Risoluzione Agenzia Entrate n. 189 del 30.09.2003

Istanza di interpello - articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. XZ SPA
Risoluzione Agenzia Entrate n. 189 del 30.09.2003

Con l'istanza d'interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione dell'articolo 38 del DPR 602, del 1973, è stato esposto il seguente

QUESITO
Con istanza prodotta il 29 maggio 2003, è stato chiesto di conoscere quale documentazione debba essere prodotta dagli azionisti esteri, ed in particolar modo dalla propria casa madre X SA residente in Strasburgo, al fine di ottenere dall'Amministrazione finanziaria italiana il rimborso del credito di imposta sui dividendi che verranno pagati dalla società istante, residente in Italia. Quest'ultima, intende corrispondere detti dividendi mediante una procedura di tesoreria centralizzata - cash pooling -, senza alcuna movimentazione fisica degli importi in denaro.
Sulla possibilità di corrispondere i dividendi ad un soggetto estero mediante la procedura di cash pooling, la società istante ha posto uno specifico quesito all'Ufficio Italiano Cambi. All'istanza è allegata copia della risposta ricevuta, datata 20 maggio del 2003, nella quale il predetto Ufficio "conferma che tutte le operazioni con l'estero, inclusi i dividendi, sono liberamente regolabili in compensazione, non esistendo più alcun vincolo di canalizzazione" e precisa che nello schema "CVS - Sezione 2 compensazioni" possono essere segnalate, tra le altre, le operazioni non mercantili come i dividendi. Nella predetta risposta viene anche precisato che "la causale da attribuire ai dividendi" è la "521 - dividendi non banche" e, inoltre, che "occorre che nel mese di riferimento dette operazioni abbiano formato oggetto di nettizzazione e gli eventuali saldi siano stati registrati nel conto corrente contabile acceso a nome di codesta società."

SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
A parere della società istante, in assenza di una contabile bancaria di pagamento dei dividendi, la società francese beneficiaria dei dividendi potrebbe produrre in alternativa i seguenti documenti:
- copia del Mod F24 di versamento della ritenuta (se dovuto nel caso in cui la stessa non si avvale dell'articolo 5 della Direttiva della Comunità Europea del 23 luglio 1990, n.435);
- estratto libro giornale recante la registrazione contabile dell'effettuazione della ritenuta e quella del pagamento dei dividendi al netto della ritenuta stessa (se quest'ultima è stata operata);
- copia della Comunicazione Valutaria Statistica (CVS) inviata all'Ufficio Italiano Cambi relativa al pagamento dei dividendi e ricevuta di presentazione presso la Banca;
- dichiarazione di X SA di Strasburgo attestante l'avvenuto regolamento dei dividendi a favore degli azionisti.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, deve osservarsi che la documentazione per ottenere il rimborso del credito di imposta sui dividendi pagati da una società italiana a un beneficiario estero deve essere presentata al competente Centro Operativo di ...., secondo quanto previsto dal provvedimento del 27 febbraio del 2002, adottato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate (G.U.n. 71 del 25 marzo 2002).
A tal fine detto ufficio richiede una documentazione integrativa volta a certificare il "trasferimento dei dividendi (nota di accredito) dalla cassa sociale o cassa incaricata al beneficiario o a fiduciaria estera o a banca estera; nelle due ultime ipotesi anche nota di accredito della fiduciaria o della banca estera all'effettivo beneficiario" (di seguito contabile bancaria).
Al riguardo, si osserva che la Circolare n. 151/E del 18 giugno 1994 ha evidenziato come, nel caso di un residente estero che riceve dividendi distribuiti da una società residente in Italia, la norma sostanziale che attribuisce il diritto al rimborso delle somme corrispondenti al credito di imposta sui dividendi è "rinvenibile nei singoli trattati che nulla dispongono circa l'esatta individuazione del soggetto erogatore e le modalità procedurali, ritenendosi che le norme generali sui rimborsi consentono l'adempimento degli impegni pattizi".
In particolare, nel caso di specie, l'articolo 10 della Convenzione del 5 ottobre 1989 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20 riconosce il diritto in capo ai residenti francesi di ricevere in pagamento una somma pari al credito d'imposta relativo ai dividendi loro distribuiti dalle società "figlie" residenti in Italia.
Parallelamente, poiché le disposizioni convenzionali non stabiliscono regole specifiche sulle relative modalità attuative del rimborso del credito d'imposta occorre, rinviare, a tali fini, agli ordinamenti interni degli Stati contraenti. Sull'argomento la menzionata circolare n. 151 evidenzia come "... la norma dell'articolo 38 del DPR n. 602 del 1973 possa trovare applicazione anche nei casi di specie" a seguito di apposita istanza da presentarsi entro il termine decadenziale di 48 mesi decorrenti dalla data del pagamento del dividendo da parte della società emittente. Inoltre, il pagamento dei dividendi mediante il sistema del cash pooling - tesoreria accentrata - oltre ad apparire corretto, risulta legittimo da un punto di vista procedimentale, come confermato, peraltro, dall'Ufficio Italiano Cambi.
Pertanto, ai fini della richiesta del rimborso delle somme afferenti il credito di imposta sui dividendi e della dimostrazione dell'avvenuto pagamento degli stessi, in luogo della contabile bancaria, si ritiene che sia sufficiente che la società estera produca la documentazione sopra elencata indicata nell'istanza.
La risposta di cui al presente nota, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione Regionale ....., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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