Quesito riguardante il trattamento fiscale, ai fini IVA, della cessione dei diritti ''quote tonno rosso''
Risoluzione Agenzia Entrate n. 20 del 22.02.2011
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 8 del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente
Quesito
La società ALFA S.r.l. (di seguito società “istante” o “interpellante”) svolge l’attività di pesca professionale. La società istante intende stipulare un contratto per l’acquisto di una “quota tonno rosso” da altra società commerciale. A tal fine chiede di conoscere se tale acquisto è soggetto ad Iva o è attratto nella sfera di applicazione dell’art. 8, 8bis e 9 del D.P.R. n. 633 del 1972 e, in genere, dalle disposizioni sulla pesca.
Soluzione interpretativa prospettata
La società interpellante ritiene che l’acquisizione della “quota tonno rosso” possa essere equiparato all’acquisizione di dotazioni di bordo. In tal modo, tornerebbe applicabile l’art. 8bis del D.P.R. n. 633 del 1972 che prevede l’assimilazione alle esportazioni e quindi la non imponibilità delle acquisizioni di provviste e dotazioni di bordo delle navi destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca.
In alternativa alla predetta ricostruzione, la società istante è dell’avviso che il diritto “quota tonno rosso” potrebbe essere riconducibile alla previsione di cui all’articolo 3, secondo comma, n. 2, del DPR n. 633 del 1972, secondo cui costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo “le cessioni, concessioni, licenze e simili relativi a diritti d'autore…”.
In tali ipotesi, l’Iva assolta sull’acquisto della quota tonno rosso può, in presenza dei presupposti, essere chiesta a rimborso con mod. TR.
Parere dell’Agenzia delle entrate
La cessione dei diritti “quota tonno rosso” è regolamentata dal Ministero delle Politiche Agricole nell’ambito del “Piano di adeguamento dello sforzo di pesca della flotta a circuizione autorizzata alla pesca del tonno rosso in Italia”. Tale piano, approvato con il Decreto direttoriale del 27 aprile 2010, ottempera alla raccomandazione ICCAT (2009/2006) del novembre 2009 concernente la riduzione della possibilità di pesca del tonno rosso ed è redatto ai sensi del regolamento (CE) 1198/2006, articolo 21, paragrafo a), lettera i), concernente l’adeguamento della flotta da pesca comunitaria.
Con riguardo alla gestione della flotta a circuizione autorizzata alla pesca del tonno rosso in Italia, il Ministero delle Politiche Agricole prevede un sistema di quote individuali trasferibili, come da circolare n. 9214 dell'8 aprile 2008 del predetto Ministero, consentendo la trasferibilità delle quote esclusivamente fra le imbarcazioni già abilitate alla pesca del tonno rosso e in possesso di quote.
Il carattere di necessaria connessione che la titolarità del diritto riveste rispetto al legittimo svolgimento delle attività di pesca professionale consente di inquadrare le c.d. “quote tonno rosso” tra le componenti dell’impresa ed in particolare nella categoria dei beni immateriali, al pari delle licenze, concessioni e simili.
Ne consegue che il trasferimento di tali “diritti” tra soggetti passivi si configura ai sensi dell’articolo 3, secondo comma, del DPR n. 633 del 1972, come prestazione di servizi relativa a cessione di un “bene immateriale” dell’impresa, strumentale all'esercizio dell’attività di pesca professionale.
Tanto premesso, per quanto concerne il trattamento fiscale, ai fini IVA, si è dell’avviso che le cessioni dei diritti “quote tonno rosso” debbano essere assoggettate ad IVA con aliquota ordinaria. L’Iva assolta dall’istante, relativa all’acquisizione di un diritto immateriale che, ai sensi dell’articolo 103, comma 2, del TUIR, rientra tra i beni immateriali ammortizzabili, potrà essere chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 30, terzo comma, lettera c), del D.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui il contribuente può chiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell’eccedenza detraibile, se di importo superiore ad euro 2.582,28, all’atto della presentazione della dichiarazione “limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche”. Nella predetta ipotesi, torna applicabile, altresì, la previsione di cui all’articolo 38-bis, secondo comma, del predetto decreto IVA che consente al contribuente di ottenere il rimborso anche in relazione a periodi inferiori all’anno, mediante presentazione dell’apposito modello TR, “quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
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