Risoluzione Agenzia Entrate n. 193 del 06.10.2003

Trattamento Iva del compenso corrisposto dalle società c.d. di tax refund ai negozianti residenti, nell’ambito della procedura di rimborso prevista dell’art. 38-quater, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate n. 193 del 06.10.2003

Le società c.d. di tax refund, nello svolgimento dell’attività di acquisto del credito Iva da soggetti residenti fuori della Comunità europea – ai quali spetta il rimborso dell’imposta ai sensi dell’art. 38-quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – corrispondono un compenso ai negozianti residenti che aderiscono alla loro rete di servizi.
E’ stato in più occasioni posto il problema del trattamento ai fini Iva del suddetto compenso, per risolvere il quale occorre individuare precisamente l’attività svolta dal negoziante italiano.
La prestazione del negoziante, infatti, può atteggiarsi nella pratica in maniera differenziata a seconda dell’attività in concreto effettuata dallo stesso nei confronti della società di rimborso.
L’argomento è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione 9 novembre 2000, n. 168/E, in risposta ad un’istanza presentata da una società esercente l’attività di cui all’oggetto; nella circostanza, la società istante aveva rappresentato l’intento di corrispondere un compenso al negoziante con distinto riferimento ad una delle seguenti fattispecie:
a) la società richiede al negoziante alcuni specifici servizi di pubblicità e di propaganda della propria attività;
b) la società acquista il credito per conto del negoziante, in base ad un rapporto di mandato, fungendo da intermediario per l’acquisto del credito da parte del negoziante;
c) la società individua un ruolo attivo del negoziante nella operazione principale di acquisto del credito, in quanto – si affermava nell’istanza – “il negoziante … attraverso la propria operazione di vendita del bene oggetto di transazione, fa sì che la società stessa possa acquisire il credito del viaggiatore straniero”;
d) la società riconosce al negoziante una compartecipazione al proprio guadagno.
In relazione alle suddette fattispecie, la risoluzione n. 168/E del 2000 ha precisato che:
a) nell’ipotesi sub a) il compenso è soggetto ad Iva, in quanto il servizio di pubblicità e propaganda costituisce un’operazione imponibile;
b) è stata evidenziata la difficoltà a ravvisare la causa giuridica del mandato (ad acquistare il credito del turista) nel caso sub b), posto che lo stesso negoziante assumerebbe le vesti e del mandante e del debitore;
c) anche nella fattispecie sub c), invero descritta in termini troppo generici, la causa giuridica e la stessa sostanza operativa del rapporto non sono riconducibili nella figura del mandato, considerato che l’attività del negoziante, così come sinteticamente rappresentata nell’istanza, non sembrava assumere le caratteristiche di un servizio di intermediazione.
d) in presenza del contratto di associazione in partecipazione (punto sub d)), infine, si è ritenuto che se l’apporto del negoziante consiste in una prestazione di servizi, la prestazione rientra nel campo applicativo dell’Iva; se invece l’apporto consiste nel conferimento di denaro, l’operazione è fuori campo Iva ed è assoggettata ad imposta di registro.
Con una recente pronuncia – resa in sede di interpello del contribuente ai sensi dell’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 – la scrivente ha invece ritenuto esente da Iva il compenso corrisposto al negoziante, in relazione ad una fattispecie diversa da quelle sopra descritte.
In particolare, nella relativa istanza veniva rappresentato che il negoziante, al momento della cessione dei beni al turista, illustra a quest’ultimo la possibilità di sottoscrivere il contratto di cessione del credito Iva al fine di ottenerne il rimborso dalla società di tax refund, per un importo inferiore al valore nominale. In caso di adesione, il negoziante provvede alla compilazione del modulo con cui il cittadino straniero cede pro soluto il credito alla società.
Alla luce di quanto indicato nell’istanza, si è ritenuto che la fattispecie rappresentata fosse riconducibile ad un servizio di intermediazione svolto dai negozianti in favore della società. Tale qualificazione, in applicazione dell’art. 10, comma 1, numeri 1 e 9, D.P.R. 633/72, comporta che i compensi erogati dalla società di tax refund al negoziante sono esenti da Iva.
Il citato art. 10, infatti, stabilisce, al comma 1, n. 1), che sono esenti da Iva le prestazioni di servizi concernenti la negoziazione di crediti, mentre il successivo n. 9) prevede l’esenzione anche per le prestazioni di intermediazione relative alle operazioni di cui ai precedenti nn. da 1) a 7).
Si precisa, per inciso, che tale conclusione non è in contrasto con quanto previsto dalla risoluzione n. 37 del 5 maggio 1998, secondo la quale l’operazione di negoziazione del credito, tra le società in esame ed i soggetti residenti fuori della Comunità europea, è da ritenersi non imponibile, stante l’espressa previsione dell’art. 9, comma 1, n. 12).
Il numero 9) dell’art. 10, infatti, laddove prevede che sono esenti le prestazioni di intermediazione relative alle operazioni di cui al precedente numero 1), opera un rinvio tout court al citato n. 1), senza distinguere se le operazioni da esso previste sono da considerare esenti o non imponibili.
In conclusione, il regime Iva del compenso in esame varia in funzione della prestazione resa dal negoziante, così come riscontrata nell’ambito della valutazione concreta della fattispecie.
In linea generale:
- se il negoziante svolge un’attività di pubblicità e propaganda del nome e dei servizi forniti dalle società di tax refund, il compenso sarà assoggettato ad Iva;
- per i servizi resi nell’ambito di un contratto di associazione in partecipazione, il compenso deve essere assoggettato ad Iva;
- a fronte di un apporto di capitale nell’ambito di un contratto di associazione in partecipazione con la società, l’operazione non rientra nel campo applicativo dell’Iva ed è assoggettata ad imposta di registro;
- se ricorre un’attività di intermediazione tra il soggetto non residente che cede il credito e la società che lo acquista, il compenso è esente da Iva. Si rammenta, per completezza, che in presenza di operazioni esenti da Iva occorre tener conto del meccanismo di indetraibilità previsto dagli artt. 19 e 19-bis del D.P.R. 633/72.
Attiene alla valutazione dei fatti, cui l’Agenzia normalmente addiviene nella eventuale fase di accertamento, stabilire in quale delle suddette ipotesi ricade il comportamento concretamente posto in essere dal negoziante.
Non è superfluo evidenziare che le richiamate pronunce in subjecta materia sono state rese dalla scrivente con riferimento alle singole fattispecie prospettate dai contribuenti e non possono essere invocate in presenza di fatti diversi da quelli assunti astrattamente nei pareri.

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