Risoluzione Agenzia Entrate n. 203 del 28.10.2003

Domande di rimborso o di discarico per inesigibilità e definizione agevolata dei carichi ruolo pregressi
Risoluzione Agenzia Entrate n. 203 del 28.10.2003

Codesta Direzione Regionale ha portato all’attenzione della scrivente la questione relativa alle conseguenze, sulla domanda di discarico per inesigibilità presentata ai sensi del DPR 28 gennaio 1988, n. 43, dell’adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, del debitore iscritto nel ruolo oggetto della domanda stessa.
In particolare, è stato chiesto se, a seguito del pagamento effettuato dal debitore ai sensi del citato art. 12, i competenti uffici locali debbano o meno procedere nell’esame della domanda di rimborso o di discarico e, in tale seconda ipotesi, se e in quale misura, in caso di rigetto della domanda, il concessionario del servizio nazionale della riscossione sia tenuto al versamento all’ente creditore della somma iscritta a ruolo e non riscossa.
Al riguardo, si osserva che la circostanza che il debitore abbia scelto di aderire alla definizione agevolata e abbia, quindi, proceduto al versamento di quanto stabilito dall’art.12 della legge n. 289/2002, non può ritenersi ostativa allo svolgimento dell’esame della domanda di discarico da parte degli uffici competenti; ciò, in quanto la citata disposizione di legge prevede il versamento del solo 25% della somma iscritta a ruolo, con conseguente mancato introito del restante 75%, in relazione al quale occorre verificare se lo stesso derivi da inadempimenti del concessionario nell’esercizio dell’attività di riscossione coattiva.
Pertanto, si ritiene che, anche qualora vi sia un’adesione del debitore alla definizione dei carichi di ruolo pregressi, il competente ufficio debba, comunque, provvedere al controllo della domanda di discarico presentata dal concessionario, in quanto l’art. 12 della legge n. 289/2002 ha previsto esclusivamente una forma di definizione agevolata a beneficio del debitore iscritto a ruolo e non ha in alcun modo introdotto una sanatoria a favore del concessionario.
In proposito, tra l’altro, il pagamento spontaneo, sia pure parziale, da parte del debitore introduce quanto meno un indizio del fatto che il concessionario possa aver violato le prescrizioni relative agli oneri che era tenuto a rispettare per avere diritto al riconoscimento dell’ inesigibilità.
Ciò, fermo restando, naturalmente, che l’esercizio, da parte del contribuente, della facoltà di cui al citato art. 12 determina una riduzione dell’importo che il concessionario deve versare in caso di reiezione della domanda di discarico per inesigibilità.
Alla luce di quanto precede, qualora l’esame della domanda di rimborso o di discarico si concluda con un provvedimento di rigetto, sorgerà in capo al concessionario l’obbligo di versare all’ente creditore la differenza tra la somma dovuta per effetto del diniego e quanto pagato dal debitore ai sensi dell’art. 12 della legge n. 289/2002.
Analoghe considerazioni sulla responsabilità del concessionario devono, ovviamente, ritenersi valide per le fattispecie in cui il debitore abbia aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 12 della legge n. 289/2002 per quote comprese in domande di rimborso, anziché di discarico.

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