Risoluzione Agenzia Entrate n. 197 del 20.10.2003

Istanza d'interpello - articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
Risoluzione Agenzia Entrate n. 197 del 20.10.2003

Con l'istanza d'interpello, concernente l'esatta applicazione dell'esenzione dall'imposta di bollo di cui all'articolo 34 del d.P.R 29 settembre 1973, n.601, l'Unione Italiana ... ha esposto il seguente

QUESITO
L'ente interpellante fa presente che:
- occorre iscrivere nel Registro delle imprese, fra gli altri, l'atto di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata, e che la domanda d'iscrizione - firmata dal notaio rogante l'atto di trasferimento - deve essere accompagnata dalla copia autentica dell'atto stesso;
- l'articolo 3 della tariffa allegato A - parte prima - al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 dispone il pagamento dell'imposta di bollo fin dall'origine per "... istanze, petizioni, ricorsi, (...) diretti agli uffici (...) dell'Amministrazione dello Stato, (...) nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo ..." nella misura di € 10,33 per ogni foglio;
- l'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, al comma 2 stabilisce l'obbligo di presentare alle Camere di commercio le denunce e gli atti che le accompagnano per via telematica o su supporto informatico; l'articolo 1 della tariffa allegato A, parte prima, al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, al comma 1-ter stabilisce in € 41,32 l'imposta di bollo dovuta per le stesse denunce e le relative modalità di pagamento.
Considerato che ai sensi dell'articolo 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, al comma 3 "per gli atti indicati nell'articolo 7, ultimo comma, e nell'articolo 12, primo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, le imposte di bollo e di registro sono comprese nelle tasse sui contratti di borsa", l'interpellante chiede quale sia il trattamento ai fini dell'imposta di bollo della domanda di iscrizione nel Registro delle imprese degli atti di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata e della copia autentica di tali atti.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Ente interpellante, visto che gli atti aventi per oggetto il trasferimento di quote di partecipazione in società a responsabilità limitata - assoggettati al pagamento delle tasse sui contratti di borsa - non sono soggetti all'imposta di bollo, in virtù della disposizione dell'articolo 34 del d.P.R. n. 601 del 1973, ritiene che anche le domande di iscrizione nel registro delle imprese e le copie autentiche di tali atti non siano soggette al pagamento dell'imposta di bollo, poiché compresa nella tassa sui contratti di borsa dovuta per il trasferimento delle quote sociali.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai sensi dell'art. 1, comma 1 - ter della tariffa allegato A, parte prima, al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, le "domande, denunce ed atti che li accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico" sono assoggettate ad imposta di bollo nella misura di Euro 41,32.
Con circolare n. 67/E del 7 agosto 2002 la scrivente ha chiarito che tale importo include l'imposta di bollo dovuta complessivamente per la domanda o denuncia e la relativa documentazione.
Tanto premesso, si ritiene che gli atti in copia autentica che accompagnano la domanda d'iscrizione al registro delle imprese sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, a nulla rilevando la circostanza che l'atto in originale, avente per oggetto il trasferimento di quote di partecipazione, non sia soggetto al tributo ai sensi dell'art. 34, comma 3 del d.P.R. n. 601 del 1973.
Per l'imposta di bollo invero la copia conforme costituisce autonomo presupposto di imposta rispetto al documento originale. Infatti, la nota 1 all'articolo 1 della tariffa, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 dispone che "Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale".
Dal chiaro dettato di questa norma emerge che, salvo le ipotesi di esenzione espressamente previste dalla legge, le copie conformi sono soggette all'imposta di bollo indipendentemente dal trattamento stabilito per l'originale dell'atto.
In relazione al trattamento tributario ai fini dell'imposta di bollo delle copie autentiche dell'atto di trasferimento di quote di partecipazione ad una società a responsabilità limitata, la scrivente si è già espressa con la risoluzione n. 171/E dell' 08 agosto 2003, precisando che ai fini dell'imposta di bollo, la nozione di copia è giuridicamente e autonomamente ben definita (articolo 5, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 642 del 1972) e che non può essere assimilata a nessuno degli atti per i quali l'articolo 34 del d.P.R. n. 601 del 1973 prevede l'esenzione dalla stessa imposta.
Pertanto, per le domande di iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di trasferimento di quote societarie e le denunce e gli atti che le accompagnano presentate per via telematica o su supporto informatico è dovuta l'imposta di bollo nella misura ordinaria di Euro 41,32, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa, parte prima, del d.P.R. n. 642 del 1972 (cfr. circolare n. 67/E del 2002).
La risposta di cui alla presente risoluzione viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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