Risoluzione Agenzia Entrate n. 182 del 27.12.2005

Concessionari del servizio nazionale della riscossione - Rimborsi per sgravio, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112
Risoluzione Agenzia Entrate n. 182 del 27.12.2005

Taluni concessionari del servizio nazionale della riscossione hanno rappresentato la difficoltà di recuperare gli importi dagli stessi anticipati per rimborsare ai contribuenti somme iscritte a ruolo da questa Agenzia e riconosciute indebite a seguito di provvedimenti di annullamento.
In proposito, l'art. 57-bis del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, stabilisce che, fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 26, comma 3, dello stesso d.lgs. n. 112/1999, la restituzione ai concessionari delle somme anticipate per effettuare i predetti rimborsi avvenga con le modalità in vigore al 30 giugno 1999, vale a dire mediante provvedimenti (cd. di "tolleranza"), che autorizzano gli stessi concessionari ad utilizzare tali somme in diminuzione dai riversamenti dei tributi riscossi con il modello F23, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Tuttavia, il recupero delle predette somme può essere, in taluni casi, ostacolato dall'impossibilità di avvalersi delle citate "tolleranze", a causa dei tempi tecnici necessari per recuperare l'acconto versato nel mese di dicembre di ciascun anno ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 (cd. "acconto SAC"), sui riversamenti delle riscossioni da effettuarsi con il modello F23 nell'anno successivo.
Al riguardo, acquisito il parere favorevole del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si comunica che, nei casi in cui le aziende concessionarie non riescano a recuperare le predette somme tramite i citati provvedimenti di tolleranza, la restituzione di tali somme agli stessi concessionari potrà essere effettuata mediante mandato di pagamento, a valere sul capitolo di spesa n. 3866/Economia e Finanze denominato "Restituzioni e rimborsi".
A tal fine, le aziende concessionarie, nei casi in esame, dovranno presentare apposita istanza diretta ad ottenere il rimborso, tramite mandato di pagamento, delle somme da esse anticipate ai contribuenti; la predetta istanza dovrà essere indirizzata all'Ufficio Locale cui, ai sensi della circolare del 20 novembre 2001, n. 97, sono rivolte le richieste di rimborso mediante provvedimenti di tolleranza.
Tale Ufficio provvederà ad inoltrare la richiesta di accreditamento dei fondi necessari a carico del citato capitolo 3866, all'Ufficio Contabilità Finanziaria di questa Direzione Centrale; una volta ottenuta l'assegnazione delle risorse, emetterà il mandato di pagamento tratto dall'ordine di accreditamento, a favore del concessionario della riscossione.

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS