Risoluzione Agenzia Entrate n. 184 del 14.11.2001

Interpello n.........../2001. Articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212. M. A. residente in ......... Istanza prot. n. ....../2001 Applicazione dell'articolo 10, comma 1, lettera d-bis), del TUIR
Risoluzione Agenzia Entrate n. 184 del 14.11.2001

Con istanza presentata alla Direzione regionale della ......, la sig.ra M. A. ha sottoposto un quesito concernente la corretta applicazione della disposizione contenuta nell'art. 10, comma 1, lettera d-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, in merito alla possibilità di dedurre dal proprio reddito complessivo l'importo restituito all'inquilino per canoni indebitamente riscossi.

Esposizione del quesito
La Signora M. è comproprietaria al 50% con la sorella di un immobile locato ricevuto in eredità in data 28 luglio 1995. Nel corso dell'anno 2000 l'istante è stata diffidata e chiamata in giudizio dall'inquilino per la restituzione di canoni di locazione pagati in eccesso rispetto all'equo canone nel decennio 1990-2000.
Le parti, con transazione privata, hanno convenuto la restituzione da parte delle proprietarie della somma complessiva di lire 40.000.000, dei quali 20.000.000 a carico della signora M. e 20.000.000 a carico della sorella comproprietaria.

Soluzione interpretativa prospettata
L'istante ritiene possibile dedurre dal proprio reddito lordo l'importo di lire 20.000.000 ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera d-bis) del TUIR, anche se dall'anno 1990 fino al 28 luglio 1995, i canoni di locazione hanno costituito reddito, e quindi sono stati assoggettati ad IRPEF in capo ad un soggetto diverso dagli attuali percettori.

Risposta della Direzione
L'art. 10, comma 1, lettera d-bis), del TUIR, introdotto dall'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, prevede la possibilità di dedurre dal reddito, ai fini dell'IRPEF, "le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti".
La questione sottoposta dalla contribuente è meritevole di attenzione in quanto, nel caso oggetto di interpello, il contribuente che restituisce le somme al soggetto erogatore non è lo stesso che ha assoggettato ad IRPEF le stesse somme in anni precedenti.
Infatti, fino al 28 luglio 1995, proprietaria dell'immobile e quindi titolare del relativo reddito di fabbricati era la signora C. G. M., mentre per i periodi successivi la titolarità è transitata alle signore A. e R. M., alle quali l'immobile è pervenuto per successione ereditaria.
Anche se la formulazione letterale della richiamata norma non specifica che la deduzione è consentita a condizione che il soggetto che oggi restituisce le somme sia lo stesso che, in anni precedenti, ha assolto l'IRPEF sulle stesse, la scrivente ritiene che, in linea di principio, la norma presupponga tale identità di soggetti.
Tuttavia, nel caso di specie, pur essendo il soggetto che restituisce le somme diverso da quello che in periodi precedenti ha sopportato l'imposizione IRPEF sulle stesse, è opportuno fare delle considerazioni, attesa la particolarità dei rapporti giuridici intercorrenti tra le persone coinvolte.
Come in precedenza detto, l'immobile è pervenuto alle attuale proprietarie per successione mortis causa. In base ai principi civilistici, la morte di una persona determina il trasferimento dei diritti patrimoniali e dei rapporti giuridici facenti capo al de cuius ai propri eredi, legittimi o testamentari.
Nella fattispecie in rassegna gli eredi sono subentrati sia nel diritto di proprietà sull'immobile sia nei relativi rapporti giuridici in corso alla data della morte, compreso quello derivante dal contratto di locazione.
Per quanto sopra, considerato che le attuali proprietarie sono chiamate a restituire una parte dei canoni percepiti dal de cuius e, quindi, ad eseguire una prestazione patrimoniale derivante da un rapporto giuridico già in corso alla data del decesso e nel quale le stesse sono subentrate, si concorda con la soluzione prospettata dall'istante.
Questa Agenzia, pertanto, ritiene deducibile, ai fini dell'IRPEF, l'intero importo restituito all'inquilino per canoni in precedenza riscossi indebitamente, ovviamente nella misura in cui gli stessi hanno concorso a formare il reddito del de cuius e degli eredi.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale della ......, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del DM 26 aprile 2001, n. 209.

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