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Risoluzione Agenzia Entrate n. 196 del 28.11.2001

Interpello N. 954-92/2001-Legge 27 luglio 2000, n. 212
Risoluzione Agenzia Entrate n. 196 del 28.11.2001

Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione dell'art. 26 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, è stato esposto il seguente

QUESITO
La KAPPA s.p.a, società finanziaria a prevalente partecipazione regionale, gestisce fondi pubblici di agevolazione costituiti da leggi comunitarie, statali e regionali in virtù di disposizioni legislative e/o convenzioni.
La fattispecie prospettata si riferisce al fondo agevolativo per la ripresa delle attività produttive da parte dei soggetti danneggiati dall'alluvione verificatasi in provincia di Lucca e di Prato tra il 28 settembre ed il 1 ottobre 1998. La gestione del fondo viene effettuata dalla società istante con contabilità separata, prelevando le somme da impiegare per le agevolazioni previste dalla normativa e riversando nel fondo stesso, al netto delle spese di gestione, gli eventuali proventi, di norma di natura finanziaria, derivanti dall'impiego delle disponibilità monetarie del fondo.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante, visto l'art. 39 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ritiene corretto:
1) che i proventi e le spese di gestione del fondo imputati allo stesso siano fiscalmente neutri ai sensi del citato articolo 39 della legge n. 342 del 2000;
2) che, sull'eventuale restituzione del residuo del fondo causata dalla scadenza dei termini di usufruizione dell'agevolazione, nonché sugli eventuali proventi finanziari maturati, non debba essere effettuata alcuna ritenuta, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 600 del 1973, trattandosi di meri trasferimenti di fondi a titolo di rimborso di anticipazione degli stessi.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 ottobre 1998 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Lucca e Prato colpito dagli eventi alluvionali nel periodo 28 settembre - 1 ottobre 1998.
Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione immediata di misure finalizzate al superamento dell'emergenza, il Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della protezione civile dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, ha adottato tali misure con le ordinanze n. 2853 del 1 ottobre 1998 e n. 2873 del 19 ottobre 1998.
In particolare, con l'articolo 4 dell'ordinanza n. 2853 è stato assegnato al commissario delegato (Presidente della regione Toscana) un contributo per "favorire il ritorno alle normali condizioni di vita e la ripresa delle attività produttive".
Con la successiva ordinanza, n. G/512 del 6 novembre 1998 della regione Toscana, sono stati individuati, tra l'altro, i criteri e le modalità da seguire per la ripartizione delle somme tra le varie tipologie di interventi.
In particolare è stata assegnata alla società interpellante la gestione del fondo per l'erogazione dei contributi in conto interessi su finanziamenti agli operatori economici dei comuni gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali.
Le predette somme, come precisato nell'articolo 4 dell'ordinanza n. 2853 del 1 ottobre 1998, sono poste a carico del "fondo della protezione civile", costituito in forza dell'articolo 2 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547.
Ciò premesso si osserva che l'articolo 39 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dispone: "I fondi pubblici di agevolazione, istituiti da leggi dello Stato o delle regioni, ancorché affidati in gestione a soggetti terzi in forza di disposizioni legislative, provvedimenti amministrativi o convenzioni, devono intendersi riconducibili nell'ambito applicativo dell'articolo 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di applicabilità dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche allo Stato ed agli enti pubblici..."
Dal testo normativo sopra riportato deriva che l'applicabilità dell'articolo 88 del TUIR ai fondi pubblici di agevolazione è limitata a quelli istituiti da leggi dello Stato o della regione.
Nel caso in argomento il fondo è stato istituito con legge dello Stato, mentre le ordinanze citate hanno disciplinato le modalità ed i criteri di attuazione degli interventi di cui trattasi.
Le considerazioni sopra esposte consentono di affermare che la condizione richiesta dall'articolo 39 della legge 21 novembre 2000, e cioè che i fondi pubblici di agevolazione devono essere istituiti con legge dello Stato o della regione, è, nel caso in esame, soddisfatta.
Tutto ciò premesso, si precisa, come d'altronde già affermato con la risoluzione n 139/E del 20 settembre 2001, che l'articolo 39 della legge citata non ha inteso aggiungere all'elencazione dei soggetti contenuta nell'articolo 88, comma 1, del TUIR, un'altra categoria di soggetti, quali i fondi pubblici di agevolazione, ma ha voluto stabilire un rapporto di immedesimazione tra i vari fondi ed i soggetti elencati nell'articolo 88, comma 1, del TUIR.
Pertanto, il fondo pubblico di agevolazione in esame, istituito con legge dello Stato, gestito dalla KAPPA s.p.a., non ha autonoma soggettività rispetto allo Stato.
Da ciò consegue, che, poiché in forza dell'articolo 88, comma 1, del TUIR, lo Stato non possiede soggettività tributaria passiva ai fini dell'IRPEG, il fondo sopra citato non è soggetto a detta imposta.
Peraltro, gli eventuali proventi maturati sulle disponibilità finanziarie e attribuiti dalla KAPPA s.p.a. al fondo devono essere assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ai sensi dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente l'applicazione della ritenuta alla fonte sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, e sui conti correnti, che, al comma 4, terzo periodo, recita: "Le predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso.". Con norma di interpretazione autentica, l'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, ha, infatti, ritenuto la locuzione "in ogni altro caso" comprensiva anche dei soggetti esclusi dall'IRPEG.
Ulteriori precisazioni in merito sono state fornite con risoluzioni n. 113/E del 6 luglio 2001 e n. 117/E del 12 luglio 2001.
Ovviamente, nessuna ritenuta deve essere operata dalla KAPPA s.p.a. sulle somme residue, considerate al netto dei proventi di natura finanziaria maturati, che la stessa, al termine di operatività del fondo per scadenza dei termini di usufruizione dell'agevolazione, riversa agli enti istitutori, trattandosi di meri trasferimenti di capitale.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale della ......, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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