Utilizzo in compensazione del credito Iva di una società incorporata non residente e identificata direttamente in Italia, ex art. 35-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, da parte di una società incorporante non residente, anch'essa identificata direttamente in Italia. Istanza di interpello - Art. 11, legge 212/2000
Risoluzione Agenzia Entrate n. 195 del 31.07.2007
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del d.P.R. n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente
QUESITO
La società Alfa (di seguito Alfa) è una società di diritto lussemburghese identificata direttamente in Italia ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Alfa nasce da una fusione per incorporazione avvenuta in Lussemburgo tra due società entrambe identificate direttamente in Italia ai sensi del citato articolo 35-ter.
In particolare, la società incorporante Beta, contestualmente alla fusione per incorporazione, ha provveduto a modificare la propria denominazione sociale assumendo il nome della società incorporata, Alfa.
Nella stessa data..., la società istante ha provveduto alla dichiarazione in Italia della variazione dei dati della stessa società incorporante, mediante apposito modello ANR/1.
Al momento della fusione la società incorporata Alfa vantava un credito Iva verso l'erario pari ad euro 33.496,86.
La società istante chiede se sia legittimata ad utilizzare in compensazione il credito Iva della società incorporata con altri debiti Iva relativi alle liquidazioni periodiche successive alla fusione per incorporazione, come è ammesso nelle ipotesi di fusione per incorporazione in Italia tra due società italiane.
Al riguardo l'istante fa presente che il Centro Operativo di Pescara ha comunicato l'esistenza di probabili difficoltà, prettamente operative, nella gestione dell'utilizzo del credito Iva in quanto il sistema informatico potrebbe non abbinare il codice fiscale della società incorporata, che risulta a credito Iva, con quella della società incorporante, che intenderebbe utilizzare tale credito in compensazione con altri debiti Iva.
Infatti, il modello ANR/1 previsto per l'identificazione diretta, variazione dati o cessazione attività delle società straniere non contiene, al contrario del modello AA7/8 previsto per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività delle società residenti nel territorio dello Stato, una sezione appositamente dedicata alle operazioni straordinarie che metterebbe in condizione l'Ufficio di effettuare l'abbinamento di dati che invece è in grado di operare per le società italiane.
L'istante solleva inoltre il problema di come indicare tale credito, non ancora utilizzato in compensazione, nella dichiarazione annuale Iva che dovrà presentare.
SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società istante ritiene di poter utilizzare il credito Iva nelle liquidazioni periodiche successive alla fusione e di poter adempiere all'obbligo di dichiarazione annuale Iva per l'anno 2006 presentando un'unica dichiarazione, attenendosi alle istruzioni ministeriali dettate nei confronti delle società di diritto italiano.
Ciò in considerazione del fatto che l'istituto dell'identificazione diretta prevista dall'articolo 35-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 permette a coloro che adempiono agli obblighi ivi previsti di acquisire lo status di soggetto passivo italiano ai fini Iva e quindi di essere considerati, seppure limitatamente ai fini Iva, come soggetti italiani residenti.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Occorre premettere che dal combinato disposto degli articoli 17, secondo comma, e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i soggetti non residenti nello Stato, esercenti attività di impresa, arte o professione in altro Stato membro dell'Unione Europea o in un Paese terzo con il quale esistono rapporti di "reciproca assistenza" in materia di imposizione indiretta, che intendono porre in essere in Italia operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, assolvono gli obblighi ed esercitano i diritti derivanti dall'applicazione di tale tributo mediante identificazione diretta, in alternativa alla nomina del rappresentante fiscale.
In particolare, l'articolo 35-ter, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 dispone che tali soggetti "...devono farne dichiarazione all'Ufficio competente, prima delle operazioni per le quali si vuole adottare il suddetto sistema".
L'identificazione diretta si realizza attraverso la presentazione del Modello ANR/1, approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 6 settembre 2002, che consente all'Ufficio competente di attribuire al soggetto non residente il numero di partita Iva da riportarsi nelle dichiarazioni ed in ogni altro atto, se richiesto.
Dal 1 gennaio 2006 il citato modello deve essere presentato esclusivamente al Centro Operativo di Pescara prima dell'inizio delle operazioni rilevanti, ovvero entro trenta giorni dalla variazione dei dati o dalla cessazione dell'attività.
E' evidente che l'istituto dell'identificazione diretta consente ad un operatore non residente di mantenere tale status, ma nel contempo di assolvere gli obblighi e di esercitare i diritti contenuti nella disciplina Iva per le operazioni rilevanti nel territorio italiano, divenendo in tale evenienza soggetto passivo d'imposta ai fini Iva.
Alla luce di quanto premesso si ritiene condivisibile la soluzione proposta dall'interpellante.
Infatti, anche nelle ipotesi di operazioni straordinarie effettuate da due soggetti non residenti che si sono identificati direttamente in Italia, valgono gli stessi obblighi e gli stessi diritti previsti dalla disciplina Iva e quindi, nel caso di specie, anche il diritto potestativo della società incorporante identificata in Italia di poter utilizzare in compensazione con altri debiti Iva, un credito Iva della società incorporata.
Si ricorda al riguardo che nella trasformazione sostanziale soggettiva l'avente causa (il soggetto incorporante), in applicazione del principio di continuità, subentra in tutti i diritti ed obblighi della società incorporata, è legittimato a valersi anche dei crediti d'imposta della società incorporata e deve assolvere tutti gli adempimenti conseguenti alla trasformazione.
Anzitutto, ai fini Iva l'incorporante deve presentare nei termini la dichiarazione di variazione dati che per i soggetti non residenti è rappresentata dal menzionato modello ANR/1. Anche la società incorporata non residente identificata direttamente in Italia deve presentare il modello ARN/1 per evidenziare la cessazione dell'attività.
A partire dalla prima liquidazione successiva alla data in cui ha effetto l'incorporazione, la società incorporante deve far confluire nella propria liquidazione anche gli elementi contabili riferiti all'incorporata nel periodo antecedente all'incorporazione.
Inoltre, la società incorporante deve presentare la dichiarazione Iva relativa all'anno in cui si producono gli effetti dell'incorporazione, composta dal frontespizio e da due moduli (uno per l'incorporante e l'altro per l'incorporata).
La considerazione che il modello ANR/1 non contenga a differenza del modello AA7/8 una sezione appositamente dedicata alle operazioni straordinarie, non inibisce alla società incorporante non residente ma identificata in Italia il diritto di utilizzare il credito Iva dell'incorporata in compensazione con i debiti Iva relativi alle liquidazioni periodiche successive alla fusione per incorporazione.
Infatti, il citato modello ANR/1 rappresenta una dichiarazione del soggetto non residente che intende identificarsi in Italia volta a far conoscere tempestivamente all'Erario qualsiasi mutamento intervenuto nell'assetto societario, e non anche al riscontro di un eventuale credito scaturente dalla fusione che dovrà, invero, emergere in sede di dichiarazione Iva.
Sebbene il modello ANR/1 non contenga una sezione dedicata alle operazioni straordinarie, si ritiene opportuno compilare il quadro "allegati" dove possono essere riportate tutte le informazioni utili all'Amministrazione per effettuare un puntuale riscontro dei dati identificativi del contribuente, tra cui quelle relative alle suddette operazioni straordinarie.
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