Risoluzione Agenzia Entrate n. 183 del 14.11.2001

Richiesta di parere ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Società: "X Z Srl"
Risoluzione Agenzia Entrate n. 183 del 14.11.2001

Con istanza del 30/08/2001 rivolta all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del ......, codesta società ha presentato una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge n. 413 del 1991, in merito ad una operazione di scissione parziale e proporzionale.

Descrizione dell'operazione
In detta istanza si rappresenta l'intenzione della "X Z Srl", avente come attività principale la movimentazione terra, di procedere ad una scissione parziale ex articolo 2504 septies del Codice Civile, al fine di trasferire l'immobile di cui è intestataria e dove è situata la sede legale ed operativa, ad una società immobiliare, già costituita, agli stessi valori fiscali riconosciuti in capo alla scissa.
L'immobile, a scissione avvenuta, sarà concesso in locazione alla società istante per consentirle lo svolgimento dell'attività principale.
La società beneficiaria risulterebbe, al termine dell'operazione, partecipata dagli stessi soci della scissa, con le medesime quote di partecipazione.
Si configura, pertanto, una scissione parziale e proporzionale, avente lo scopo di separare l'attività caratteristica da quella immobiliare e consentire alla "X Srl" di razionalizzare la gestione dei costi,incrementandone la redditività.

Considerazioni della Direzione Regionale
La Direzione Regionale del ....... ritiene che l'operazione, così come descritta, non concretizzi un'ipotesi elusiva.
Ed infatti il progetto di scissione parziale prevede che la stessa avvenga con criterio proporzionale, mantenendo l'uguaglianza dei valori contabili ed evitando quindi l'emergere di plusvalenze o di riserve fiscalmente rilevanti.
Inoltre, prosegue la stessa Direzione Regionale, la non elusività dell'operazione emerge anche dall'ulteriore considerazione che la società beneficiaria continuerà a svolgere comunque un'attività imprenditoriale e che quindi l'attribuzione degli immobili alla stessa non comporta la sottrazione dal regime d'impresa dei beni stessi.
La separazione dell'attività principale di escavazione da quella secondaria di natura immobiliare si giustifica, sotto il profilo delle valide ragioni economiche, con l'esigenza di ridurre i costi fissi di gestione con benefici effetti sulla redditività aziendale.
Al riguardo si osserva quanto segue.

Parere della scrivente
La scissione di società è un'operazione di per sé fiscalmente neutrale e d'altra parte, come più volte sottolineato dalla stessa Amministrazione finanziaria, la norma antielusiva recata dall'articolo 37-bis del DPR n. 600/73, pone l'accento sul disegno elusivo complessivamente architettato dal contribuente in quanto, caratteristica tipica dell'elusione è che la stessa, in genere, non si esaurisce in una sola operazione ma si basa su una pluralità di atti tra loro coordinati.
In definitiva, affinché un'operazione di scissione possa configurarsi come elusiva è necessario che la stessa non soltanto sia priva di valide ragioni economiche, ma sia finalizzata al conseguimento di un risparmio d'imposta indebito ovvero all'aggiramento di obblighi o divieti posti dall'ordinamento tributario.
Inoltre, al fine di scongiurare un uso improprio e quindi elusivo dell'operazione, è necessario che la parte di patrimonio societario che si intende scindere dall'attività principale, sia di per sé funzionale ad un disegno di riorganizzazione aziendale o quanto meno contenga in nuce caratteristiche tali per poter realizzare tale disegno In relazione, pertanto, all'operazione di scissione prospettata si fa presente che l'attribuzione dell'immobile - ove attualmente è situata la sede legale ed operativa della società scindenda - ad una società immobiliare non di nuova costituzione ma già "operativa", comporta il permanere dell'immobile stesso nell'ambito dei beni relativi all'impresa con conseguente mantenimento della latenza d'imposta sui corrispondenti valori.
La scrivente, in definitiva, concordando con il parere espresso dalla Direzione Regionale, ritiene non elusiva l'operazione prospettata, a condizione che la scissione non sia strumentale al perseguimento di obiettivi extra societari e, in particolare, non sia preordinata a trasformare "medio tempore" la plusvalenza sui beni, soggetta ad IRPEG, in una plusvalenza su partecipazioni, soggetta al più mite regime fiscale del capital-gain in capo alle persone fisiche.
In conclusione, con riferimento alla fattispecie rappresentata, se fossero poste in essere - a monte o a valle - altre operazioni che dovessero risultare finalizzate all'aggiramento di obblighi o divieti previsti dall'ordinamento ed effettuate al solo scopo di ottenere un indebito risparmio d'imposta, si renderebbe necessario inquadrare le stesse in un'ottica unitaria al fine di verificare la sussistenza di profili di elusività.

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