Risoluzione Agenzia Entrate n. 186 del 17.07.2009

Istanza di interpello - Art. 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 - Fondazione ALFA ONLUS
Risoluzione Agenzia Entrate n. 186 del 17.07.2009

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 10, comma 2 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è stato esposto il seguente:

QUESITO
La Fondazione ALFA Onlus riferisce di essere iscritta nell'Anagrafe delle ONLUS e di svolgere attività nei settori dell'istruzione, della formazione e della promozione della cultura e dell'arte, nell'ambito dei quali le finalità di solidarietà sociale si intendono realizzate, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, quando destinatari delle predette attività sono persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
La Fondazione interpellante fa presente che essa intende sostenere finanziariamente, attraverso l'erogazione di borse di studio, la formazione di giovani "indigenti" che vogliono specializzarsi nel diritto dell'economia.
Al riguardo la Fondazione istante rileva la necessità di individuare un "indicatore obiettivo" che consenta di accertare la sussistenza della situazione di svantaggio economico dello studente cui è indirizzata l'attività di erogazione di borse di studio.
Quanto premesso, la Fondazione interpellante chiede se per il riconoscimento della situazione di svantaggio economico dello studente, agli effetti del requisito dell'esclusivo perseguimento delle finalità di solidarietà sociale di cui al comma 2, lett. a) del citato art. 10 del D.Lgs n. 460 del 1997, possa farsi riferimento ai parametri I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) di cui al decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 109, individuando quale livello quantitativo la soglia stabilita dall'Ente "Laziodisu" per l'esenzione dalle tasse universitarie.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La Fondazione ALFA Onlus è dell'avviso che la sussistenza della condizione di svantaggio economico dei soggetti richiedenti la borsa di studio, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, potrà essere verificata facendo riferimento al livello reddituale e patrimoniale degli studenti corrispondente all'ammontare dell'indicatore della situazione economica equivalente I.S.E.E. quantificato secondo i criteri dettati dal D. Lgs. n. 109 del 1998.
L'indicatore della situazione economica equivalente viene calcolato tenendo conto sia dei redditi che del patrimonio del nucleo familiare di appartenenza.
A parere della Fondazione interpellante lo studente verte in una situazione di svantaggio economico nel caso in cui l'importo dell'I.S.E.E. relativo al nucleo familiare di appartenenza è non superiore a 17.000,00 euro annui, ammontare corrispondente alla soglia prevista dall'Ente "Laziodisu" per l'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Si evidenzia in via preliminare che ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, requisito previsto per le ONLUS dall'art. 10, comma 1, lettera b) del D. Lgs 4 dicembre 1997, n. 460, per i settori "dell'istruzione, della formazione e della promozione della cultura e dell'arte", nell'ambito dei quali riferisce di operare la Fondazione ALFA ONLUS, rileva la condizione di svantaggio dei soggetti destinatari delle medesime attività.
In particolare le attività svolte nei predetti settori (istruzione, formazione, promozione della cultura e dell'arte) devono essere rivolte, ai sensi del comma 2, lett. a), del citato art. 10 a "persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari".
Al riguardo la circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, dopo aver precisato che la valutazione della condizione di "svantaggio" costituisce "un giudizio complessivo inteso ad individuare categorie di soggetti in condizioni di obiettivo disagio connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado e grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale", fornisce solo a titolo esemplificativo la seguente indicazione dei soggetti svantaggiati: disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee; tossico-dipendenti; alcolisti; indigenti; anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico; minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza; profughi; immigrati non abbienti.
Dalla disposizione in esame e dalla richiamata circolare esplicativa emerge la mancanza di una definizione tassativa dei soggetti svantaggiati, limitandosi la norma all'indicazione in via generale delle condizioni di disagio a tal fine rilevanti (fisico, psichico, economico, sociale o familiare).
Per quanto riguarda lo svantaggio in ragione di condizioni economiche, al quale si riferisce il quesito in esame, si osserva che il disagio economico costituisce il requisito al quale specifiche normative subordinano l'accesso a benefici finanziari, a regimi di esonero o a particolari tipologie di servizi.
La condizione economica di disagio è stabilita con modalità e limiti (reddituali e patrimoniali) che variano in relazione ai diversi settori di intervento di solidarietà sociale: dall'assistenza sociale per casi di grave indigenza a forme di supporto di rilevanza sociale per situazioni di svantaggio di minore entità.
La condizione di svantaggio economico va, pertanto, verificata con riguardo al settore di intervento di solidarietà sociale da attuare.
Nei settori dell'istruzione, della formazione e della promozione della cultura dell'arte, in cui riferisce di operare la Fondazione interpellante, la situazione di svantaggio economico rileva ai fini dell'erogazione di servizi e interventi disciplinati dalla normativa di settore diretti alla rimozione degli ostacoli di ordine economico che di fatto limitano l'accesso all'istruzione e alla promozione della cultura.
In particolare, la normativa a tutela del diritto allo studio universitario prevede l'applicazione dei criteri I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, per la quantificazione del disagio economico cui è subordinata l'applicazione di esoneri e benefici a favore degli studenti.
Ciò precisato si ritiene, conformemente al parere della Direzione regionale, che nel caso di specie la Fondazione interpellante, al fine di individuare la condizione di disagio economico del soggetto richiedente l'assegnazione della borsa di studio, possa far riferimento per la definizione della condizione di svantaggio economico ai limiti I.S.E.E. stabiliti per l'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie nell'ambito regionale di operatività dell'ente erogante.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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