Istanza di interpello - Imposta di bollo - Copie autentiche dei contratti di cessione di partecipazioni sociali - Articolo 1 della tariffa, parte prima, allegato A, al d.P.R 26 ottobre 1972, n. 642
Risoluzione Agenzia Entrate n. 171 del 08/08/2003
L'interpellante, in relazione alla propria attività, chiede se anche le copie autentiche di un atto di cessione di quota di partecipazione ad una società a responsabilità limitata, fruiscano del regime di favore previsto dal comma 4, dell'articolo 34 del d.P.R. n. 601 del 1973 secondo il quale "per gli atti indicati nell'articolo 7, ultimo comma, e nell'articolo 12, primo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, le imposte di bollo e di registro sono comprese nelle tasse sui contratti di borsa".
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'interpellante ritiene che anche le suddette copie autentiche siano esenti dall'imposta di bollo. Alle stesse, infatti, deve essere riservato il medesimo regime di favore stabilito dal citato articolo 34 del d.P.R. n. 601 del 1973, che dispone l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro per gli atti relativi alle operazioni di borsa, comprese le cessioni di quote di srl, poiché l'imposta sostitutiva delle imposte di registro e di bollo - prevista dal regio decreto n. 3278 del 1923 - "...riguarda il 'contratto' e non il documento...", e quindi alle copie conformi dell'atto di cessione di quota non può applicarsi la nota 1 all'articolo 1, della tariffa, allegato A, annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 (studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 7/2003/T, approvato dalla Commissione Studi Tributari il 21 febbraio 2003).
RISPOSTA DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE
Relativamente al quesito posto, la soluzione interpretativa prospettata dall'interpellante non è condivisibile.
Al riguardo la scrivente osserva che ai "...contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto (...) le quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale e quelli riguardanti trasferimenti effettuati tra soggetti, società od enti, tra i quali esista un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 3), del codice civile, o fra società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi delle predette disposizioni, da un medesimo soggetto" si applica la tassa speciale sui contratti di borsa (articolo 1, comma 3, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 - Approvazione della legge delle tasse sui contratti di Borsa).
Il tributo in questione costituisce imposta sostitutiva delle normali imposte di registro e di bollo.
Infatti, l'articolo 7, ultimo comma, del regio decreto n. 3278 del 1923 prevede che "Le lettere, i telegrammi ed ogni altro scritto rilasciato dalle parti in relazione ai contratti, pei quali sono stati usati foglietti bollati, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro, anche quando occorra farne uso in via amministrativa o giudiziaria"
Tale esenzione è stata confermata dall'articolo 34, comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, che, in materia di agevolazioni tributarie, ha previsto che "Per gli atti indicati nell'articolo 7, ultimo comma, e nell'articolo 12, primo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, le imposte di bollo e di registro sono comprese nelle tasse sui contratti di borsa" (cfr. circolare n. 658 dell'11 agosto 1994).
Inoltre, l'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435, in sede di soppressione della tassa su taluni contratti di borsa, ha, non solo confermato l'esenzione da imposte di bollo e di registro prevista dal citato articolo 34, ma l'ha, altresì, estesa ai contratti divenuti ormai esenti dalla stessa tassa sui contratti di borsa (cfr. circolare 29 marzo 2000, n. 60).
Orbene, dal quadro normativo fin qui rappresentato ed, in particolare, dal rinvio contenuto nell'articolo 34, comma 4, emerge che per le operazioni di borsa - comprese le cessioni di quote di partecipazione a società a responsabilità limitata - l'esenzione da imposta di bollo riguarda "Le lettere, i telegrammi ed ogni altro scritto rilasciato dalle parti in relazione ai contratti..." (articolo 7 del regio decreto n. 3278 del 1923). Inoltre, le "...quietanze, se scritte sullo stesso foglietto bollato che racchiude il contratto, non vanno soggette a tassa particolare, e, se scritte su foglio separato, sono considerate, agli effetti delle leggi sulle tasse di registro e bollo, quali ricevute ordinarie" (articolo 12 del regio decreto n. 3278 del 1923).
Inoltre, ai fini dell'imposta di bollo, la nozione di copia è giuridicamente e autonomamente ben definita (articolo 5, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 642 del 1972), pertanto, non può essere assimilata a nessuno degli atti per i quali la normativa in esame prevede l'esenzione dalla stessa imposta.
Oltre tutto, la copia conforme costituisce, ai fini dell'imposta di bollo, autonomo presupposto di imposta rispetto al documento originale.
Infatti, la nota 1 all'articolo 1 della tariffa, allegato A, annessa al d.P.R. n. 642 del 1972 dispone che "Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale".
Dal chiaro dettato di questa norma emerge che, salvo le ipotesi di esenzione espressamente previste dalla legge (ad es. copie degli atti di trasferimento di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento della proprietà di imprese diretto - coltivatrici, articolo 21 della tabella allegata al d.P.R. n. 642 del 1972), le copie conformi sono soggette ad un trattamento tributario, ai fini dell'imposta di bollo, autonomo rispetto a quello adottato per l'originale dell'atto.
Per tutte le considerazioni sopra esposte la scrivente ritiene che anche le copie conformi degli atti di cessioni di partecipazioni sociali sono soggette all'imposta di bollo, nonostante il relativo contratto e gli altri scritti espressamente individuati dalla norme citate, ne siano esenti.
La presente viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209 in risposta all'istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale delle Entrate dal Notaio XY.
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