Risoluzione Agenzia Entrate n. 20 del 15..03.2010

Consulenza giuridica - IRAP imprese di assicurazione - valutazione dei titoli di trading - regime transitorio
Risoluzione Agenzia Entrate n. 20 del 15..03.2010

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'esatta interpretazione dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 446 del 1997, è stato esposto il seguente

QUESITO
L'Associazione ALFA ha presentato un'istanza per avere chiarimenti sulla determinazione della base imponibile IRAP per le imprese assicuratrici e, in particolare, sulla corretta modalità di valutazione dei titoli azionari di trading iscritti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.
Secondo la disciplina applicabile fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, la base imponibile IRAP era determinata in applicazione dell'articolo 7, 11 e 11-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e, conseguentemente, le svalutazioni/rivalutazioni dei titoli azionari da trading non erano fiscalmente rilevanti.
Per effetto dello sganciamento dell'IRAP dall'IRES, attuato con le modifiche introdotte con la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008), articolo 1, commi 50 e 51, la base imponibile del tributo regionale è determinata direttamente dal conto economico, con conseguente rilevanza delle svalutazioni/rivalutazioni dei suddetti titoli di trading.
Il quesito di ALFA nasce dall'esigenza di disciplinare correttamente l'applicazione dell'IRAP per le imprese assicuratrici nella fase in cui nei bilanci risultino iscritti sia titoli azionari di trading acquistati in vigenza della vecchia disciplina (periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007) sia titoli acquistati successivamente.
L'Associazione evidenzia che "per le imprese che adottano il criterio di valutazione del costo medio ponderato, si verrebbe a determinare, per ciascuna categoria omogenea di titoli azionari da trading, un costo medio contabile diverso da quello fiscale IRAP e tale differenziazione potrebbe permanere a lungo in quanto la differenza tra valore contabile di tali titoli e il valore fiscale degli stessi, rilevata all'inizio del periodo di decorrenza del nuovo regime, verrebbe ad essere attribuita anche ai titoli acquistati successivamente".
Il costo medio contabile del magazzino titoli, infatti, non coincide con il suo corrispondente valore fiscale a causa del valore fiscale dei vecchi titoli che risulta "disallineato" rispetto al valore di bilancio.
L'associazione istante chiede di sapere come debba gestire la differenza tra il valore contabile e il valore fiscale IRAP dei titoli azionari da trading.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
ALFA ritiene che "la gestione del portafoglio titoli da trading sarebbe semplificata ove fosse consentito di poter imputare le pregresse svalutazioni/rivalutazioni solo ai titoli esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. In pratica, il costo medio ponderato contabile, che varia per effetto dei nuovi acquisti, sarebbe
coincidente con il costo medio fiscale IRAP, mentre la differenza tra valore contabile e valore fiscale dei titoli - rilevata al termine di tale esercizio - verrebbe imputata solo ai titoli posseduti a tale data".
L'istante chiarisce il quesito con un esempio: se il numero dei titoli in portafoglio al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 è di 1.000 e l'importo complessivo delle svalutazioni è di euro 5.000, il costo medio ponderato contabile di 1.000 azioni verrebbe aumentato, ai fini IRAP, di 5 euro.
Dal punto di vista contabile l'impresa adotterebbe, per la valutazione dei titoli, il metodo del costo medio ponderato e, ai soli fini IRAP, "memorizzerebbe" separatamente i nuovi titoli da quelli acquistati ante riforma.
Di conseguenza, si avrebbero ai fini fiscali, per ciascuna categoria omogenea di titoli di trading, due differenti magazzini. L'associazione istante evidenzia che il metodo di scarico dei titoli ritenuto più idoneo dall'impresa (LIFO o FIFO) per individuare a quale dei due magazzini imputare i titoli ceduti dovrebbe essere mantenuto fino all'esaurimento dei titoli preesistenti all'entrata in vigore della nuova disciplina.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La base imponibile delle imprese di assicurazione, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - così come modificato dalla legge finanziaria per il 2008 - è determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico, alcune variazioni riguardanti gli ammortamenti dei beni strumentali, le altre spese di amministrazione e i dividendi.
Il quesito di ALFA interessa, evidentemente, solo i componenti reddituali (da valutazione o da cessione) derivanti dalla gestione dei titoli di trading che confluiscono nel conto tecnico dei rami vita in quanto il conto tecnico dei rami danni non contempla la rilevazione di tali elementi reddituali, mentre il conto non tecnico non rientra nella determinazione della base imponibile IRAP.
La legge finanziaria 2008, che all'articolo 1, comma 51, reca alcune disposizioni di carattere transitorio, nulla prevede circa il trattamento fiscale da riservare ai titoli di trading iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.
Al riguardo, con la circolare n. 27/E del 26 maggio 2009, è stato chiarito che per le imprese di assicurazione e per le aziende di credito, le svalutazioni/rivalutazioni civilistiche operate sui titoli azionari da trading, che non hanno concorso alla determinazione della base imponibile IRAP nei periodi d'imposta precedenti, assumeranno rilevanza in sede di realizzo dei titoli stessi (salvo quanto previsto per i soggetti IAS dall'articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185).
La soluzione prospettata da ALFA, di consentire alle imprese la possibilità di gestire il portafoglio titoli da trading imputando le svalutazioni/rivalutazioni pregresse ai soli titoli acquistati ante riforma, appare condivisibile poiché facilita la gestione dei valori IRAP dei titoli stessi ed è coerente con la normativa in vigore. In tali ipotesi, al fine di individuare quale titolo sia stato ceduto per primo occorrerà utilizzare il criterio LIFO (criterio analogo a quello adottato per la partecipation exemption, cfr. circolare 4 agosto 2004, n. 36, par. 2.3.1, pag. 22) in base al quale si considerando ceduti per primi i titoli acquisiti in data più recente.

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS