Integrazione della risposta riguardante l'interpello n. ... - Risoluzione 18 aprile 2007, n. 72 - N. 103) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate n. 183 del 24.07.2007
Con la risoluzione 18 aprile 2007, n. 72 è stato affermato che, in assenza di preventiva approvazione da parte della Commissione Europea, ai sensi dell'art. 88, par. 3, del Trattato UE alle forniture di "energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione" - di cui al n. 103) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - doveva essere applicata l'aliquota IVA ordinaria fissata nella misura del 20%.
Ciò in quanto la misura agevolativa del 10% prevista dal citato n. 103) non era stata ancora oggetto di autorizzazione, da parte della Commissione Europea, ai fini della compatibilità con il Trattato UE in materia di aiuti di stato, secondo la procedura prevista dal relativo art. 88, paragrafo 3.
Tale autorizzazione era stata prevista come condizione per l'applicazione della misura fiscale in esame dall'art. 1, comma 42 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che aveva modificato il menzionato n. 103) della Tabella A, Parte III, prevedendo l'aliquota al 10% in favore delle suddette forniture.
A seguito di notifica alla Commissione Europea è stata da tale organismo comunitario valutata la compatibilità dell'agevolazione in esame con la Direttiva 112/2006/CE sull'IVA e con le disposizioni del Trattato UE riguardanti gli aiuti di Stato.
Con riferimento ai profili IVA la Commissione Europea, con decisione del 30 aprile 2007, n. C(2007)1823, ha autorizzato la misura agevolativa in esame in considerazione dell'assenza di possibili rischi di distorsione concorrenziale, come richiesto dall'art. 102 della citata Direttiva in relazione alla previsione di aliquote ridotte in favore delle forniture di gas naturale, di elettricità e di teleriscaldamento.
In relazione alla valutazione della compatibilità della misura fiscale in esame con la normativa comunitaria in materia di aiuti stato la Commissione Europea, con decisione del 19 giugno 2007, n. C(2007)3097, ha concluso che "la misura notificata non costituisce aiuto".
Considerato che in base a quanto sostenuto dalla Commissione la misura stessa non rientra tra gli aiuti di Stato di cui all'articolo 87 del Trattato UE, non si è resa necessaria alcuna autorizzazione secondo la procedura prevista dal successivo articolo 88 dello stesso Trattato.
Conseguentemente, l'operatività della norma interna non è subordinata ad alcuna approvazione da parte dell'esecutivo comunitario e la previsione della condizione è da intendersi adottata dal legislatore nazionale in via del tutto cautelativa.
Ciò posto si ritiene che l'aliquota IVA al 10% sulle forniture in esame possa trovare applicazione a decorrere fin dall'entrata in vigore della citata legge n. 266 del 2005.
La risposta di cui alla presente nota viene trasmessa per conoscenza anche alla Direzione Regionale ...
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