Istanza di Interpello. Imposte sulle riserve matematiche dei rami vita- Modalità di recupero delle eventuali eccedenze di imposta - articolo 1, commi 2 e 2 - quinquies, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209
Risoluzione Agenzia Entrate n. 193 del 27.07.2007
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 1, commi 2 e 2 - quinquies, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209 è stato esposto il seguente
QUESITO
La compagnia di assicurazioni istante Alfa, con sede legale in Lussemburgo opera in Italia in "regime di libera prestazione di servizi" ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. La richiamata compagnia di assicurazione si è avvalsa, tramite l'esercizio di opzione, della facoltà di applicare, in qualità di sostituto di imposta, l'imposta sostitutiva sui redditi di capitale di natura assicurativa, da essa corrisposti a soggetti residenti in Italia di cui all'articolo 26-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Tanto premesso la stessa chiede di conoscere se sia possibile chiedere il rimborso dell'eventuale eccedenza dell'imposta sulle riserve matematiche versate nel quinto anno precedente rispetto all'ammontare complessivo delle imposte sostitutive di cui all'articolo 26-ter, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La compagnia di assicurazioni ritiene che sia possibile chiedere il rimborso dell'eccedenza delle imposte applicate sulle riserve matematiche dei rami vita per il quinto anno precedente rispetto all'importo utilizzato per il versamento delle imposte sostitutive di cui all'articolo 26-ter, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973.
Ciò in quanto la compagnia istante, con riferimento alla propria posizione fiscale, fa presente che non potrà avvalersi di nessuna delle ulteriori possibilità di recupero degli importi versati previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 209 del 2002 (compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con tributi, contributi e somme ivi previsti ovvero cessione a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602), poiché:
- operando in regime di libera prestazione di servizi, non sarà titolare dei debiti di imposta e contributi compensabili;
- in assenza di altre società localizzate in Italia appartenenti ad un unico gruppo ai sensi dell'articolo 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973 è impossibilitata a cedere i crediti di cui trattasi ad altre società italiane.
Sulla base di dette circostanze, la compagnia istante ritiene di poter chiedere il rimborso di detta eccedenza, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, non essendovi specifiche cause che precludano il ricorso a tali procedure.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il decreto legge n. 209 del 2002 ha introdotto una nuova forma di prelievo tributario gravante sullo "stock" delle riserve matematiche dei rami vita, esistente alla fine di ogni esercizio. Trattasi di un prelievo destinato ad applicarsi sull'intero "stock" delle riserve matematiche risultanti dal bilancio di ciascun esercizio.
In particolare, l'articolo 1, comma 2, del citato decreto n. 209 del 2002 dispone che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, "le società e gli enti che esercitano attività assicurativa sono tenuti al versamento di un'imposta pari allo 0,20 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio", escluse quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché quelle relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Il successivo comma 2 bis, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 luglio 2004, n. 168 ha innalzato dallo 0,20 per cento allo 0,30 per cento, "a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2004", l'imposta da applicarsi sulle "riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente al 12 luglio 2004".
Il versamento delle imposte di cui trattasi è dovuto, secondo quanto disposto dal comma 2 quinquies del citato decreto n. 209 del 2002, "a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2004 (...), anche dalle imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazioni di servizi" (di seguito LPS), che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva pari al 12,50 per cento. L'imposta pari allo 0,30 per cento delle riserve matematiche dei rami vita è commisurata al solo ammontare delle riserve matematiche riferite ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia.
L'imposta pagata costituisce un credito da scomputare dai versamenti delle ritenute effettuate sui rendimenti dei capitali da corrispondere in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita (articolo 6 della legge n. 482 del 1985) e delle imposte sostitutive di cui all'articolo 26-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, sui redditi di capitale indicati all'articolo 44, comma 1, lett. g-quater) e g-quinquies), del T.U.I.R., a partire dal 1 gennaio 2005. Detto versamento costituisce in sostanza un'anticipazione del carico fiscale applicato sui rendimenti delle polizze assicurative di cui trattasi, ovvero, di un anticipo forfetario dell'imposizione sui rendimenti compresi nelle riserve il cui momento impositivo si realizza - con conseguente applicazione dell'imposta - quando le relative prestazioni verranno erogate.
Atteso il quadro normativo sopra delineato e con riferimento al caso prospettato, si osserva preliminarmente che il meccanismo di tassazione sopra descritto non è obbligatorio per la compagnia istante. L'entità del richiamato credito di imposta, che l'istante prevede di "realizzare", sussiste nella sola ipotesi in cui l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive da versare in ciascun anno risulti inferiore all'imposta sostitutiva sulle riserve matematiche dei rami vita, riferite ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia, versata per il quinto anno precedente. Trattandosi di impresa estera operante in regime di libera prestazione di servizi, il cui regime di versamento delle imposte sui rendimenti latenti nelle riserve matematiche è applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2004, in concreto le modalità di recupero delle eventuali somme versate in eccedenza, in via anticipata, potranno emergere soltanto tramite il riconoscimento di un eventuale credito di imposta, a decorrere dal 2009.
L'eccedenza, così determinata, costituisce credito di imposta per la compagnia di assicurazione.
Le modalità di recupero di detti crediti sono espressamente indicate dal richiamato articolo 1, comma 2, secondo cui: "a decorrere dall'anno 2007, se l'ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno è inferiore all'imposta versata ai sensi del primo periodo del presente comma e del comma 2- bis per il quinto anno precedente, la differenza può essere computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".
Considerato che la compensazione tra l'imposta sulle riserve matematiche e le ritenute operate ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 482 del 1985 e dell'articolo 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 può essere effettuata senza limite di tempo, deve ritenersi che nel caso in cui in un determinato periodo di imposta risulti un'eccedenza dell'imposta sulle riserve matematiche versata per il quinto anno precedente rispetto all'ammontare complessivo delle ritenute (o altro debito previsto dal citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997) da versare nel medesimo periodo di imposta, il contribuente potrà utilizzare l'eccedenza nei periodi di imposta successivi.
Fintantoché vi è possibilità di effettuare la compensazione perché - come nel caso di specie - l'attività svolta dal contribuente dà luogo alla maturazione di debiti (tale è il debito conseguente alla effettuazione delle ritenute ai sensi dell'articolo 26-ter del DPR n. 600 del 1973), il sistema non consente - a differenza dell'ipotesi in cui la posizione debitoria è oggettivamente esclusa - di prendere in considerazione l'eventuale esiguità del debito compensabile, così da approdare a soluzioni che consentano di ovviare al prolungarsi della compensazione fino a consentire il recupero dell'imposta non più tramite compensazione ma con la procedura del rimborso.
Per quanto sopra la soluzione prospettata dal contribuente allo stato attuale della norma non può essere accolta.
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