Risoluzione Agenzia Entrate n. 198 del 30.11.2001

Interpello 954-102/2001 - art. 14 legge 21 novembre 2000, n. 342
Risoluzione Agenzia Entrate n. 198 del 30.11.2001

Con l'istanza d'interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è stato esposto il seguente

Quesito
La Kappa S.p.A., ai sensi della norma citata, intende ottenere il riconoscimento fiscale del maggior valore di bilancio, rispetto a quello fiscale, di alcuni beni materiali ammortizzabili, cosiddetto riallineamento.
Tale maggior valore è originato dalla deduzione di ammortamenti anticipati con costituzione dell'apposita riserva.
Poiché l'esercizio sociale decorre dal 1/7 al 30/6 di ogni anno, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 342/2000, il riallineamento può essere richiesto con riferimento ai maggiori valori iscritti nel bilancio chiuso al 30/6/99.
Sulla base di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale 13 aprile 2001, n. 162, che ha dato attuazione alla normativa in esame, il riallineamento sarà effettuato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta dal 1/7/00 al 30/6/01.
La società chiede conoscere le modalità con cui operare il riallineamento dei valori, considerato che i valori civili e fiscali risultanti dal bilancio chiuso al 30/06/99 si sono modificati nel corso degli esercizi successivi.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il contribuente ritiene che, nel caso specifico, l'importo dei maggiori valori di bilancio da affrancare ai sensi dell'art. 14 della legge n. 342/2000, purché nel limite massimo dell'ammontare della riserva per ammortamenti anticipati risultante dal bilancio chiuso al 30/6/99, comprensivo degli ammortamenti anticipati operati in sede di approvazione del bilancio stesso, debba tenere conto della movimentazione intervenuta nel corso dell'esercizio successivo.
In particolare, sempre con riferimento ai beni iscritti nel bilancio chiuso al 30/6/99, la società intende tenere conto sia dell'effettuazione di nuovi ammortamenti anticipati, sia della minore differenza di valori conseguente alla prosecuzione dell'ammortamento civilistico dei beni per i quali il processo di ammortamento fiscale è già concluso.
Per tali beni, infatti, la differenza di valori tenderà progressivamente a ridursi, man mano che con la prosecuzione degli ammortamenti civili vengono "recuperati" gli ammortamenti anticipati.
Nel dettaglio la situazione prospettata, prima del riallineamento e con riferimento ai beni iscritti in bilancio al 30/6/99 è la seguente:
Bilancio al 30/6/99
Riserva per ammortamenti anticipati 7.433
Ammortamenti anticipati del periodo 4.910
Totale differenza di valori al 30/6/99 12.343
Nell'esercizio dal 1/7/99 al 30/6/00, sui medesimi beni sui quali era stato rilevato il disallineamento al termine dell'esercizio precedente, vengono effettuati ulteriori ammortamenti anticipati oppure, nei casi in cui è terminato il processo di ammortamento fiscale, si procede al "recupero" di parte degli ammortamenti anticipati degli esercizi precedenti.
Bilancio al 30/6/00
Ammortamenti anticipati del periodo 4.400
Recupero ammortamenti anticipati (4.477)
Totale differenza di valori al 30/6/00 12.266
Nell'esercizio successivo non vengono effettuati ulteriori ammortamenti anticipati sui beni iscritti nel bilancio al 30/6/99, e viene previsto il recupero di un'ulteriore quota degli ammortamenti anticipati pregressi.
Bilancio al 30/6/01
Recupero ammortamenti anticipati (506)
Totale differenza di valori al 30/6/01 11.760
La società intende effettuare il riallineamento nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta chiuso al 30/6/01, per l'importo di 11.760 corrispondente al maggior valore che risulta iscritto sui beni nel bilancio al 30/6/01.
Il riallineamento, infine, non dovrebbe precludere la possibilità di completare l'ammortamento anticipato sui beni oggetto del riallineamento stesso, ovviamente in costanza dei presupposti indicati dall'art. 67, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'art 14 della legge n. 342/2000 consente ai soggetti titolari di reddito d'impresa di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori, iscritti nel bilancio chiuso entro il 31 dicembre 1999, dei beni materiali e immateriali strumentali, nonché delle partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, risultanti dal medesimo bilancio. Come precisato dall'art. 10 del d.m. n. 162/2001, il riallineamento può riguardare i maggiori valori di bilancio dei beni, anche singolarmente considerati, divergenti da quelli fiscali "a qualsiasi titolo".
Pertanto, rientra nel campo di applicazione della norma anche la fattispecie, descritta nell'istanza d'interpello, di riallineamento dei maggiori valori di bilancio originati dalla deduzione di ammortamenti anticipati ai sensi dell'art. 67, comma 3, del TUIR, operata mediante costituzione dell'apposita riserva in sospensione d'imposta e quindi senza influenzare il valore di bilancio del bene.
Tuttavia, le modalità con le quali la società intende applicare la norma non sono condivisibili.
L'art. 14 citato prevede espressamente che il riallineamento riguarda i "maggiori valori, iscritti nel bilancio di cui al comma 1 dell'articolo 10 - quello chiuso entro il 31 dicembre 1999 -, dei beni indicati nello stesso articolo 10" - cioè i beni sopraindicati risultanti dal medesimo bilancio.
Nel caso specifico la società istante può ottenere il riconoscimento solamente dei maggiori valori iscritti nel bilancio chiuso al 30/6/99, relativi a tutti o alcuni dei beni risultanti dal bilancio stesso, sempreché tali maggiori valori siano ancora presenti nel bilancio cui si riferisce la dichiarazione dei redditi nella quale è richiesta l'applicazione dell'imposta sostitutiva, ai sensi dell'art. 10 del d.m. n. 162/2001.
In sostanza, al momento in cui effettua il riallineamento, la società dovrà tenere conto del fatto che nell'esercizio successivo a quello chiuso al 30/6/99 i maggiori valori da riallineare si sono ridotti per effetto del "recupero" degli ammortamenti anticipati.
Sulla base della situazione esposta dalla società istante, l'importo sul quale è possibile effettuare il riallineamento è pari a 7.866, che deriva sottraendo alla differenza di valori risultante dal bilancio al 30/6/99, pari a 12.343, l'importo degli ammortamenti anticipati "recuperati" nell'esercizio successivo, pari a 4.477.
Inoltre, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 342/2000, alle cui disposizioni fa riferimento il successivo art. 14, si deve ritenere che il maggior valore di bilancio oggetto di riallineamento si considera riconosciuto fiscalmente a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio è operato il riallineamento stesso, nel caso in esame il bilancio chiuso al 30/6/01. La società dovrà tenere conto di tale circostanza per valutare se operare o meno il recupero degli ammortamenti anticipati per l'importo indicato di 506 e la conseguente variazione fiscale in aumento. Infatti, una volta eseguito il riallineamento, la società dovrà recuperare solo quegli ammortamenti anticipati che non sono stati oggetto di riallineamento, come si chiarisce nella scheda tecnica allegata.
La società, invece, non potrà tenere conto dei nuovi ammortamenti anticipati effettuati in sede di approvazione del bilancio chiuso al 30/6/00, anche se relativi a beni già risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente.
Infatti, il riferimento all'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999 e per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di pubblicazione del decreto attuativo, contenuto nell'articolo 10, comma 1, del decreto stesso, è fatto solo per individuare la dichiarazione dei redditi nella quale deve essere operato il riallineamento. Tale norma non modifica, né d'altra parte avrebbe potuto legittimamente farlo, il momento con riferimento al quale devono essere individuati i maggiori valori sui quali è possibile operare il riallineamento.
Solo con riferimento ai maggior valori iscritti sulle partecipazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis del TUIR, il comma 3 dell'art. 14 della legge, e il comma 3 dell'articolo 10 del decreto attuativo, consentono espressamente di tenere conto di quelli risultanti dal bilancio relativo al periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi nella quale è effettuato il riallineamento.
Rimane impregiudicata, invece, la facoltà per il contribuente di continuare ad operare gli ammortamenti anticipati sui beni oggetto del riallineamento, ovviamente nel rispetto dei presupposti richiesti dall'art. 67, comma 3, del TUIR.

Scheda tecnica allegata alla risposta all'interpello 954-102/2001 proposto da Kappa S.p.A. in merito all'applicazione dell'art. 14 legge n. 342/2000. OMISSIS

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