Risoluzione Agenzia Entrate n. 2/E del 09.01.2024




RI RISOLUZIONE N. 2/E

Roma, 9 gennaio 2024


OGGETTO: Dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria,

noleggio e simili non a breve termine nel territorio della UE, di imbarcazioni da

diporto e di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità, ai sensi degli

articoli 7-sexies e 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in attuazione delle

disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 708 a 712, della legge n. 178 del 30

dicembre 2020 - Presentazione della dichiarazione telematica da parte dei

soggetti non residenti, non stabiliti e non identificati nel territorio dello Stato.

L’articolo 1, commi da 708 a 712, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha

previsto l’obbligo per i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare

acquisti di navi adibite alla navigazione in alto mare e/o beni e servizi alle stesse

riferibili senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo

8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e per gli utilizzatori che intendono fruire

di prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a

breve termine di imbarcazioni da diporto ai sensi dell’articolo 7-sexies, comma 1,

lett. e-bis), del citato decreto, di presentare telematicamente all’Agenzia delle

entrate una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla stessa

norma.

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.

151377/2021 del 15 giugno 2021 (di seguito, “Provvedimento”), emanato in

attuazione del comma 711 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,

n.178, è stato approvato il modello di dichiarazione della percentuale di utilizzo

dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine,

nel territorio dell’Unione europea, di imbarcazioni da diporto e di dichiarazione di



Divisione Contribuenti

2

esistenza della condizione di navigazione in alto mare, da presentarsi, ad opera del

committente delle prestazioni di cui all’articolo 7-sexies del D.P.R. 633 del 1972

o del soggetto che intenda avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o

importazioni senza pagamento dell’imposta.

Detta dichiarazione deve essere presentata – a seconda dei casi –

direttamente dal committente, dall’armatore, dal proprietario dell’imbarcazione,

dal comandante o dal soggetto che abbia la responsabilità gestionale effettiva della

nave (cfr. Risoluzione 6/E del 16 gennaio 2018) o, per conto di questi, da un

intermediario delegato (ossia da un soggetto incaricato della trasmissione

telematica di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della

Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni).

Ai sensi del Provvedimento, la dichiarazione deve essere presentata

esclusivamente mediante i canali telematici Entratel/Fisconline dell’Agenzia delle

entrate.

Con la Risoluzione n. 54 del 6 agosto 2021 sono stati forniti i primi

chiarimenti relativi all’adempimento dichiarativo, prevedendo un particolare

regime transitorio per taluni soggetti non residenti.

Nello specifico, al paragrafo 1), “Presentazione della dichiarazione

telematica da parte dei soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati nel

territorio dello Stato”, si è ammesso, in via provvisoria, che i soggetti non

residenti, privi di un rappresentante fiscale o di identificazione diretta in Italia,

ferma restando la possibilità di effettuare l’adempimento nei modi previsti dal

Provvedimento, previo rilascio del codice fiscale direttamente o attraverso un

intermediario delegato di cui all’articolo 3, comma 3, del d. P.R. n. 322 del 1998,

possono trasmettere la comunicazione inviando copia scansionata del modello di

dichiarazione, sottoscritto con firma autografa, insieme a copia di un documento

di identità in corso di validità, al Centro Operativo di Pescara (COP) all’indirizzo

cop.pescara@agenziaentrate.it specificando obbligatoriamente nell’oggetto del

messaggio DICHIARAZIONE “NAUTICA” ALTERNATIVA AL

PROVVEDIMENTO 15 GIUGNO 2021.”.

3

Come anticipato, si trattava di una modalità dichiarativa transitoria, resa

necessaria dall’imminente entrata in vigore del regime normativo e dalla necessità

di consentirne l’applicazione generalizzata.

Tenuto conto della necessità di dare piena attuazione al dettato normativo,

che prevede un generalizzato obbligo di presentazione telematica della

dichiarazione in esame, è stata perfezionata una soluzione implementativa che

consente di estendere la procedura telematica anche ai soggetti non residenti, privi

di rappresentante fiscale e non identificati in Italia.

Pertanto, a far data dalla pubblicazione della presente Risoluzione, anche i

soggetti non residenti, privi di un rappresentante fiscale o di identificazione diretta

in Italia, devono presentare la “dichiarazione alto mare” accedendo all’apposita

sezione presente sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate.

Resta inteso che, a partire dalla medesima data, la modalità alternativa di

trasmissione al COP di una copia scansionata della dichiarazione, ammessa nella

citata Risoluzione n. 54/E del 2021, deve ritenersi superata e non più percorribile.

IL CAPO DIVISIONE AGGIUNTO

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