
In relazione a tale fattispecie la società istante chiede chiarimenti in ordine alle seguenti questioni controverse:
1. L'applicazione del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 alle società qualificabili come ITC, costituite e residenti fiscalmente a Malta, ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 10) e comma 2;
2. la qualificazione reddituale delle somme rimborsate dall'Amministrazione finanziaria maltese alla società istante, a seguito alla distribuzione dei dividendi da parte della controllata ITC.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Quesito n. 1
A parere dell'istante, la costituenda ITC non rientra nell'ambito d'applicazione né del primo, né del secondo comma dell'art. 3, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001. La società istante ritiene che l'ITC debba considerarsi esclusa dalle società di cui al Malta Merchant Shipping Act, atteso il regime tributario previsto dalla normativa maltese per le ITC e per il fatto che non si procederà ad iscrivere le navi nel registro navale maltese, né si otterrà la licenza dal Registrar - General. L'ITC deve considerarsi esclusa dalle società costituite ai sensi del Malta Freeports Act, in quanto non svolge le attività richieste per ottenere la licenza nell'area franca individuata dalla predetta legge, né beneficia delle relative esenzioni. L'ITC non può essere nemmeno qualificata come società di cui al Malta Financial Services Centre Act 1994, atteso che la predetta normativa disciplina le sole società offshore non sottoposte a tassazione ordinaria.
Non rientrando la fattispecie nell'ambito di applicazione del Decreto dell'Economia e Finanze del 21 novembre 2001, l'istante ritiene ugualmente non applicabile l'art. 167 del T.u.i.r. nei confronti della controllante X s.p.a. e di conseguenza imponibili nella misura del 5% gli eventuali dividendi distribuiti dalla costituenda ITC ed esenti le plusvalenze realizzate sulla partecipazione alla ITC, alle condizioni di cui all'art. 87, comma 1 del T.u.i.r..

Quesito n. 2
La società istante ritiene che le somme rimborsate al socio dall'Amministrazione finanziaria maltese (l'eccedenza tra il credito d'imposta e l'imposta dovuta dai soci sui i dividendi percepiti, nonché il rimborso dei due terzi dell'imposta assolta dalla ITC) debbano essere qualificate come utili da partecipazione, attesa la stretta relazione che la norma maltese pone tra dividendo distribuito e somme rimborsate. Pertanto, ai fini della determinazione del reddito d'impresa del socio X, tali somme, pur non costituendo dividendi in senso tecnico, in quanto non deliberate e corrisposte dalla ITC, subiranno il medesimo trattamento tributario dei dividendi, con la conseguente imputazione nella misura del 5% del loro ammontare.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Quesito n. 1
In merito alla prima problematica si osserva preliminarmente che l'ingresso di Malta nell'Unione Europea non comporta l'automatica fuoriuscita del citato Paese dalla black list di cui al decreto ministeriale del 21 novembre 2001. L'articolo 167 del T.u.i.r., che disciplina il regime fiscale delle imprese estere controllate, a differenza dell'art. 110, comma 10 del T.u.i.r., relativo alla deduzione di spese ed altri componenti negativi, è applicabile anche se i paesi aventi regimi fiscali privilegiati appartengono all'Unione Europea. Infatti la black list adottata con il citato decreto ministeriale, comprende anche le Holding lussemburghesi del '29. Pertanto l'art. 3, comma 1, n. 10) del decreto ministeriale del 21 novembre 2001, neppure implicitamente abrogato, deve considerarsi ad oggi vigente.
Ciò premesso, si ritiene non condivisibile la prospettata esclusione della società di diritto maltese ITC, dall'elenco di cui all'art. 3 del citato decreto. Tale articolo considera beneficiarie di regimi fiscali privilegiati le società maltesi "i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act".
Il richiamo a quest'ultime società è da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo. Pertanto, devono considerarsi beneficiarie di regimi fiscali privilegiati ai sensi del comma 1, dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale, tutte le società maltesi i cui proventi affluiscono da fonti esterne.
Le ITC sono società di diritto maltese i cui proventi affluiscono da fonti esterne: per le norme interne, infatti, le stesse possono svolgere la propria attività commerciale esclusivamente con soggetti ubicati al di fuori del territorio maltese e che non siano residenti a Malta.
Si ritiene, pertanto, non condivisibile la soluzione prospettata dall'istante, in quanto le società maltesi ITC devono ritenersi comprese nel disposto di cui all'articolo 3, comma 1, n. 10 del D.M. 21 novembre 2001. Troveranno applicazione di conseguenza le disposizioni sull'imputazione diretta dei redditi prodotti all'estero tramite società controllate (articolo 167 Tuir), fatta salva la possibilità per il contribuente istante di interpellare l'Amministrazione finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del D.M. 21 novembre 2001 n. 429.

Quesito n. 2
La seconda questione riguarda la qualificazione reddituale delle somme rimborsate alla società istante dall'Amministrazione finanziaria maltese in seguito alla distribuzione dei dividendi da parte della controllata ITC.
In particolare, si ricorda che costituisce oggetto di rimborso una somma pari alla differenza tra l'imposta del 27,5% dovuta dai soci sui dividendi loro distribuiti e il relativo credito d'imposta nonché una somma pari ai due terzi dell'imposta assolta dalla ITC a Malta.
Al riguardo si osserva che l'istante ha diritto al rimborso di cui sopra in quanto socio della ITC. In assenza di detto rapporto, infatti, alla società istante non spetterebbe alcuna somma a tale titolo.
A parere della scrivente, questa circostanza non è sufficiente per qualificare tali somme come "utili derivanti dalla partecipazione in società o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lett. d) del TUIR", al fine di riconoscerne l'esclusione parziale dalla formazione del reddito imponibile.
Infatti, gli articoli 47, 59 e 89 del TUIR riservano espressamente detta esclusione solo agli "utili distribuiti" dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73 del TUIR, ovvero solo agli utili da partecipazione la cui distribuzione è stata deliberata ed effettuata dalla stessa società o ente che li ha prodotti e in capo al quale hanno scontato un ordinario livello di tassazione. In altri termini, l'utile, sia di fonte nazionale che estera, in tanto non viene assoggettato a tassazione in capo al percettore in quanto si considera definitivamente tassato al momento della produzione in capo alla società che lo produce in applicazione di un regime fiscale non privilegiato.
Di conseguenza, l'esenzione non compete nel caso di utili distribuiti da società e enti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del TUIR.
Nella fattispecie in esame le somme rimborsate alla X s.p.a. non sono deliberate e distribuite dalla ITC, ma dallo Stato maltese, sulle base di norme di diritto interno.
A parere delle scrivente, ciò impedisce di considerare e trattare tali somme alla stregua degli utili distribuiti dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73 del TUIR. Per effetto delle medesime circostanze, si ritiene che le stesse debbano essere più propriamente considerate quali "proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale", di cui alla lett. h), comma 1, dell'articolo 44 del TUIR e, conseguentemente, scontano la tassazione integrale in capo al percettore secondo il principio di cassa.
Ovviamente, nel caso di specie, essendo percepite da una società per azioni, le stesse saranno trattate come componenti del reddito d'impresa.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione regionale ..........., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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