Interpello - Art. 11 legge 27-7-2000, n. 212. JW- Banca di Credito Cooperativo- Istanza prot. n. del 12 marzo 2002. Disciplina tributaria dei "ristorni". Art. 12 del DPR 29 settembre 1973, n. 601
Risoluzione Agenzia Entrate n. 172 del 05.06.2002
Con l'istanza di interpello inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e indirizzata alla Direzione Regionale............., la JW - Banca di Credito Cooperativo- ha chiesto il parere in merito alla disciplina contenuta nell'articolo 12 del DPR n. 29 settembre 1973, n. 601, come modificato dall'articolo 6, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Esposizione del quesito
La banca istante ha chiesto chiarimenti circa il trattamento tributario dei ristorni, vale a dire le somme riconosciute ai propri soci dalla Banca cooperativa, a valere su una quota dell'utile di esercizio residuante dopo le destinazioni obbligatorie, sotto forma di restituzione di una parte del prezzo pagato per i servizi resi dalla cooperativa (ad esempio per commissioni bancarie) o di maggior remunerazione per i rapporti di scambio intrattenuti con la stessa (ad esempio maggiori interessi attivi).
In particolare, viene chiesto di conoscere il regime fiscale dei ristorni in capo ai soci percettori.
Soluzione prospettata dal contribuente
Viene innanzitutto precisato che nell'ordinamento vigente non si rinvengono disposizioni che definiscano puntualmente la nozione di ristorno e che ne prevedano la disciplina.
Tuttavia, nell'ambito del settore cooperativo è stato sempre utilizzato il ristorno quale modalità tipica di distribuzione dell'eccedenza dei ricavi rispetto ai costi derivanti dalla gestione mutualistica.
Caratteristica peculiare del ristorno è che lo stesso viene commisurato all'apporto dato dal socio all'attività mutualistica e quindi ai rapporti instaurati dal socio con la cooperativa di appartenenza.
Con riferimento alle Banche di credito cooperativo, l'oggetto e il parametro di commisurazione del ristorno è costituito da quella parte del margine di intermediazione derivante dai soli rapporti creditizi (attivi o passivi) o di servizio intercorsi con i soci, ad esclusione del margine di intermediazione derivante dall'attività svolta con i terzi "non soci", nonché della parte dello stesso riferibile all'investimento delle riserve indivisibili.
In particolare, il margine di intermediazione si compone di due voci principali:
- il margine finanziario o di interesse che rappresenta la contribuzione dell'intermediazione dell'attività di impiego e raccolta;
- il margine che deriva dai servizi forniti dalla banca alla clientela.
La quota del margine d'intermediazione riferibile ai rapporti intrattenuti esclusivamente con i soci rappresenta la misura del vantaggio mutualistico da ristornare e cioè l'oggetto e il parametro del ristorno.
Per l'analisi della disciplina fiscale dei ristorni, assume rilevanza l'articolo 12 del DPR n. 601 del 1973, come modificato dall'articolo 6, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tale disposizione stabilisce, infatti, che "Per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggior compenso per i conferimenti effettuati. Le predette somme possono essere imputate ad incremento delle quote sociali.".
Dalla lettura della norma trascritta si evince, quindi, che i ristorni, se non direttamente monetizzati, possono essere imputati ad incremento delle quote sociali ed essere pertanto utilizzati per aumentare il capitale sociale.
Per quanto riguarda il trattamento fiscale delle somme erogate ai soci a titolo di ristorno, l'istante ritiene che sia corretto inquadrare tra i redditi di capitale le somme erogate a titolo di maggior remunerazione derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa (ad esempio, maggiori interessi attivi) e di considerare non tassabili, in quanto risparmi di spese, le somme erogate a titolo di restituzione di una parte del prezzo pagato per i servizi acquistati dalla cooperativa (ad esempio, interessi passivi e commissioni bancarie).
Risposta dell'Agenzia delle Entrate al contribuente istante
Con riguardo alle questioni evidenziate, si ritiene di poter condividere la soluzione proposta dall'istante che è tra l'altro in linea con le recenti disposizioni in materia di società cooperative contenute nell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63.
Tali disposizioni prevedono, infatti, che le somme "ristornate" imputate ad aumento del capitale sociale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e il valore della produzione netta dei soci.
La prevista esclusione da imposizione - così come specificato nella relazione di accompagnamento al citato D.L. n. 63/2002 - può assumere natura temporanea o permanente. Infatti, al momento della successiva restituzione del capitale sociale costituito mediante la destinazione delle somme a titolo di ristorno ai soci, le stesse somme:
1. non devono essere assoggettate a tassazione, se consistono nella restituzione di una parte del corrispettivo del bene ceduto o del servizio reso ai soci persone fisiche (quale, ad esempio, la quota parte di interessi e commissioni passive);
2. devono essere assoggettate a tassazione, alla stregua di un utile, fino a concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento delle quote o azioni, se consistono in una restituzione a fronte di un maggior compenso per i conferimenti effettuati.
In sostanza, il presupposto impositivo in capo al socio relativamente alla restituzione dei ristorni imputati ad incremento del capitale sociale si realizza ogni qualvolta le medesime somme - ove corrisposte immediatamente, senza la preventiva destinazione ad incremento del capitale sociale - sono da assoggettare a tassazione. Infatti, anche in caso di immediata corresponsione delle somme a titolo di ristorno, il trattamento fiscale applicabile è differente a seconda della natura delle medesime somme. Nell'ipotesi in cui siano direttamente ristornate al socio somme relative ad interessi passivi o commissioni ed oneri bancari per servizi resi dalla cooperativa, le stesse costituiranno per il socio un minor costo del servizio acquisito e quindi non sono assoggettabili a tassazione, non verificandosi alcun presupposto impositivo, salvo l'ipotesi di socio esercente attività di impresa o di lavoro autonomo (per i quali, rispettivamente, rappresentano sopravvenienze attive o minori costi). Se, invece, le somme erogate a titolo di ristorno sono relative ad una maggiore remunerazione dei capitali impiegati, sotto forma di una maggiorazione di interessi attivi, le stesse configureranno nei confronti del socio redditi di capitale da assoggettare ad imposizione secondo le vigenti disposizioni in materia.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale............., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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