Criterio di deducibilità delle imposte di fabbricazione sui prodotti petroliferi
Risoluzione Agenzia Entrate n. 182 del 13.11.2001
La Direzione Regionale della ..... ha posto un quesito in merito al criterio che le compagnie petrolifere devono utilizzare, nella determinazione del reddito d'impresa, per dedurre le imposte di fabbricazione sui prodotti petroliferi, c.d. accise.
Il quesito riguarda in particolare il criterio da utilizzare per dedurre le accise dovute sulle cessioni di prodotti petroliferi effettuate nella seconda quindicina del mese di dicembre di ogni anno, per le quali il versamento avviene nell'anno successivo, entro il termine del 15 gennaio previsto dalla legge.
La Direzione Regionale della ..... non ritiene applicabile il criterio di deducibilità per cassa previsto, con riferimento agli oneri fiscali, dall'art. 64 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Considera, invece, applicabile alla fattispecie in esame il criterio di deducibilità per competenza, sulla base delle indicazioni fornite nella circolare n. 136 del 5 luglio 2000.
In merito la scrivente fa presente di aver già espresso le medesime considerazioni in relazione ad analogo quesito posto dall'XZY. Pertanto, concorda con la tesi della Direzione Regionale della...., peraltro condivisa anche dalla Direzione Centrale per l'Accertamento.
Nella citata circolare n. 136 del 2000, con riferimento al criterio di deducibilità dell'imposta di bollo, della tassa sui contratti di borsa e dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti, versate dalle banche, è stato affermato che detti tributi costituiscono un vero e proprio onere di competenza dell'esercizio nel quale divengono esigibili in quanto parte integrante del valore e del prezzo della prestazione cui si riferiscono.
Nelle ipotesi affrontate dalla circolare e nella fattispecie in esame, l'elemento caratteristico consiste proprio nella specifica traslazione economica del tributo sui corrispettivi d'esercizio, i quali, per ogni singola operazione di cessione di beni o prestazione di servizi, sono automaticamente maggiorati di un importo corrispondente al tributo stesso.
Anche nel caso delle accise sui prodotti petroliferi, quindi, la traslazione sul prezzo di cessione del bene fa venir meno la generica natura di onere tributario privo di connessione diretta con l'attività d'impresa.
Il tributo, che diviene esigibile proprio con la cessione del prodotto, costituisce un onere direttamente imputabile ad una specifica operazione di cessione ed associabile al relativo ricavo d'esercizio, per cui la sua deducibilità deve avvenire per competenza secondo gli ordinari criteri previsti dall'art. 75 del TUIR.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi