Istanza di interpello - Art. 30 DPR n.600 del 1973 e art. 48 del TUIR - Cessione a propri dipendenti di generi in natura, prodotti dall'azienda, abbinata all'assegnazione di un premio - XY Spa
Risoluzione Agenzia Entrate n. 202 del 28.10.2003
QUESITO
La XY s.p.a., nel formulare il quesito oggetto dell'istanza di interpello in esame, ha rappresentato quanto segue.
L'azienda interpellante intende offrire ai propri dipendenti la possibilità di acquistare autovetture di sua produzione ad un prezzo di favore rispetto a quello di mercato.
Per incentivare ulteriormente l'acquisto delle vetture da parte dei dipendenti, la società prevede di assegnare gratuitamente agli acquirenti anche un bene (televisore, lettore DVD, ecc.).
Quanto sopra premesso, l'interpellante, in qualità di sostituto d'imposta, chiede di conoscere se, ai fini della quantificazione dell'imponibile per l'applicazione della ritenuta alla fonte, il valore del premio offerto concorra autonomamente ed interamente a formare il reddito di lavoro dipendente o se possa essere considerato accessorio allo sconto in denaro, quale sostanziale incremento di quest'ultimo.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
La società istante premette che l'assegnazione gratuita di un bene, in aggiunta allo sconto sul prezzo di vendita delle vetture, si pone come formula incentivante alternativa rispetto all'offerta di un ulteriore sconto in denaro sul prezzo di vendita delle vetture. Tale formula viene scelta dall'azienda in quanto ritenuta maggiormente invitante per l'acquirente.
La XY evidenzia, altresì, che lo sconto in denaro praticato è di gran lunga preponderante rispetto al valore del bene assegnato in premio.
Sulla base di tali premesse, l'istante ritiene che il premio costituisca un accessorio dello sconto in denaro, riducendosi in buona sostanza ad un aumento dello stesso.
Di conseguenza, la XY, al fine di determinare il reddito di lavoro dipendente, ritiene di dover confrontare il prezzo dell'autovettura mediamente praticato nelle cessioni ai propri grossisti con il prezzo pagato dal dipendente, diminuito del valore normale del bene assegnato in premio, calcolato ai sensi dell'art. 9 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917.
La differenza tra tali valori costituirà il reddito di lavoro dipendente, da assoggettare a ritenuta ai sensi dell'art. 23 del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Si precisa in premessa che l'art. 1 del DPR 26 ottobre 2001, n. 430, recante il regolamento per la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, prevede al comma 4 che i concorsi e le operazioni a premio possono essere svolti a favore, fra gli altri, di lavoratori dipendenti.
L'art. 3 del citato regolamento, al comma 1, lett. b), riconduce tra le operazioni a premio "le offerte di un regalo a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato prodotto o servizio"
Ai sensi dell'art. 6 dello stesso regolamento non costituisce, invece, operazione a premio, fra l'altro, lo sconto di prezzo sullo stesso prodotto promozionato.
Nel caso oggetto di interpello, l'azienda istante intende offrire in regalo ai dipendenti, che acquisteranno un'autovettura, un omaggio (televisore, lettore DVD, ecc.). Tale tipo di operazione rientra, pertanto, tra le operazioni a premio di cui al citato DPR n. 430 del 2001.
Ciò premesso, si fa presente, riguardo al trattamento tributario delle operazione a premio, che l'art. 30 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, concernente la ritenuta sui premi e sulle vincite, stabilisce che i premi derivanti da tali operazioni assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'art. 6 del TUIR sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedono l'applicazione di ritenute alla fonte.
In base all'art. 30 citato, pertanto, i premi derivanti da operazioni a premio corrisposti ai dipendenti sono soggetti a tassazione quali reddito di lavoro dipendente e con le modalità previste per tale categoria reddituale.
Al riguardo, l'art. 48 del TUIR, concernente la determinazione del reddito di lavoro dipendente, al comma 1, dispone che "il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro". In sostanza il comma 1 dell'art. 48 afferma l'onnicomprensività del concetto di reddito da lavoro dipendente e, quindi, la totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve.
Lo stesso art. 48 citato, al comma 3, fissa i criteri di valutazione dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente in relazione al rapporto di lavoro, rinviando alle disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'art. 9 del TUIR.
Il comma 3 di detto art. 9 del TUIR prevede che per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquistati o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.
In parziale deroga ai criteri contenuti nel citato art. 9 del TUIR, il secondo periodo del comma 3 dell'art. 48 stabilisce che il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti, gratuitamente o meno, è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista.
La circolare n. 326/E d el 23 dicembre 1997 al riguardo ha chiarito che se il bene o il servizio è prestato gratuitamente il reddito da assoggettare a tassazione è pari al valore normale del bene; nell'ipotesi, invece, in cui per la cessione del bene o la prestazione di servizi il dipendente corrisponde delle somme, l'importo da assoggettare a tassazione è pari alla differenza tra il valore normale del bene o del servizio e le somme versate.
Tanto precisato si osserva che, nella fattispecie ipotizzata nell'interpello, il prezzo pagato dal dipendente per l'acquisto dell'autovettura risulta superiore rispetto al prezzo medio praticato al grossista e, perciò, non sussiste alcuno "sconto in denaro" fiscalmente rilevante.
Nel caso di specie, quindi, è solo il bene offerto in omaggio a configurarsi quale reddito per il dipendente che acquista l'autovettura.
Il valore del premio assegnato concorre, pertanto, autonomamente ed interamente quale bene in natura, ai sensi dell'art. 48 del TUIR, a formare il reddito di lavoro dipendente e deve essere assoggettato a ritenuta alla fonte ai sensi dell'art. 23 del DPR n. 600 del 1973.
Si fa presente per completezza che, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del TUIR, non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore, nel periodo d'imposta, a euro 258,23.
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