Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante il modello F24 Accise, delle somme dovute a titolo di addizionale ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto direttoriale 12 ottobre 2011, in attuazione dell’articolo 2, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
Risoluzione Agenzia Entrate n. 20 del 29.02.2012
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 18 luglio 2003 consente la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, incluse quelle a titolo di sanzione, di pertinenza dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (di seguito denominata “A.A.M.S.”), con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L’articolo 2, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede che “Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, …. ”.
In attuazione del predetto disposto normativo, l’articolo 5 del decreto direttoriale 12 ottobre 2011, al comma 1, lettera a), prevede, tra l’altro, che per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , a decorrere dal 1° gennaio 2012 si applica “una addizionale pari al 6 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 500” e, al comma 3, dispone che“I prelievi sulle vincite di cui al comma 1 sono trattenuti all'atto del pagamento delle stesse e sono versati dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. …. ”.
Con decreto direttoriale 16 dicembre 2011, recante disposizioni per l’ “ Applicazione dell'addizionale pari al 6% delle vincite eccedenti l'importo di euro 500 sugli apparecchi di cui all' articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P. S.”, è stato stabilito, tra l’altro, che l’addizionale in parola “ è versata dal concessionario entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, con le modalità stabilite dall' articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , con divieto di compensazione. … ”.
Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Accise, dell’addizionale dovuta si istituisce il seguente codice tributo:
- “5273” denominato “Apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. b), del T.U.L.P.S. - Addizionale sulla parte della vincita eccedente euro 500 – Art. 5, comma 1, Decreto Direttoriale AAMS 12 ottobre 2011”;
In sede di compilazione del modello di versamento F24 Accise, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “ente”, la lettera “M”;
- nel campo “provincia”, la sigla della provincia della sede legale del concessionario che effettua il versamento;
- nel campo “codice identificativo”, nessun valore;
- nel campo “mese”, nessun valore;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento dell’addizionale, nel formato “AAAA”.
Il modello di versamento “F24 Accise” e le relative istruzioni per la compilazione sono reperibili in formato elettronico sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it .
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