Istituzione codici-tributo per il versamento delle imposte sostitutive dovute per effetto della dichiarazione di emersione del lavoro irregolare. Legge 18 ottobre 2001, n. 383, articolo 1
Risoluzione Agenzia Entrate n. 191 del 22.11.2001
La legge 18 ottobre 2001, n. 383 al capo I prevede un regime di incentivi fiscali e previdenziali per gli imprenditori e i lavoratori autonomi che, tramite un'apposita dichiarazione, fanno emergere il lavoro irregolare. Sono, inoltre, previsti taluni benefici per i lavoratori che parallelamente si impegnano nel programma di emersione.
In particolare, l'art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 383 del 2001 prevede, per gli imprenditori impegnati nel programma di emersione, l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IRAP sull'incremento dei redditi dichiarati, calcolata secondo le modalità e le aliquote ivi stabilite.
Per il versamento della suddetta imposta, da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il modello F24, si istituisce il seguente codice-tributo:
1802, denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IRAP per la regolarizzazione del lavoro sommerso, dovuta dal datore di lavoro - Art. 1, comma 2, lett. a) della legge 18 ottobre 2001, n. 383".
Inoltre, l'art. 1, comma 2, lett. b) della citata legge n. 383 del 2001 prevede, per i lavoratori che parallelamente si impegnano nel programma di emersione, l'applicazione sui loro redditi di lavoro emersi di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF con aliquote differenziate per gli anni di riferimento.
Per il versamento della suddetta imposta, da effettuarsi tramite modello F24, si istituisce il seguente codice-tributo:
1803, denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF dovuta dai lavoratori per la regolarizzazione dei loro redditi di lavoro emersi - Art. 1, comma 2, lett. b) della legge 18 ottobre 2001, n. 383".
L'art. 1, comma 3, della predetta legge n. 383 del 2001, prevede la possibilità per gli imprenditori di far valere la dichiarazione di emersione come proposta di concordato tributario e previdenziale per la definizione degli anni pregressi.
Per ciascuno dei detti periodi, il concordato si perfeziona con il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'IRAP, dell'IVA e dei contributi previdenziali e premi assicurativi calcolata con le modalità e le aliquote ivi previste.
Per il versamento della suddetta imposta, da effettuarsi tramite modello F24, si istituisce il seguente codice-tributo:
1804, denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'IRAP, dell'IVA e dei contributi previdenziali e premi assicurativi per la regolarizzazione del lavoro sommerso dovuta dai datori di lavoro per la definizione degli anni pregressi - Art. 1, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383".
L'art. 1, comma 4, della legge n. 383 del 2001 consente, ai lavoratori che aderiscono ai programmi di emersione, di estinguere i loro debiti fiscali e previdenziali connessi alla prestazione di lavoro irregolare, per ciascuno degli anni che intendono regolarizzare, mediante il pagamento di una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di lire 200.000 per ogni anno pregresso.
Per il versamento della suddetta contribuzione, da effettuarsi tramite modello F24, si istituisce il seguente codice-tributo:
1805, denominato "Contribuzione sostitutiva dei debiti fiscali e previdenziali dovuta dai lavoratori per l'emersione del lavoro irregolare prestato in anni pregressi - Art. 1, comma 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383".
Si precisa che non è ammessa la compensazione di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 e che le somme versate non sono deducibili ai fini della determinazione di qualsiasi imposta, tassa o contributo.
Inoltre, per la compilazione del modello F24:
- i codici-tributo 1802 e 1803 devono essere esposti nella "Sezione Erario", con l'indicazione, quale periodo di riferimento, dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento;
- il codice-tributo 1804 deve essere esposto nella "Sezione Erario", con l'indicazione, quale periodo di riferimento, dell'anno in cui si presenta la proposta di concordato;
- il codice-tributo 1805 deve essere esposto nella "Sezione Erario", con l'indicazione, quale periodo di riferimento, dell'anno d'imposta cui si riferisce il concordato.
Si fa presente che per i codici tributo 1804 e 1805 è possibile effettuare il pagamento rateale con l'indicazione sul mod. F24.
Ai fini della regolazione contabile, si comunica che le somme riscosse vanno imputate ai capi e capitoli del bilancio dello Stato di seguito elencati.
Codici-tributo | Capo | Capitolo |
1802 | 6 | 1057 |
1803 | 6 | 1058 |
1804 | 6 | 1059 |
1805 | 6 | 1060 |
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