Istanza di interpello. XY S.r.l - Art. 26-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600- Contratto denominato ''notional cash pooling''.- Trattamento tributario degli interessi passivi corrisposti a soggetto estero
Risoluzione Agenzia Entrate n. 194 del 08.10.2003
La XY S.r.l., nel formulare il quesito oggetto dell'istanza di interpello in esame, ha rappresentato quanto segue.
La società interpellante fa parte di un gruppo multinazionale ed è indirettamente ed interamente controllata da una società statunitense.
Tra alcune società del proprio gruppo e la Bank ZK, non avente alcun rapporto partecipativo con il gruppo, è stato stipulato un contratto denominato "notional cash pooling".
Il meccanismo operativo di tale contratto prevede che ogni società partecipante all'accordo contrattuale apra un conto corrente presso la ZK, sul quale transiteranno le operazioni finanziarie attive e passive e sul quale matureranno interessi attivi e passivi.
Gli interessi calcolati per ogni società partecipante verranno ricalcolati il terzo giorno lavorativo di ciascun mese, facendo riferimento al saldo globale compensato di tutte le società nei confronti della ZK.
In tal modo i singoli saldi bancari verranno azzerati "virtualmente" e considerati come unico saldo del conto intercorrente tra ZK ed il gruppo XY.
Ciò premesso, la società istante chiede di conoscere se gli interessi passivi eventualmente corrisposti dalla società alla banca ZK possano fruire del regime di non imponibilità di cui all'art. 26-bis del DPR 29 settembre 1973 n. 600.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
La società istante ritiene che nel caso oggetto d'interpello ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 26-bis del DPR n. 600 del 1973.
L'istante rileva, infatti, che l'istituto di credito ZK, controparte contrattuale, risiede in un paese non a fiscalità privilegiata, con il quale è in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni sul reddito che consentono all'Amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti.
Per quanto riguarda le caratteristiche del contratto, l'istante ritiene che lo stesso si configuri non come prestito di denaro, ma "come un genuino rapporto di conto corrente", finalizzato all'ottimizzazione della tesoreria delle società del gruppo e ad ottenere le migliori condizioni di conto.
La possibilità che il saldo di ogni singolo conto corrente intestato alle società del gruppo possa risultare temporaneamente a debito e che, quindi, nella naturale sequenza delle operazioni poste in essere dalla società istante possano sorgere forme di indebitamento non inciderebbe, a parere dell'istante, sulla natura del contratto.
L'interpellante evidenzia che "tale possibilità, infatti, si configura come meramente eventuale e comunque subordinata alla condizione secondo la quale il saldo complessivo di gruppo sia non negativo".
La società a sostegno della tesi prospettata riferisce, inoltre, che il c.d. "notional cash pooling" non prevede, secondo le indicazioni della risoluzione n. 58/E del 27 febbraio 2002, nessuna possibilità di restituzione delle somme confluite sul conto, se non alla chiusura periodica ("netting"), e le rimesse attive del gruppo sono reciproche, intangibili ed indisponibili fino alla chiusura del predetto conto.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai fini della soluzione del quesito in esame occorre analizzare il quadro normativo di riferimento.
L'art. 20, comma 1, lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini dell'applicazione dell'imposizione sui redditi nei confronti dei non residenti considera prodotti nel territorio dello Stato i redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti nel territorio dello Stato, con esclusione degli interessi e degli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali. Questi ultimi proventi devono, pertanto, essere qualificati come redditi non imponibili per carenza del presupposto di territorialità se percepiti da soggetti non residenti.
L'art. 26, comma 5, del DPR n. 600 del 1973 reca una norma di carattere generale, in base alla quale i redditi di capitale corrisposti a non residenti, anche se conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
A tale regola sono sottratti particolari redditi che vengono esclusi dalla ritenuta alla fonte in quanto non ritenuti imponibili, quando ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive fissate dall'art. 26-bis del DPR n. 600 del 1973.
Sotto il profilo soggettivo la norma agevolativa limita l'esenzione ai redditi percepiti da soggetti residenti in Stati con i quali sono in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito e che consentono all'Amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti, sempre che non si tratti di Stati o territori a fiscalità privilegiata.
Sul piano oggettivo la medesima disposizione elenca tassativamente i rapporti ai quali si applica il beneficio, richiamando le lettere a), c), d,) g- bis e g-ter) dell'art. 41, comma 1, del TUIR.
Riguardo ai rapporti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 41 del TUIR, e cioè ai rapporti di mutuo, deposito e conto corrente, l'art. 26-bis del DPR n. 600 pone una espressa limitazione all'ambito di applicabilità del regime di non imponibilità, in quanto richiede che gli stessi non diano luogo a prestiti di denaro.
Rimangono, pertanto, assoggettati ad imposizione con l'applicazione della ritenuta alla fonte di cui all'art. 26, comma 5, del DPR n. 600 del 1973, gli interessi e gli altri proventi derivanti da negozi che, comunque, sottendano una operazione di prestito di denaro.
Ciò premesso, con riferimento al rapporto contrattuale in esame si evidenziano le seguenti caratteristiche.
Il contratto è stipulato da ciascuna società del gruppo con l'istituto di credito ZK, direttamente e senza il tramite della società capogruppo (c.d. pooler).
Ciascuna società partecipante al contratto deve aprire un conto corrente presso ZK, sul quale transitano le operazioni attive e passive necessarie alla gestione.
La fattispecie in esame prevede la possibilità di portare in negativo il saldo del singolo conto della società partecipante all'accordo negoziale, a condizione che il saldo globale del conto del gruppo sia in posizione non inferiore allo zero.
In sostanza, come risulta espressamente dallo schema di contratto allegato all'istanza di interpello, i conti tra le società del gruppo e la banca "possono evidenziare saldi a credito o a debito, a condizione che il saldo complessivo calcolato in dollari USA evidenzi in ogni momento una posizione pari a zero o a credito e che ciascun saldo a debito concesso sui conti possa essere giornalmente revocato".
Gli interessi originariamente calcolati per ogni società partecipante vengono perciò ricalcolati, facendo riferimento non ai singoli saldi dei conti correnti di ciascuna società presso ZK, ma al saldo globale complessivo di tutte le società del gruppo nei confronti di ZK.
In concreto, quindi, nel contratto c.d. "notional cash pooling" non si verifica un vero e proprio "azzeramento" dei conti delle società partecipanti, ma solo un azzeramento "virtuale" dei saldi dei citati conti correnti bancari, essendo i saldi stessi considerati, ai fini del calcolo degli interessi, come un unico saldo del conto intercorrente tra ZK ed il gruppo XY.
I predetti caratteri differenziano, quindi, nettamente il contratto in esame dall'accordo negoziale denominato "cash pooling", oggetto della risoluzione n. 58/E del 2002 richiamata dall'istante.
Quest'ultimo contratto prevede, infatti, secondo la formula del c.d. "zero bilance system", un trasferimento giornaliero ad un conto centralizzato, intestato alla società capogruppo, dei saldi attivi e dei saldi passivi dei conti correnti delle società del gruppo partecipanti all'accordo: i saldi attivi vengono trasferiti alla società capogruppo che provvede alla copertura dei saldi passivi.
Il rapporto contrattuale "notional cash pooling" costituisce, invece, un sistema di compensazione degli interessi tra le società del gruppo.
Nello schema di contratto allegato all'istanza di interpello, il rapporto di cui trattasi viene espressamente qualificato come "contratto di compensazione di interessi".
Tale compensazione consente alla società intestataria di conto corrente con la ZK che aderisce al contratto di "notional cash pooling" di ottenere che il proprio conto risulti a debito, usufruendo nella sostanza di una forma di finanziamento, ancorché indiretta.
A sostegno della ricostruzione prospettata nella fattispecie oggetto di interpello si segnala, peraltro, che lo schema di contratto esaminato contiene una espressa clausola la quale nel prevedere che "il cliente principale, presta senza condizioni e senza possibilità di revoca, garanzia a favore della banca per il pagamento da parte degli altri clienti di ogni e tutte le obbligazioni presenti e futuri e dei debiti nei confronti della banca emergenti da o in connessione con i conti" definisce i conti di cui trattasi "debiti garantiti".
Lo stesso schema contrattuale dispone, inoltre, per il pagamento dei debiti garantiti, la garanzia aggiuntiva di un pegno di primo grado e stabilisce che le clausole contrattuali rimangono in vita "fino a quando tutti i debiti garantiti non saranno totalmente pagati".
Sulla base delle considerazioni svolte si ritiene che la fattispecie oggetto di interpello non sia riconducibile nell'ambito applicativo dell'art. 26-bis del DPR n. 600 del 1973, in quanto le modalità di funzionamento del contratto di "notional cash pooling" - così come prospettate nell'istanza - inducono a ritenere che le relative prestazioni obbligatorie sono sostanzialmente riconducibili ad un'operazione di prestito di denaro.
Di conseguenza, si ritiene che sugli interessi passivi eventualmente corrisposti dalla società istante all'istituto bancario debba essere operata la ritenuta d'imposta prevista dall'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello, presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del DM 26 aprile 2001, n. 209.
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