Istanza di Interpello - Applicabilità dell'aliquota Iva agevolata al 4% alle cessioni di ausili informatici utilizzati unicamente ed esclusivamente da soggetti non vedenti
Risoluzione Agenzia Entrate n. 175 del 20.07.2007
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 2, comma 9 del DL n. 669 del 1996, è stato esposto il seguente
Quesito
L'istituto per ciechi Alfa si occupa della formazione professionale dei privi di vista e si sta dotando, al fine di aggiornare la sua attività didattica, di nuovi e più moderni ausili informatici. Chiede, pertanto, di conoscere se l'acquisto dei predetti ausili possa essere assoggettato ad aliquota iva agevolata al 4%.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L'istante sostiene che l'acquisto degli ausili informatici sia assoggettabile ad aliquota iva agevolata al 4%, in quanto i predetti ausili verrebbero utilizzati esclusivamente dai privi di vista.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 2, comma 9, del D.L. n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, prevede l'applicazione dell'aliquota iva agevolata al 4% per le spese sostenute per i sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l'applicazione dell'aliquota agevolata al 4 per cento per i sussidi tecnici ed informatici sono state individuate con il decreto del Ministero delle Finanze del 14 marzo 1998. In particolare, l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Ministero delle Finanze precisa che "I soggetti portatori di handicap, ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento, per le cessioni dei sussidi tecnici ed informatici effettuate direttamente nei loro confronti producono il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dalla unità sanitaria locale competente e la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione di cui sopra." Dalla lettura della norma sopra citata emerge, dunque, che l'agevolazione iva da essa disposta è personale e, conseguentemente, può applicarsi alle sole cessioni di sussidi tecnici ed informatici effettuate direttamente nei confronti dei soggetti disabili o di coloro che l'abbiano a carico. Tuttavia, la risoluzione n. 253 del 31 luglio 2002 ha precisato, al riguardo, che, al fine della spettanza dell'agevolazione in esame, occorre stabilire se i beni ceduti siano configurabili come protesi o ausili e verificare che gli stessi ineriscano a menomazioni funzionali permanenti.
Per qualificare dei beni come "ausili o protesi" non è sufficiente il dato obiettivo della destinazione a soggetti affetti da menomazioni funzionali permanenti ma, chiarisce la risoluzione in commento, occorre un'indagine mirata a verificare che si tratti di beni qualificabili "come ausili o protesi". A tal fine si possono distinguere due diverse tipologie di ausili.
La prima è rappresentata da quegli ausili che "per vocazione" possono essere utilizzati esclusivamente da malati affetti da menomazioni funzionali permanenti; in questo caso non ponendosi incertezze in merito alla loro inerenza, non si ritiene necessaria la certificazione sanitaria. La seconda tipologia riguarda, invece, beni che possono costituire ausili ma che, per caratteristiche e qualità, sono suscettibili di diversa utilizzazione. In queste ipotesi, per poter applicare l'aliquota agevolata occorre un'adeguata certificazione sanitaria che ne attesti l'utilizzazione da parte dei malati affetti da menomazioni funzionali permanenti. Tanto premesso, con riferimento al caso di specie e tenuto conto di quanto emerge dall'istanza, si fa presente che, ove gli ausili informatici che il Liceo intende acquistare rappresentino beni che per le loro specifiche caratteristiche tecniche possono essere utilizzati unicamente ed esclusivamente da soggetti non vedenti, non sussistendo incertezze in merito alla loro funzione di sostegno al disabile, si renderà applicabile l'aliquota IVA agevolata del 4% senza la necessità di acquisire alcuna certificazione sanitaria.
La presente risposta, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.
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