Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Alfa S.p.A.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 174 del 20.07.2007
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 51, comma 2, lettera g) del D.P.R. n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente
QUESITO
La società istante ha introdotto un piano di incentivazione azionaria rivolto ai propri dipendenti mediante assegnazione di azioni della società di diritto lussemburghese Beta, società in accomandita per azioni di cui lo stesso istante è socio accomandatario.
In base al regolamento del piano, le azioni sono state offerte ai dipendenti ad un prezzo scontato con l'intendimento - ricorrendone le condizioni - di beneficiare dell'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 51, comma 2, lettera g) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1996, n. 917 (TUIR).
Le azioni così assegnate sono state immesse in un deposito vincolato a nome del dipendente presso una fiduciaria italiana e non possono essere cedute per un periodo minimo di tre anni decorrenti dalla data di assegnazione, coerentemente con la normativa francese in materia.
Il regolamento del piano di azionariato, in conformità con lo statuto della società emittente, prevede che la qualifica di socio possa essere rivestita esclusivamente da persone fisiche che risultino alle dipendenze della società istante o altre società appartenenti al gruppo Alfa. Il medesimo statuto prevede, inoltre, che nel caso in cui il socio perda lo status di dipendente di una società del gruppo, le azioni vengano coattivamente cedute o riscattate.
La società istante evidenzia, quindi, che l'evento sopra richiamato può verificarsi in deroga al vincolo triennale di detenzione delle azioni previsto all'atto dell'assegnazione e che il trasferimento delle stesse avviene in sostanza in forma obbligatoria senza che sussista alcun margine di intervento da parte degli ex dipendenti, sia per quanto riguarda il momento della cessione, sia relativamente al prezzo di tale trasferimento.
Viene chiesto di conoscere, pertanto, se la cessione avvenuta nel triennio con le modalità sopra descritte faccia venir meno il regime fiscale di favore previsto dal citato articolo 51, comma 2, lettera g) del Tuir.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene che la cessione coattiva delle azioni assegnate ai dipendenti avvenuta entro i primi tre anni dall'assegnazione che si verifica nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente, non comprometta l'applicabilità delle disposizioni agevolative di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g) del Tuir.
Nel caso di specie il trasferimento delle azioni avviene infatti in forma obbligatoria, non viene lasciato alcun margine di scelta ai dipendenti e, infine, non è lasciata la facoltà di monetizzare liberamente il valore delle azioni in quanto non solo il trasferimento delle azioni ma anche la fissazione del momento e del prezzo di tale trasferimento non è riconducibile alla volontà del dipendente.
L'istante ritiene pertanto che la fattispecie rappresentata non comprometta l'applicabilità delle disposizioni agevolative previste in materia del cosiddetto "azionariato popolare".
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 51, comma 2, lettera g) del TUIR, che disciplina il cosiddetto "azionariato popolare", prevede che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente "il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a euro 2.065,83, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione."
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito in diverse occasioni che il vincolo temporale di mantenimento delle azioni imposto al dipendente risponde alla necessita di escludere che l'operazione di assegnazione sia realizzata con il fine di sottrarre una parte di retribuzione alla tassazione progressiva.
Naturalmente la scelta effettuata dal legislatore risponde anche all'esigenza di creare una reale fidelizzazione da parte del dipendente durante il periodo successivo all'esercizio dell'opzione, in linea, quindi, con il meccanismo di incentivazione che caratterizza le stock option.
In particolare, con la risoluzione n. 118/E del 12 agosto 2005, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che "Qualora le azioni siano cedute prima del termine del triennio, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione, quale compenso in natura di lavoro dipendente. Un analogo recupero a tassazione è previsto nel caso di riacquisto da parte del datore di lavoro e della società emittente a prescindere dal periodo di possesso".
Nella medesima risoluzione è stato inoltre riconosciuta come non pregiudizievole, al fine di beneficiare del particolare regime di favore, la cessione delle azioni avvenute entro il triennio in quanto dipendente da un obbligo di legge tale da rendere non configurabile una fattispecie elusiva.
Occorre precisare che l'ipotesi che ricorreva faceva riferimento ad una situazione nella quale la società capogruppo ha ritenuto utile esercitare un diritto riconosciuto da disposizioni normative vigenti che ha determinato una cessione obbligatoria delle azioni assegnate non riconducibile alla volontà dei soggetti interessati, sia dei lavoratori che della società controllata che aveva effettuato l'assegnazione delle medesime azioni.
Nel caso ora rappresentato dall'interpellante, va rilevato che il piano azionario che disciplina i criteri di assegnazione delle azioni ai dipendenti nonché le modalità di regolamentazione, prevede espressamente un vincolo di indisponibilità di trentasei mesi, periodo entro il quale le medesime azioni non possono essere cedute.
Il citato regolamento prevede, altresì, in caso di pensionamento, che l'assegnatario ha il diritto-dovere di cedere tutte le azioni, anche se la cessazione del rapporto di lavoro interviene nel corso del periodo di indisponibilità.
Nel caso di specie, tuttavia, ancorché la cessione delle azioni da parte dei dipendenti avvenga sulla base di disposizioni di carattere regolamentare contenute nel piano stesso, in forma obbligatoria e senza lasciare alcun margine di scelta ai dipendenti, non sembra siano rispettati i requisiti previsti dall'articolo 51 del Tuir per l'applicazione della tassazione agevolata. D'altro canto, le disposizioni del regolamento che disciplinano l'assegnazione delle azioni ai dipendenti non possono essere equiparate a disposizioni di legge che consentirebbero una tassazione agevolata, come precisato nella richiamata risoluzione n. 118/E del 2005, in presenza di una cessione obbligatoria delle azioni prima della scadenza del triennio di possesso.
Pertanto, non si ritiene di poter condividere la soluzione prospettata dall'interpellante, per cui il valore delle azioni assegnate ai dipendenti dovrà essere assoggettato a tassazione come reddito di lavoro dipendente quando le azioni siano cedute prima del decorso dei tre anni dalla data di assegnazione, anche nell'ipotesi in cui ciò avvenga per effetto dell'interruzione del rapporto di lavoro.
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