Comportamento dei Concessionari nelle procedure di espropriazione immobiliare e in materia di ipoteca iscritta ai sensi dell'art. 77 D.P.R. 602/1973 e di rimborso delle relative spese
Risoluzione Agenzia Entrate n. 190 del 01.10.2003
Con la lettera che si riscontra codesto Concessionario, nel premettere che nei confronti del contribuente, a carico del quale pendono procedure di esecuzione immobiliare attivate da terzi, provvede ad intervenire (artt. 563 e 499 c.p.c.) allo scopo di partecipare alla distribuzione del ricavato e ad iscrivere, altresì, ipoteca sui medesimi beni oggetto dell'esecuzione, ancorché detta ipoteca risulti inefficace ai sensi dell'art. 2916 c.c., ha chiesto di conoscere il parere della scrivente in merito alle modalità operative sopra riportate atteso che, nella fattispecie evidenziata, alle spese sostenute per l'iscrizione dell'ipoteca non viene riconosciuto il privilegio ex art. 2770 c.c. e, pertanto, ne dovrebbe essere chiesto il rimborso all'Ente impositore in sede di comunicazione di inesigibilità.
L'art. 77, co. 1, del D.P.R. 602/1973 dispone che, decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, co. 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
Si tratta di un'ipoteca legale, in quanto espressamente prevista dalla legge al fine di riservare una particolare tutela al credito alla cui garanzia assolve, introdotta allo scopo di assicurare la riscossione delle entrate; essa attribuisce al Concessionario i diritti previsti dall'art. 2808 c.c. e, in particolare, il diritto di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo del ricavato dall'espropriazione e il diritto di procedere ad esecuzione sul bene anche se la proprietà di questo venga trasferita ad altri.
E' appena il caso di sottolineare che l'ipoteca di cui all'art. 77 D.P.R. 602/1973 viene iscritta in forza di un titolo, il ruolo, al quale la legge espressamente attribuisce tale effetto, nonché quello esecutivo, e che essa ha natura diversa dall'ipoteca prevista dall'art. 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, (c.d. ipoteca cautelare fiscale) che costituiva una misura cautelare applicabile indipendentemente dall'accertamento sull'esistenza e sull'entità dell'obbligazione tributaria e che assolveva la stessa funzione del sequestro conservativo. Il secondo comma del citato art. 77, dispone che se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'art. 79 D.P.R. 602/1973, il Concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca e solo dopo che siano decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, può procedere all'espropriazione.
La norma, in linea con i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 1 della Legge Delega 28.09.1998, n. 337 (punto h, nn. 3 e 4) e come risulta dalla Relazione al Decreto Legislativo 46/1999, contempera l'esigenza di un pronto recupero delle somme iscritte a ruolo con la necessità di non espropriare immediatamente i beni immobili rispetto al valore dei quali quello del debito non risulti tale da giustificare l'immediata aggressione ed e' finalizzata ad ottenere il pagamento spontaneo del debitore. In tal caso, l'iscrizione di ipoteca e' obbligatoria ed il Concessionario non può procedere all'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine di sei mesi.
Da ciò ne consegue che, se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione, determinato a norma dell'art. 79, il Concessionario prima di iniziare l'espropriazione forzata, può procedere all'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77, co. 1, sulla base di un'autonoma valutazione e al fine di assicurare il risultato della sua attività; fermo restando che, una volta acquisita la garanzia reale, deve avviare l'espropriazione forzata senza ritardi.
Quanto agli effetti dell'ipoteca iscritta dal Concessionario, si e' detto in premessa che essa attribuisce i diritti previsti dall'art. 2808 c.c.; occorre tuttavia rammentare che, ai sensi dell'art. 2916, punto 1, c.c., nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento.
Dette ipoteche sono valide ma relativamente inefficaci, nel senso che non sono opponibili al creditore procedente ed ai creditori che sono intervenuti nella medesima procedura.
L'ipoteca iscritta, invece, su beni che non sono più di proprietà del debitore e' inesistente ed il creditore, come noto, ha l'obbligo di cancellarla a sue spese.
Ne discende che l'iscrizione di ipoteca deve essere sempre preceduta da un'attenta verifica della effettiva possidenza attuale del debitore e dall'accertamento dell'eventuale esistenza di pignoramenti o sequestri conservativi in favore di terzi.
Di seguito si forniscono alcune indicazioni operative in relazione a due situazioni ricorrenti:
1. la procedura esecutiva e' stata già dichiarata estinta ancorché la trascrizione del pignoramento in Conservatoria RR.II. non risulti annotata di cancellazione: in questo caso, il Concessionario può procedere all'iscrizione di ipoteca;
2. la procedura esecutiva e' tuttora in vita: in tal caso, il Concessionario dovrà astenersi dall'iscrivere ipoteca, a mente del disposto dell'art. 2916, punto 1, c.c., limitandosi a richiedere di potere partecipare alla distribuzione del ricavato ai sensi dell'art. 563 c.p.c.
E' da rilevare che non appare condivisibile la tesi secondo cui, nel caso previsto al punto 2, l'iscrizione di ipoteca preserverebbe integra la garanzia dei crediti per cui si procede nei casi in cui il processo esecutivo dovesse estinguersi per qualsiasi motivo.
Infatti, come noto, ogni evento che riguardi il procedimento esecutivo e' portato a conoscenza del creditore intervenuto, il quale, pertanto, anche attraverso l'esame del fascicolo presso la Cancelleria del Tribunale, e' sempre in grado di verificare lo svolgimento del procedimento e di assumere le più opportune iniziative a tutela del credito; peraltro, l'estinzione del processo esecutivo non può essere pronunciata senza l'assenso del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo (art. 629 c.p.c.).
Alla luce delle considerazioni svolte ne discende che le spese sostenute dal Concessionario per un'ipoteca che risulti iscritta successivamente ad un pignoramento valido ed efficace non possono essere poste a carico dell'Ente impositore.
Analoga considerazione vale per le ipoteche che risultassero iscritte sui beni che non appartengono più al debitore; la perdita del diritto al rimborso, in questo caso, si estende anche alle spese per la cancellazione della formalità.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi