Interpello 954-70/2001 - Articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.- 2001. Applicabilità dell'articolo 23 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, alle somme erogate discrezionalmente ai propri dipendenti in occasione di infortuni professionali ed extra professionali
Risoluzione Agenzia Entrate n. 200 del 04.12.2001
QUESITO
La XXX- ... S.p.A. - dopo aver rappresentato che:
a) in forza di una polizza di assicurazione stipulata in data ...., la YY assicurazioni e riassicurazioni S.p.A. è tenuta a corrisponderle un indennizzo in caso di infortuni professionali o extra professionali da cui derivi la morte o lo stato di invalidità permanente, totale o parziale, del proprio personale dipendente
b) che in forza di una espressa clausola contrattuale è ad essa riservata la facoltà insindacabile di trattenere in proprio favore o di devolvere, tutto o in parte, all'infortunato o ai suoi aventi causa l'indennizzo pagato dalla società assicuratrice
CHIEDE
di sapere se le somme, eventualmente devolute ai propri dipendenti, assumano natura reddituale per il percipiente e se, pertanto, debbano essere assoggettate alla ritenuta alla fonte ai sensi dell'articolo 23 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, quale reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società istante ritiene che le somme oggetto del quesito - che essa ha facoltà di erogare al proprio personale dipendente, o ai suoi aventi causa, in occasione di infortuni professionali o extra professionali che abbiano cagionato la morte o l'invalidità permanente (totale o parziale) dei propri dipendenti - non debbano essere assoggettate a ritenuta alla fonte ai sensi dell'articolo 23 del DPR n. 600 del 1973, in quanto redditi non riconducibili nell'ambito applicativo dell'articolo 48 del TUIR.
Secondo la XXX S.p.A. le predette somme hanno natura di mera reintegrazione patrimoniale e non costituiscono reddito per i percipienti, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUIR, mentre debbono essere assoggettate a ritenuta alla fonte, in quanto concorrono alla formazione del reddito del percipiente, le somme corrisposte per inabilità temporanea al lavoro.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il contratto di assicurazione stipulato fra la società assicuratrice YY S.p.A. e la XXX - S.p.A. - ha come fine quello di attenuare gli oneri derivanti alla Società assicurata da eventuali infortuni professionali o extra professionali subiti dal proprio personale dipendente.
In caso di sinistro, l'indennizzo viene pagato dalla Società assicuratrice direttamente alla XXX S.p.A., la quale potrà trattenerlo a proprio favore o devolverlo, tutto o in parte, all'infortunato o ai suoi aventi causa.
La figura del lavoratore della società assicurata XXX S.p.A. è, pertanto, completamente estranea al contratto di assicurazione.
Le obbligazioni che da siffatto contratto scaturiscono, infatti, vincolano unicamente i due contraenti:
- al versamento del premio alla società assicuratrice;
- al pagamento dell'indennizzo, nel caso di sinistro derivante da infortunio professionale o extra professionale, alla società assicurata XXX S.p.A..
Qualsiasi altro comportamento posto in essere da taluno dei contraenti non appare riconducibile in alcun modo al rapporto contrattuale sopra evidenziato e deve ritenersi assolutamente discrezionale.
In particolare, l'erogazione di somme da parte della XXX S.p.A. al proprio personale dipendente o agli aventi causa, ancorché conseguenti ad infortuni professionali o extra professionali, che abbiano cagionato la morte o l'invalidità permanente (totale o parziale) dei propri dipendenti, rispondono nel caso di specie a criteri di pura liberalità.
L'analisi delle predette somme, infatti, evidenzia le seguenti caratteristiche:
- sono eventuali e facoltative, in quanto è la società assicurata a decidere, con giudizio insindacabile, se erogarle ed in quale misura;
- sono autonome ed indipendenti rispetto a forme risarcitorie stabilite contrattualmente o per legge;
- la loro devoluzione al personale dipendente non è disciplinata dal contratto di assicurazione né da criteri predeterminati in funzione del danno subito.
Pertanto, la discrezionalità dell'erogazione e l'assenza della finalità risarcitoria delle somme in argomento, escludono la loro riconducibilità fra le indennità disciplinate dall'articolo 6, comma 2, del TUIR.
Ai fini del trattamento tributario trova applicazione l'articolo 48, comma 1, del TUIR, secondo il quale "il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro".
Conseguentemente, sulle predette somme si renderà applicabile la ritenuta alla fonte di cui all'articolo 23 del DPR n. 600 del 1973.
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