Interpello 954-43/2001 - art. 63 del TUIR. X S.p.A. codice fiscale n. ..... sede in .......
Risoluzione Agenzia Entrate n. 178 del 09.11.2001
Con l'istanza d'interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione dell'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è stato esposto il seguente
Quesito
Nel 1994, la Commissione Europea ha irrogato alle società italiane produttrici di cemento appartenenti al Gruppo X, un'ammenda per la violazione delle norme poste dall'ordinamento comunitario a tutela della libera concorrenza (articoli 85 e 86 del Trattato di Roma).
Nel 1995 X S.p.A. ha proposto ricorso contro il provvedimento d'irrogazione delle sanzioni, usufruendo della possibilità di differire il pagamento della sanzione stessa in pendenza di giudizio, a fronte della presentazione di una garanzia bancaria per il debito complessivo e della corresponsione degli interessi, maturati in pendenza di giudizio, sulla somma dovuta.
La società, che ha portato in deduzione dal reddito d'impresa gli interessi passivi pagati, chiede conferma della correttezza fiscale del comportamento tenuto.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In considerazione dell'autonoma funzione finanziaria degli interessi passivi, la società ritiene gli stessi fiscalmente deducibili, indipendentemente dal fatto generatore del debito cui si riferiscono o dalla deducibilità del costo al quale sono astrattamente collegabili.
Anche gli interessi passivi che il contribuente corrisponde all'Erario per la rateazione del pagamento di tributi sono deducibili, anche se riferiti a somme non deducibili.
D'altra parte, se il contribuente s'indebitasse per pagare immediatamente l'intera sanzione anche in pendenza di giudizio, gli interessi passivi corrisposti sul finanziamento sarebbero comunque deducibili.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
In via preliminare la scrivente rileva l'inammissibilità dell'istanza d'interpello, poiché il contribuente ha chiesto di valutare la correttezza di un comportamento già tenuto. Infatti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209 che ha disciplinato le modalità di esercizio dell'interpello, il contribuente deve presentare l'istanza "prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello."
Tuttavia, atteso l'interesse generale della questione prospettata, la scrivente esprime le seguenti valutazioni di merito sull'interpretazione dell'articolo 63 del TUIR, a valere in via generale e senza produzione degli effetti di cui all'art. 11 della legge n. 212/2000.
La disciplina fiscale degli interessi passivi contenuta nel TUIR tiene conto della particolare natura di tale costo.
Gli interessi che un'impresa corrisponde per finanziarsi rappresentano un costo che solo astrattamente è riconducibile ad uno specifico impiego. Infatti, considerando l'estrema fungibilità del denaro, l'individuazione di un nesso diretto tra un'operazione di finanziamento e l'utilizzo delle risorse finanziarie generate appare arbitraria. Anche quando l'impresa accende un finanziamento per sostenere un determinato costo o per svolgere una particolare attività, non è possibile individuare in modo assoluto un collegamento tra il flusso in entrata di denaro e il corrispondente flusso in uscita. Inoltre, l'accensione di un finanziamento libera eventuali diverse risorse finanziarie che l'impresa può destinare ad altre attività.
Molte imprese, poi, gestiscono la funzione finanziaria in modo autonomo ed accentrato. Ogni scelta di natura finanziaria è valutata in relazione al fabbisogno complessivo e alle risorse finanziarie generati dall'insieme delle funzioni aziendali, tenendo conto delle condizioni del mercato finanziario.
In questa ottica, gli interessi passivi, quali oneri generati dalla funzione finanziaria, possono essere assimilati ad un costo generale dell'impresa, cioè ad un costo che non può essere specificamente riferito ad una particolare attività aziendale o ritenuto accessorio ad un particolare onere.
Proprio sulla base di tali considerazioni può essere compresa la scelta del legislatore fiscale di assoggettare gli interessi passivi e le spese generali ai medesimi criteri di deducibilità.
Ai sensi dell'articolo 63 e dell'articolo 75, commi 5 e 5-bis, del TUIR, queste categorie di costi sono deducibili fiscalmente nel solo rispetto dei limiti fissati dallo stesso articolo 63, indipendentemente dalla valutazione della loro inerenza ad "attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito", come invece richiesto dallo stesso articolo 75 per gli altri componenti negativi di reddito.
E ciò in quanto, come emerge dal principio generale contenuto nel comma 1, lettera b) dell'articolo 76, il legislatore ha ritenuto che per tali costi non è possibile individuare un nesso di accessorietà che consenta la loro diretta imputazione ad altri oneri.
Con riferimento agli interessi passivi si osserva, inoltre, che l'articolo 63 del TUIR non pone alcun limite alla deducibilità degli interessi passivi in funzione dell'evento cui gli stessi sono collegati o della natura dell'onere cui essi sono accessori.
Una conferma di ciò si ha anche nella relazione ministeriale illustrativa del TUIR, la quale, in relazione ad una fattispecie analoga a quella oggetto dell'interpello, afferma che "rientrano nell'accezione di interessi passivi anche le somme corrisposte a norma del decreto n. 602, - tra i quali, ad esempio, anche gli interessi per prolungata rateazione di somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - in quanto appare indubbia la loro natura di interessi passivi, ancorché accessori all'imposta."
In conclusione, considerato che il sistema normativo del TUIR riconosce l'autonomia della funzione degli interessi passivi, la loro deducibilità deve essere determinata solo applicando le modalità di calcolo dettate dall'articolo 63 al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili.
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