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Risoluzione Agenzia Entrate n. 201 del 04.12.2001

Commissioni spettanti per il servizio di prevendita dei biglietti per spettacoli tramite servizio telematico - emissione telematica di documento fiscale Interpello ...... - articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212
Risoluzione Agenzia Entrate n. 201 del 04.12.2001

Con istanza d'interpello, presentata ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la società XX s.p.a. ha esposto il seguente quesito, volto a conoscere l'esatta applicazione dell'art. 3 decreto ministeriale del 30 marzo 1992.

QUESITO
La società istante gestisce un servizio di teleprenotazione di spettacoli per via telematica, attraverso il quale lo spettatore sceglie lo spettacolo ed il posto, pagando telematicamente (con il pos virtuale) il biglietto ed il diritto di prevendita. L'importo dello spettacolo, di competenza dell'ente organizzatore, è accreditato direttamente sul c/c bancario dello stesso, mentre i diritti di prevendita (variabili tra L. 6.000 e L. 12.000 IVA compresa) sono accreditati alla società istante.
Tanto premesso, la società chiede di essere autorizzata ad emettere un documento fiscale "informatico" per attestare il corrispettivo percepito per tale commissione, onde poter evitare di emettere una fattura per ogni spettatore, in considerazione del numero elevato dei biglietti emessi e del fatto che, il più delle volte, l'acquirente è anonimo. Detto documento sarebbe "recapitato" ai clienti per via telematica e successivamente stampato, insieme alla prenotazione, sulla stampante dello spettatore.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società istante chiarisce, in premessa, che il problema sollevato concerne unicamente la certificazione fiscale delle somme riscosse quale compenso per il servizio di teleprenotazione del biglietto, poiché, relativamente al corrispettivo per assistere allo spettacolo, il cliente riceve dal "portale" solamente un "pre-biglietto" che, prima dello spettacolo, dovrà essere cambiato con il biglietto originale presso i botteghini degli enti organizzatori.
In merito alla certificazione dei servizi di teleprenotazione di cui sopra, la società ritiene il metodo proposto formalmente e fiscalmente in regola con la normativa, considerato che:
a) la "ricevuta fiscale telematica" avrebbe le caratteristiche proprie di una normale ricevuta fiscale standard, con causale: "Servizio di prevendita Spettacolo XXWWZZ";
b) la ricevuta sarebbe numerata con una numerazione interna progressiva annuale;
c) ogni giorno il corrispettivo complessivo relativo alle ricevute emesse sarebbe contabilizzato nei registri IVA relativi;
d) le ricevute fiscali, emesse e stampate telematicamente al domicilio dello spettatore, sarebbero archiviate anche presso la sede della società, in copia e formato elettronico, ed eventualmente stampate a richiesta per eventuali controlli.
Per quanto sopra, la società ritiene che non sussistano ostacoli alla conferma dell'autorizzazione all'emissione della ricevuta fiscale "informatica" nonché al suo invio telematico.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'interpello, così come formulato dalla società istante deve considerarsi inammissibile mancando del requisito dell'obiettiva condizione d'incertezza sull'interpretazione di una disposizione normativa di natura tributaria di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, di tale decreto "non ricorrono le obiettive condizioni d'incertezza di cui all'articolo 1 qualora l'Amministrazione finanziaria abbia compiutamente fornito la soluzione interpretativa di fattispecie corrispondenti a quella prospettata dal contribuente, mediante circolare, risoluzione, istruzione, nota, portata a conoscenza del contribuente attraverso la pubblicazione nel sito "documentazione tributaria" del Ministero delle finanze".
Al riguardo si osserva che la questione oggetto d'interpello è già stata affrontata con risoluzione n. 102 del 2 maggio 1997, pubblicata nel servizio "documentazione tributaria". In essa è stato precisato che la vigente normativa fiscale non ammette la possibilità di emettere ricevute fiscali stampate su modelli non predisposti dalle tipografie autorizzate o dal Provveditorato Generale dello Stato e senza numerazione.
Con successiva circolare n. 98 del 17 maggio 2000, anch'essa consultabile nel servizio "documentazione tributaria", è stato, inoltre, chiarito che la vigente normativa permette la trasmissione telematica solo della fattura, purché questa contenga tutti gli elementi previsti dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Non è possibile, invece, la trasmissione in via elettronica, tramite sistemi informatici, di scontrini o di ricevute fiscali stante le particolari caratteristiche previste dalla specifica normativa che disciplina tali documenti fiscali. La ricevuta fiscale deve essere, infatti, predisposta con numerazione progressiva per documento, anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie, dalle tipografie autorizzate ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 1978.
Per quanto in precedenza esposto la soluzione prospettata dalla società istante non può essere accolta.
In merito poi agli importi corrisposti dal cliente a titolo di prevendita, si osserva che gli stessi devono imputarsi interamente all'organizzatore, in quanto costituiscono parte integrante del corrispettivo per assistere allo spettacolo, e devono essere certificati
unitamente a tale corrispettivo.
L'Avvocatura Generale dello Stato, infatti, con parere reso in data 4maggio 1999, ha chiarito che la somma pagata dall'acquirente, ivi compreso il diritto di prevendita, "va imputata tutta ed interamente all'organizzatore e costituisce perciò il corrispettivo per assistere allo spettacolo, ancorché una parte di tale somma (e, più specificamente, il diritto di prevendita) potrà essere poi attribuita dall'organizzatore dello spettacolo al distributore dei biglietti a compenso dell'attività di distribuzione da lui svolta in proprio nome e per proprio conto in virtù del contratto di mandato o di appalto con lui stipulato" (vedasi la circolare n. 165 del 7 settembre 2000, punto 1.3.1.).
Con l'entrata in funzione dei misuratori fiscali di cui al decreto direttoriale 13 luglio 2000 i titoli d'accesso, rilasciati per la certificazione dei corrispettivi relativi alle prestazioni soggette all'imposta sugli intrattenimenti nonché alle prestazioni spettacolistiche di cui alla tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972, dovranno recare anche l'indicazione dell'ammontare del corrispettivo incassato a titolo di prevendita.
Il compenso di competenza della società istante, invece, ancorché corrispondente all'intero importo della prevendita, attiene al rapporto fra l'anzidetta società e l'organizzatore dello spettacolo, in nome e per conto del quale essa provvede alla distribuzione dei titoli, e, quindi, il destinatario del documento di certificazione coincide con l'organizzatore.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione regionale ............, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del DM 26 aprile 2001, n. 209.

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