Risoluzione Agenzia Entrate n. 194 del 28.11.2001

Quesito sulla cumulabilità del credito d'imposta previsto dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), con le agevolazioni finanziarie per l'esercizio cinematografico, previste dall'articolo 20 del decreto legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito dalla legge 7 marzo 1994, n. 153, regolamentate con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 17 ottobre 2000, n. 390
Risoluzione Agenzia Entrate n. 194 del 28.11.2001

Con nota del 25 ottobre 2001, l'Associazione K.... ha chiesto di conoscere se il credito d'imposta previsto dall'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possa cumularsi con le specifiche agevolazioni previste in favore dell'esercizio cinematografico dal decreto legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito dalla legge 1 marzo 1994, n. 153.
Al riguardo si rappresenta quanto segue.
L'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha introdotto un'agevolazione fiscale per i nuovi investimenti effettuati nelle aree svantaggiate, consistente nell'attribuzione di un credito d'imposta, da utilizzarsi esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Destinatari del beneficio sono tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, localizzati nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno e del Centro-nord. Si tratta, in particolare, delle imprese che effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale, di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.
Oggetto dell'agevolazione sono i nuovi investimenti realizzati per l'acquisto di beni strumentali nuovi, materiali ed immateriali, di cui agli artt. 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantarsi nelle aree svantaggiate, compresi quelli acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria.
Il comma 1 dell'art. 8 in esame esclude la cumulabilità della agevolazione:
a) con altri aiuti di Stato a finalità regionale;
b) con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.
Con la circolare n. 41/E del 18 aprile 2001, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il credito d'imposta in argomento non è cumulabile con altre forme di aiuti o altri regimi, a finalità regionale o ad altra finalità, di origine locale, regionale, nazionale o comunitaria, relativi agli stessi costi ammissibili, e/o con combinazioni di aiuti all'investimento ed aiuti regionali, sotto forma di aiuti all'occupazione, legati all'investimento, in relazione agli stessi costi ammissibili.
La medesima agevolazione non è altresì cumulabile con altri contributi a fondo perduto, in conto capitale o in conto interessi, percepiti dall'impresa per l'acquisizione dello stesso bene.
Sono, invece, fruibili gli aiuti che soddisfino i criteri della regola c.d. de minimis, di importo così poco elevato da non avere impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza fra Stati membri, per i quali non vi è obbligo di previa notifica alla Commissione europea.
Sono inoltre fruibili, perché diverse dagli aiuti di Stato, le misure fiscali a carattere generale, cioè che si rivolgono, su base paritaria, a tutte le imprese che operano sul territorio nazionale, quali, ad esempio:
1) le misure di pura tecnica fiscale;
2) le misure che, nel ridurre l'onere fiscale connesso a determinati costi di produzione, perseguono un obiettivo di politica economica generale.
La circolare in esame ha precisato, inoltre, che la non cumulabilità riguarda le stesse spese ammissibili del progetto di investimento oggetto della agevolazione. Non è pertanto escluso che, all'interno di un più ampio programma di investimento, costituito da una pluralità di progetti, si possa fare riferimento a due diversi regimi agevolativi, e, di conseguenza, a due diverse fonti di finanziamento: potrebbero essere agevolati - nell'ambito di un contratto di programma e, quindi, di un complesso di progetti di investimento - diversi e distinti progetti, con caratteristiche di autonomia e funzionalità, utilizzando distinti regimi agevolativi, con riferimento a diverse spese agevolabili.
La sanzione prevista nell'ipotesi di eventuale cumulo illegittimo consiste nel recupero dell'aiuto fruito e nell'irrogazione delle sanzioni previste dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n.472.
Quanto sopra precisato, si fa presente che il credito d'imposta previsto dall'art. 8 della legge n. 388 del 2000 può trovare applicazione anche a favore delle imprese cinematografiche che presentino i requisiti richiesti dall'anzidetta norma agevolativa.
In favore delle stesse imprese cinematografiche sono altresì previste agevolazioni a carattere finanziario, sulla base di una specifica normativa diretta a rilanciare il settore.
In particolare, l'art. 20 del D.L. n. 26 del 1994, convertito dalla L. n.153 del 1994, prevede la concessione di mutui a tasso agevolato o contributi, sugli interessi o in conto capitale, per agevolare:
a) la trasformazione, la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti, in particolare ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo e di quella sull'abolizione delle barriere architettoniche;
b) l'installazione e la ristrutturazione di impianti e di servizi accessori alle sale;
c) la realizzazione di nuove sale ed il ripristino di sale non più in attività, anche mediante l'acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi.
Da ultimo, con decreto 17 ottobre 2000, n. 390, del Ministero per i beni e le attività culturali sono state definite le condizioni, la misura e le modalità di erogazione dei su menzionati contributi. In particolare, il D.M. n. 390 del 2000 fissa i parametri quantitativi cui rapportare l'ammontare massimo del costo ammissibile, con l'indicazione, a seconda della finalità dell'investimento, del massimale complessivo.
Dall'esame del D.L. n. 26 del 1994 e del D.M. n. 390 del 2000 risulta che tale normativa:
1) ha un ambito di applicazione esteso a tutto il territorio nazionale;
2) non contiene misure di carattere generale, ma si riferisce esclusivamente al settore della cinematografia;
3) prevede un massimale complessivo che non tiene conto della regola de minimis.
Dalle caratteristiche sopra descritte discende che le specifiche agevolazioni a carattere settoriale, disciplinate dalla richiamata normativa a favore dell'esercizio cinematografico, non sono cumulabili con il credito d'imposta previsto dall'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 qualora i due regimi agevolativi abbiano ad oggetto i medesimi beni. Secondo le precisazioni formulate con la citata circolare n. 41/E del 2001, i benefici di cui trattasi possono essere entrambi utilizzati solo se riferiti a diverse spese agevolabili e, quindi, a diversi e distinti progetti, con caratteristiche di autonomia e funzionalità.

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