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Risoluzione Agenzia Entrate n. 190 del 22.11.2001

Interpello n........../2001 - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Azienda Unità Locale Socio Sanitaria - Attività professionale intramuraria
Risoluzione Agenzia Entrate n. 190 del 22.11.2001

Con interpello inoltrato ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il signor S. G., in qualità di rappresentante legale dell'Azienda ULSS n... ha chiesto il parere della scrivente in merito alla disciplina applicabile, ai fini Irpef, all'attività professionale intramuraria esercitata presso ambulatori esterni privati convenzionati con l'Azienda sanitaria.
Nell'istanza inviata è stato fatto presente quanto segue:
- l'Azienda sanitaria provvede direttamente ad operare i pagamenti convenuti per gli ambienti, le strutture e le attrezzature locate;
- i costi sostenuti vengono riaddebitati in eguale misura al dirigente medico che opera presso la struttura convenzionata;
- sul compenso residuo vengono operate le trattenute previste dalla normativa vigente e dagli accordi aziendali.
Ciò premesso l'istante ha chiesto di conoscere se ai compensi corrisposti al medico per l'attività in questione sia applicabile la disposizione di cui all'art. 48-bis, lett. a-bis), del Tuir, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, la quale, per l'attività libero professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria, prevede una riduzione forfetaria del reddito imponibile.

Risposta dell'Agenzia delle Entrate
Con riferimento all'interpello pervenuto, si forniscono le seguenti osservazioni.
La norma di cui all'art. 48-bis, lett. a-bis), del Tuir, introdotta dalla legge n. 488 del 1999, e poi modificata con la legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che "i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attività libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 75 per cento".
Tale disposizione, in ragione del suo contenuto agevolativo, deve essere interpretata nel suo significato letterale e, pertanto, opera nelle sole ipotesi in cui il personale dipendente del servizio sanitario nazionale, data l'assenza di strutture disponibili presso la propria azienda, sia autorizzato dal direttore generale ad esercitare l'attività presso studi professionali privati e non anche nei casi in cui l'attività sia svolta, sempre in forza di apposita autorizzazione, presso strutture private non accreditate oppure sia svolta presso strutture convenzionate.
Nella fattispecie in esame è la stessa azienda sanitaria a scegliere la struttura idonea e ad operare i pagamenti convenuti per gli ambienti, le strutture e le attrezzature locate, salvo il successivo riaddebito al dipendente.
Ne consegue che non può ritenersi realizzata l'ipotesi considerata dal richiamato art. 48-bis, comma 1, lett. a-bis), del Tuir di attività esercitata presso studi professionali privati e, pertanto, in relazione ai compensi in questione, non compete la deduzione forfetaria del 25%.

La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale per ......, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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