Riscossione. Articolo 19 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Rateazione delle somme iscritte a ruolo. Inizio della procedura esecutiva. Verbale di irreperibilità
Risoluzione Agenzia Entrate n. 2 del 11/01/2007
Con la nota a margine evidenziata, codesta Direzione Regionale ha segnalato di avere riscontrato che alcune dipendenze di ALFA spa a fronte delle previste richieste avanzate dagli uffici locali in ordine alla presenza o meno di procedure esecutive ai fini della concessione della rateazione, hanno ritenuto che non fosse ostativa a tale concessione la verbalizzazione da parte dell'ufficiale della riscossione della irreperibilità del debitore ricercato presso il domicilio fiscale; ciò nella convinzione che il verbale in argomento non incide sui beni del debitore, non contiene l'ingiunzione di cui all'articolo 492 c.p.c. al debitore o suo rappresentante e non consente in alcun modo all'agente della riscossione di disporre di eventuali beni collocati nella sfera giuridica del debitore stesso.
Ad avviso di codesta Direzione l'interpretazione prospettata da ALFA spa della disposizione di cui trattasi suscita perplessità atteso che l'accesso dell'ufficiale della riscossione sul luogo della probabile esecuzione rappresenterebbe comunque un atto di procedura esecutiva e ciò che rileva non è tanto l'esito più o meno fruttuoso dell'accesso ma il fatto stesso che l'ufficiale della riscossione si presenti al domicilio del debitore per eseguire il pignoramento; il verbale di infruttuosa esecuzione per irreperibilità avrebbe valenza di atto di esecuzione, attestando inequivocabilmente che l'ufficiale della riscossione si è recato presso il domicilio o l'esercizio commerciale del contribuente al fine di espletare l'esecuzione forzata procedendo alla ricerca del debitore e dei beni dello stesso da sottoporre a pignoramento. In altri termini, il verbale di irreperibilità, in quanto atto di esecuzione, precluderebbe, qualora anteriore alla presentazione dell'istanza, l'accesso da parte del contribuente al beneficio della dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Per la corretta valutazione della questione, occorre considerare che, pur nella diversità dei rispettivi contesti, la ratio sottesa a tutti gli interventi legislativi che nel tempo si sono succeduti in tema di pagamento dilazionato delle imposte iscritte a ruolo e da ultimo alla dilazione di pagamento prevista dall'articolo 19 del d.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, come modificato dal decreto legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999, è quella di agevolare l'assolvimento dell'obbligazione tributaria nella considerazione che, in particolari situazioni, il pagamento del debito può risultare eccessivamente oneroso per il contribuente che si trovi in temporanea difficoltà economica. Si osserva, peraltro, che la pendenza della procedura esecutiva, prima della modifica introdotta dal citato decreto legislativo n. 46 del 1999, non costituiva di per sé sola un elemento ostativo alla concessione del provvedimento agevolativo e, ove iniziata, veniva eventualmente mantenuta in funzione di garanzia ed in ogni caso veniva sospesa (Circolari n. 157/E del 9.06.1997 e n. 284/E del 31.10.1997).
Posto che il comma 2 del richiamato articolo 19 dispone che la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva, occorre chiedersi innanzitutto se il legislatore abbia voluto affermare che il contribuente assoggettato a procedura esecutiva a fronte di un determinato debito iscritto a ruolo da quel momento perda definitivamente il diritto di potere richiedere la dilazione di pagamento per quello stesso debito.
Al riguardo, si deve osservare che la disposizione di cui trattasi non può certamente essere interpretata né in senso contrastante con l'esigenza di conseguire un rapido e sicuro recupero del credito iscritto a ruolo, né con quella di consentire al debitore che si trovi in temporanea difficoltà economica di assolvere ratealmente all'obbligazione tributaria. Da ciò consegue che la ratio del predetto comma 2 è quella di evitare che il contribuente possa formulare richieste di rateazione meramente dilatorie ed a tal fine la norma individua all'interno del procedimento della riscossione coattiva un momento (l'inizio della procedura esecutiva) superato il quale il contribuente perde il diritto di richiedere la rateazione del pagamento e la procedura esecutiva avviata dovrà essere necessariamente ed interamente espletata; una volta che tale procedura si è conclusa senza l'integrale soddisfacimento, se il debitore richiede di potere assolvere la residua obbligazione tributaria in via dilazionata ai sensi del citato articolo 19, nulla osta all'emissione del relativo provvedimento.
Tutto ciò premesso, con riferimento al quesito sottoposto da codesta Direzione, si osserva che se il verbale di irreperibilità costituisse un "atto di esecuzione" si tratterebbe comunque di un atto conclusivo della procedura esecutiva mobiliare e dunque, per i motivi sopra indicati, non precluderebbe al debitore di richiedere successivamente la dilazione di pagamento del debito iscritto a ruolo.
Si ritiene tuttavia che se l'Ufficiale giudiziario (ovvero l'Ufficiale della riscossione), recatosi al domicilio del debitore, constata che lo stesso è ivi irreperibile, la procedura esecutiva mobiliare non ha inizio stante l'impossibilità da parte dello stesso di procedere a quelle incombenze nelle quali si concretizza tale forma di pignoramento ed, in particolare, all'accesso ed alla ricerca dei beni da sottoporre a pignoramento (art. 513 c.p.c.) ed, in caso positivo, all'intimazione al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano alla espropriazione (art. 492, comma 1, c.p.c.). In tal caso si è in presenza di un pignoramento mancato ed il relativo verbale costituisce esclusivamente l'atto processuale che attesta l'impossibilità di procedere al pignoramento per irreperibilità del debitore.
Pertanto, il verbale di irreperibilità non costituisce causa ostativa alla concessione della rateazione delle somme iscritte e a ruolo.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi