Istanza di interpello - Art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212. XZ SPA Cessione di derrate alimentari. Art. 13, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
Risoluzione Agenzia Entrate n. 180 del 27.12.2005
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è stato esposto il seguente
QUESITO
La società XZ S.p.A., che svolge attività di produzione e commercializzazione di prodotti alimentari, riferisce di avvalersi da tempo dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, secondo il quale la cessione gratuita, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, di derrate alimentari e di prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, in favore delle ONLUS, non costituisce ricavo.
Recentemente l'art. 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha introdotto nuove disposizioni in materia di deducibilità delle erogazioni liberali, in denaro o in natura, effettuate a favore di organismi facenti parte del terzo settore, ponendo, ai fini della deduzione, limiti quantitativi nonché il divieto di cumulo con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
Ciò posto l'interpellante chiede se, alla luce della nuova normativa, il regime agevolativo recato dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 460 del 1997 sia sottoposto ai limiti quantitativi e al divieto di cumulo stabiliti dal citato art. 14 del decreto-legge n. 35 del 2005.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'interpellante ritiene che le disposizioni recate dall' art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 460 del 1997 disciplinino una fattispecie specifica e distinta alla quale non sono applicabili né i limiti quantitativi né il divieto di cumulo previsti dall'art. 14 del decreto-legge n. 35 del 2005.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 stabilisce che "le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 53 (ora art. 85), comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
La disposizione sopra riportata esclude, nel caso specifico, che esplichi effetti l'art. 85, comma 2, del TUIR, il quale considera ricavi, tra l'altro, il valore normale dei beni, alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa stessa.
In base alla disposizione agevolativa recata dal citato art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 460 del 1997, è consentito, pertanto, alle imprese cedere gratuitamente alle ONLUS derrate alimentari e prodotti farmaceutici, alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, altrimenti destinati all'usuale eliminazione dal circuito commerciale, senza che il valore normale degli stessi venga considerato tra i ricavi dell'impresa medesima.
Nessun limite quantitativo viene posto dal comma 2 del citato art. 13 del decreto legislativo n. 460 alle cessioni agevolate di derrate alimentari e prodotti farmaceutici, né le stesse concorrono alla determinazione del limite di deducibilità delle erogazioni liberali a favore delle ONLUS.
Ciò premesso si fa presente che l'articolo 14 del decreto-legge n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, al quale fa riferimento l'istanza di interpello, al comma 1 stabilisce che "le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ... sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui".
Il successivo comma 3 del medesimo art. 14 dispone espressamente che "resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".
La disposizione sopra riportata prevede, in sostanza, la facoltà per l'erogante, titolare di reddito d'impresa, di avvalersi, in relazione alle liberalità erogate e in luogo della disposizione prevista dall'art. 14 in esame, di quella recata dall'articolo 100, comma 2, del TUIR.
La circolare n. 39/E del 19 agosto 2005 ha precisato che la scelta effettuata deve rimanere ferma per tutto il periodo d'imposta. Il comma 6 dell'articolo 14 del medesimo decreto-legge n. 35 stabilisce che "in relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge".
Al riguardo la citata circolare n. 39/E ha chiarito che se il soggetto erogatore usufruisce delle deduzioni previste dal comma 1 del citato art. 14 non potrà applicare, per analoghe erogazioni effettuate a beneficio dei soggetti indicati nel predetto comma 1, deduzioni o detrazioni fiscali previste da altre norme agevolative. La non cumulabilità prescinde dall'importo delle liberalità erogate.
Dalla lettura logico-sistematica delle richiamate disposizioni discende che il beneficio della non rilevanza fiscale delle cessioni di derrate alimentari e di prodotti farmaceutici effettuate ai sensi del citato art. 13, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, in quanto non rappresenta una deduzione o detrazione d'imposta né concorre a determinare i limiti quantitativi di deducibilità di erogazioni liberali disciplinate da altre norme tributarie, costituisce un'agevolazione autonoma sulla quale non esplicano effetto le disposizioni recate dall'art. 14 del decreto-legge n. 35 del 2005.
Conseguentemente, il regime agevolativo disciplinato dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 460 in esame può continuare ad essere applicato dall'impresa che effettua la cessione di derrate alimentari senza limiti quantitativi e può essere cumulato con le liberalità eventualmente erogate dallo stesso soggetto deducibili ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge n. 35 citato.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza presentata alla Direzione Regionale ..... viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi