Reiezione della domanda di discarico di quote inesigibili ai sensi dell'art. 83, D.P.R. 43/1988 - richiesta del concessionario di applicazione dell'art. 20, comma 3 e 4, del d.lgs. n. 112/1999, per la definizione della controversia
Risoluzione Agenzia Entrate n. 200 del 21.10.2003
Con nota n. 2003/84903 del 29.09.2003, codesta Direzione Regionale ha comunicato alla scrivente di aver respinto una domanda di discarico per inesigibilità, rientrante tra quelle per le quali, ai sensi dell'art. 59, comma 1, del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, si continua ad applicare la disciplina prevista dal D.P.R. del 28 gennaio 1988, n. 43.
Il concessionario interessato ha fatto presente a codesta Direzione Regionale di ritenere di aver definito la controversia versando l'importo previsto dall'art. 20, comma 4, del citato d.lgs. n. 112/1999. (pari ad un 1/8 dell'ammontare delle somme iscritte a ruolo e non riscosse), anziché quello previsto dall'art. 90, comma 2, del D.P.R n. 43/1988 (ovvero l'intero ammontare delle citate somme).
Secondo il parere di codesta Direzione Regionale, il concessionario, in tal modo, non ha estinto l'obbligazione derivante dal citato atto di rigetto, poiché l'art. 59, comma 1, del d.lgs. 112/1999 stabilisce che alle domande di rimborso presentate entro il 30.06.1999 si applica la disciplina contenuta nel citato D.P.R. n. 43 del 1988, e non quella del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, ivi compreso l'art. 20, commi 3 e 4.
Codesta Direzione Regionale ha, poi, espresso l'avviso che la riduzione prevista dal citato art. 20 non possa essere applicata neanche invocando il principio del favor rei, stabilito dall'art. 46 del d.lgs. 122/1999, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie da applicarsi ai concessionari della riscossione. Ciò, in quanto, l'art. 20 del d.lgs. 112/1999 non fa riferimento all'irrogazione di sanzioni amministrative e disciplina, invece, gli obblighi di pagamento, privi di natura sanzionatoria, che sono posti a carico del concessionario in caso di diniego del discarico delle somme non riscosse.
Al riguardo, si concorda pienamente con quanto affermato da codesta Direzione Regionale, e, si ritiene che l'inequivocabile formulazione dell'art. 59, comma 1, del d.lgs. 112/1999 non consenta l'applicazione, nella fattispecie in esame, del precedente art. 20 di tale decreto legislativo.
Pertanto, i concessionari sono tenuti a versare integralmente gli importi compresi in domande di discarico oggetto di provvedimenti di diniego della richiesta di inesigibilità emanati ai sensi del D.P.R. n. 43 del 1988.
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