Risoluzione Agenzia Entrate n. 201 del 03.08.2009

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F23, degli interessi sui proventi derivanti dagli utili di gestione di beni confiscati alla criminalità organizzata pagati con i codici tributo 831/T, 833/T e 919/T
Risoluzione Agenzia Entrate n. 201 del 03.08.2009

La legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nel prevedere "disposizioni contro la mafia", disciplina la gestione dei beni confiscati agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
Il decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, ha previsto alcune ipotesi particolari di confisca.
Per consentire il versamento delle somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni sopra citate, con risoluzioni 6 agosto 2001, n 126, 13 dicembre 2001, n. 208 e con decreto del Ministero delle finanze 17 dicembre 1998, sono stati istituiti, rispettivamente, i codici tributo sotto elencati:
831T - denominato "Proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 - Proventi derivanti dagli utili di gestione".
833T - denominato "Proventi derivanti dai beni confiscati ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356".
919T - denominato "Quote del 10% di somme e valori confiscati".
Per consentire il versamento, tramite modello F23, degli interessi da calcolare sulle somme da esigere con i suddetti codici, si istituiscono i seguenti codici tributo:
" 734T " - denominato "Interessi sui proventi derivanti dagli utili di gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi della legge n. 575/65".
" 736T "- denominato "Interessi sui proventi derivanti dagli utili di gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'art.12-sexies, decreto legge n. 306/92".
"932T" - denominato "Interessi sulla quota del 10% di somme e valori confiscati ".
In sede di compilazione del modello in parola, i predetti codici tributo sono indicati nello spazio "codice tributo" (campo 11).
Le somme ovunque riscosse con detti codici tributo sono imputate come segue:
- Codice tributo 734T, capo 8, capitolo 3319, articolo 8
- Codice tributo 736T, capo 8, capitolo 3322, articolo 2
- Codice tributo 932T, capo 8, capitolo 2440, non articolato

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