Articolo 90, decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 - Esonero dalla prestazione di polizza fidejussoria a garanzia del rimborso dei crediti IVA a beneficio dell'Istituto ALFA - Ammissibilità
Risoluzione Agenzia Entrate n. 198 del 01.08.2007
Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'articolo 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Istituto ALFA (di seguito, istante), tramite il legale rappresentante pro-tempore, il Contrammiraglio XX, espone di svolgere in via principale, ancorché non esclusiva, un'attività commerciale consistente nella vendita (a prezzo politico imposto) della documentazione nautica ufficiale obbligatoria per chi va per mare, indipendentemente dalla soggettività civile ovvero militare del navigante.
Espone, inoltre, di aver presentato richiesta di rimborso IVA "in via accelerata" per gli anni ..., ... e ..., in relazione alla quale è previsto l'obbligo di prestare garanzia nelle forme e nei termini di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Posto che, in base alle vigenti disposizioni di legge, l'Amministrazione finanziaria può esonerare le amministrazioni dello Stato dall'obbligo di prestare la suddetta garanzia, in virtù del principio secondo cui lo Stato non può essere garante di se stesso, viene richiamata la risoluzione n. 1990 del 30 aprile 1994, con la quale l'istante medesimo ha già ottenuto in passato tale esonero.
Poiché, tuttavia, l'istante riferisce che l'ufficio di ... Reparto rimborsi riterrebbe l'esonero in parola limitato agli anni ... e ... - in relazione ai quali venne originariamente formulato il quesito oggetto della citata risoluzione n. 1990 del 1994 -, chiede conferma della soluzione interpretativa di seguito prospettata.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
Trattandosi di Amministrazione statale, l'istante ritiene di poter essere esonerato dall'obbligo di prestare le garanzie di cui all'articolo 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 ai fini del rimborso sia dei crediti indicati nelle dichiarazioni IVA per gli anni ..., ... e ..., sia degli eventuali crediti indicati nelle dichiarazioni IVA per gli anni successivi.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai sensi dell'articolo 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, "L'Amministrazione finanziaria può concedere alle amministrazioni dello Stato (...) l'esonero dall'obbligo di prestare le cauzioni comunque dovute a garanzia dei tributi gravanti sui prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione, ad imposta erariale di consumo ed a diritti erariali."
L'articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, a sua volta, dispone: "L'Amministrazione finanziaria può concedere alle amministrazioni dello Stato (...) l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione per i diritti doganali gravanti sulle merci proprie o di terzi che formano oggetto delle operazioni doganali da esse effettuate, in tutti i casi in cui detto obbligo è previsto."
Tali norme, che dispongono l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione, rispettivamente, in materia di imposte di fabbricazione e di diritti doganali, hanno comunque una portata di carattere generale che ne consente l'estensione anche al procedimento di esecuzione del rimborso disciplinato dall'articolo 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972. Si vedano, in proposito, le precisazioni rese nella risoluzione prot. n. 141 del 5 giugno 1995.
Coerentemente con quanto sopra, le citate norme sono state recepite, fra le altre, anche nella risoluzione n. 1990 del 1994 - richiamata dall'istante - dove si esprime l'avviso secondo cui "l'Istituto ALFA possa essere esonerato dalla presentazione della polizza fideiussoria di cui sopra è cenno, trattandosi di una pubblica amministrazione."
Tale esonero, peraltro, non può essere limitato agli anni ... e ... - in relazione ai quali l'Amministrazione finanziaria si era in origine pronunciata con la menzionata risoluzione - nella misura in cui permanga in capo all'istante la natura di pubblica amministrazione riconosciuta esplicitamente nella risoluzione medesima.
Pertanto, confermando la correttezza della soluzione interpretativa prospettata, si è dell'avviso che l'esonero dall'obbligo di prestare le garanzie di cui all'articolo 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 possa essere riconosciuto dagli uffici, senza necessità di ulteriori pronunce della scrivente, ogni qualvolta il rimborso sia eseguito nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
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