Risoluzione Agenzia Entrate n. 180 del 13.11.2001

Interpello ...../2001- Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS)
Risoluzione Agenzia Entrate n. 180 del 13.11.2001

Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente

QUESITO
L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), per agevolare la riscossione da parte dei soggetti titolari sia di pensione INPS che di rendita INAIL dei relativi ratei, ha stipulato con l'INAIL una convenzione in base alla quale, utilizzando la propria organizzazione e gli strumenti a sua disposizione, si assume l'impegno a pagare, per conto dello stesso INAIL, le rendite INAIL congiuntamente alle pensioni INPS. A fronte del servizio reso, all'istante è corrisposto un compenso costituito esclusivamente dalla quota dei costi di amministrazione e di quelli postali e bancari sostenuti dallo stesso Istituto in rapporto ai mandati di pagamento delle rendite INAIL.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'INPS ritiene che le prestazioni di pagamento delle rendite INAIL congiuntamente al pagamento delle pensioni INPS rientrano tra le fattispecie previste dall'articolo 77 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a cui lo stesso INPS è tenuto ad adeguarsi, in relazione alle finalità sociali perseguite ed al notevole risparmio di risorse finanziarie pubbliche. Per tale motivazione l'Istituto interpellante ritiene che le citate prestazioni siano escluse dal campo di applicazione dell'IVA e, conseguentemente, che i rimborsi spese percepiti dal medesimo per il servizio di pagamento delle rendite INAIL non devono essere assoggettati al tributo.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'interpellante, nel sostenere la tesi della irrilevanza tributaria, agli effetti dell'IVA, delle somme percepite dall'INAIL, a fronte del servizio di pagamento delle rendite INAIL, ha richiamato l'articolo 77 della legge n. 388 del 2000. Detta disposizione prevede, tra l'altro, che "1. Per ottimizzare i costi organizzativi e gestionali e migliorare la qualità del servizio, gli istituti gestori di forme obbligatorie di assicurazione sociale realizzano le modalità di integrazione dei processi di acquisizione delle risorse professionali nonché dei beni e servizi occorrenti per l'esercizio dell'assicurazione.
2. Al fine di cui al comma 1 , gli enti, ..., stipulano convenzioni ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzate, fra l'altro, a: ...c) concertare l'acquisto di beni e servizi, anche al fine di ottimizzare l'utilizzazione di strumenti già messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla vigente normativa; d) prevedere, per procedure di gara di uno degli enti, la possibilità di integrare, entro i limiti previsti dalle vigenti normative, la fornitura in favore di altro ente. ..."
Al riguardo, la scrivente ritiene che detta disposizione esplica effetti esclusivamente nell'ambito dell'assetto organizzativo degli enti richiamati dalla stessa, i quali sono tenuti ad applicarla in relazione alle finalità perseguite. Conseguentemente, a parere della scrivente, la citata normativa non assume alcun rilievo dal punto di vista fiscale in generale ed in riferimento al trattamento agli effetti dell'IVA in particolare; quindi non risulta pertinente il richiamo ad essa nell'ottica del quesito posto dall'istante.
Viceversa, per addivenire ad una soluzione circa il regime tributario, agli effetti dell'IVA, applicabile alla operazione di che trattasi occorre accertare se si sia o meno in presenza di un rimborso riconducibile nella fattispecie disciplinata dall'articolo 15, primo comma, n. 3), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Detta disposizione prevede, tra l'altro, che non concorrono a formare la base imponibile dell'IVA "le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate".
A tal riguardo, la scrivente ritiene utile precisare che, come più volte chiarito (in particolare con la risoluzione n. 102/E del 17 giugno 1996), per spese sostenute in nome e per conto della controparte e regolarmente documentate devono considerarsi quelle risultanti da documenti intestati al committente del servizio al quale vengono successivamente rimessi, al fine del conseguente rimborso, da parte del prestatore del medesimo servizio. Soltanto in tale eventualità le somme che vengono restituite al prestatore del servizio possono considerarsi alla stregua di un rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, ai sensi del citato articolo 15 del DPR n. 633 del 1972; in caso contrario le medesime somme rimborsate costituiscono un vero e proprio corrispettivo versato a fronte della prestazione di servizi resa.
Nel caso in esame l'INPS si impegna, contrattualmente, a pagare le rendite INAIL per conto dello stesso INAIL, utilizzando allo scopo la propria struttura. Detta procedura, consistente nel pagamento congiunto delle pensioni INPS e delle rendite INAIL, costituisce una notevole semplificazione per i pensionati interessati e permette, contemporaneamente, anche la realizzazione di economie di scala attraverso la ripartizione, tra i citati Istituti, dei costi sostenuti per il servizio di pagamento delle pensioni. Tuttavia, pur non disconoscendo le finalità sociali e di ottimizzazione dei costi che il legislatore ha inteso raggiungere con la citata legge n. 388 del 2000, a parere della scrivente, si è in presenza di una prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del citato DPR n. 633 del 1972, effettuata dall'INPS nei confronti dell'INAIL il cui compenso è rappresentato dal rimborso delle spese, ossia dal reintegro dei costi sostenuti dallo stesso INPS, che, nel caso in cui non ricorrono i presupposti richiesti dal citato articolo 15 del DPR n. 633, assume la natura di corrispettivo e come tale è rilevante agli effetti dell'IVA.

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